Regolamento delle commissioni tripartite in materia di disoccupazione
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(del 14 gennaio 1998)
vista la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997;
richiamate:
la Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI)
l’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)
I
Sulla base dell’articolo 85c LADI sono costituite due commissioni tripartite, una per gli Uffici Regionali di Collocamento (URC) del Sopraceneri e una per gli URC del Sottoceneri.
Sono membri delle commissioni tripartite:
a) due rappresentanti dell’autorità del mercato del lavoro cantonale;
b) due rappresentanti dei datori di lavoro;
c) due rappresentanti dei lavoratori;
d) un rappresentante della cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione con voto consultivo.
La presidenza delle commissioni tripartite compete a un rappresentante dell’autorità cantonale.
II
Le commissioni tripartite assumono oltre ai compiti previsti dall’art. 85c LADI quelli previsti dall’art. 18 L-rilocc. Assistono inoltre gli URC nell’esercizio dei loro compiti e ne promuovono le prestazioni presso le organizzazioni da loro rappresentate.
Le commissioni possono delegare i loro compiti a sotto commissioni.
Le commissioni tripartite prendono posizione in merito ad eventuali eccezioni di cui all’art. 16 cpv. 2 lett. i) LADI.
Le commissioni hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte presso gli URC.
III
I membri delle commissioni tripartite possono farsi rappresentare.
Le commissioni possono validamente deliberare se partecipa alla seduta almeno la metà dei membri.
Le decisioni delle commissioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.
Un rappresentante dell’autorità cantonale tiene il verbale.
Il segretariato è assicurato dall’autorità cantonale.
IV
Le commissioni tripartite consegnano annualmente entro il 28 febbraio all’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e all’autorità cantonale un rapporto sulla loro attività.
V
I membri delle commissioni devono osservare il massimo riserbo su tutto ciò che viene fatto o detto in seno alle commissioni.
Se non vi si oppone alcun interesse pubblico o privato, il presidente può autorizzare delle deroghe.
VI
I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio.
Le tariffe sono quelle stabilite dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti cantonali di nomina del Consiglio di Stato.
Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.
VII
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.
Pubblicato nel BU 1998, 42.
Cpv. modificato dal R 6.5.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 235.
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