(del 31 maggio 2011)
vista la legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro, LL) del 13 marzo 1964;
vista la legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 (LLD);
vista la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011,
(art. 2 Legge)
L’applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio è affidata all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (in seguito: UIL), in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altre autorità.
(art. 3 Legge)
La Commissione cantonale paritetica del lavoro è composta da 5 a 7 membri, di cui 2 in rappresentanza delle associazioni dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro.
La segreteria è assicurata dall’UIL.
Per il resto è applicabile il Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
(art. 8 Legge)
Le decisioni e i provvedimenti amministrativi previsti dagli art. 50 e 53 LL sono di competenza dell’UIL.
La decisione di chiusura di un’azienda per un tempo determinato è di competenza del Dipartimento delle finanze e dell’economia.
(art. 10 Legge)
La competenza per decidere i casi dubbi e la concessione di deroghe e per procedere a controlli e ad altre attribuzioni è affidata all’UIL.
(art. 11 Legge)
Le infrazioni alla LLD sono perseguite dall’UIL.
Per la concessione di deroghe di cui all’art. 7 cpv. 1 LLD è percepita una tassa di fr. 100.-.
Per i permessi rilasciati dall’autorità, sono percepite le tasse seguenti:
a) permesso di lavoro notturno o domenicale (art. 17 e 19 LL):
– 100 franchi per una notte o una domenica e massimo cinque lavoratori occupati;
– supplementi: 20 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di cinque lavoratori e 10 franchi per ogni notte o domenica aggiunta, fino ad un massimo di 250 franchi;
b) permesso di lavoro domenicale combinato con un’autorizzazione di deroga agli orari d’apertura dei negozi:
– supplemento: 100 franchi, per un massimo di 400 franchi;
c) approvazione piani di costruzione, sistemazione o trasformazione (art. 7 LL):
– 100 franchi per progetti con al massimo dieci lavoratori occupati in attività senza pericoli particolari (tabella dei pericoli particolari definiti nella direttiva CFSL N. 6508);
– supplementi: 50 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori e 50 franchi per ogni pericolo particolare rilevato, fino ad un massimo di 1000 franchi;
d) permessi d’esercizio (inizio attività):
– metà della tassa percepita per l’approvazione dei piani. Minimo 100 franchi;
e) modifiche non sostanziali di decisioni per permessi o autorizzazioni di cui alle lettere a) e b): 30% della tassa emessa per la loro emissione, ritenuta in ogni caso una tassa minima di 25 franchi;
f) autorizzazione di occupazione regolare di giovani di età inferiore ai 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 9 dell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro del 28 settembre 2007): 50 franchi.
I controlli aziendali sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria nella misura in cui comportano l’emanazione di misure o ordini supplementari: 100 franchi per un tempo d’ispezione fino ad un quarto di giornata, una sola misura o ordine e massimo 10 lavoratori occupati in azienda. Supplementi: 100 franchi per ogni misura o ordine supplementare, 100 franchi per ogni ulteriore quarto di giornata d’ispezione e 40 franchi per ogni gruppo o frazione di gruppo di dieci lavoratori, per un massimo di 800 franchi.
Per i corsi di formazione proposti dall’UIL è percepita una tassa di cancelleria proporzionata alla durata, pari a 100 franchi la mezza giornata e per partecipante. Per corsi di postformazione, tariffa oraria/lezione di 140 franchi e spese amministrative e di logistica a carico dell’organizzatore.
Il presente regolamento, con il suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2011, 339.
Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 445.
Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 339.
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