(del 31 maggio 2011)
richiamata la Legge sull’Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,
Il segretario dell’Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti:
a) prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell’UCC;
b) redige il verbale delle udienze;
c) cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;
d) versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;
e) redige, se del caso, contratti normali di lavoro;
f) redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali.
I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.
Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell’UCC.
Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest’ultimo.
La sua designazione è fatta dal presidente dell’UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.
Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:
a) quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;
b) quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;
c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.
a) la composizione dell’UCC;
b) la comparsa delle parti;
c) l’elenco dei mezzi di prova esperiti;
d) le conclusioni delle parti;
e) le proposte di conciliazione formulate dall’UCC;
f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l’osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2011, 338.
Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.
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