Legge concernente il rafforzamento della sorveglianza

843.400Law1 gen 1900

843.400

Legge

concernente il rafforzamento della sorveglianza

del mercato del lavoro

(del 25 settembre 2016)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

– l’iniziativa popolare generica 10 ottobre 2011 «Basta con il dumping salariale in Ticino!»;

– il rapporto 14 giugno 2016 della Commissione della gestione e delle finanze;

richiamate:

– la legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964;

– la legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968;

– la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999;

– la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005;

– la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008;

decreta:

Scopo

Art. 1

La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso:

a) la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;

b) il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;

c) il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche.

Unità di coordinamento del mercato del lavoro

Art. 2

Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.

L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.

Sostegno alla professionalizzazione

delle Commissioni paritetiche

Art. 3

Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.

Potenziamento degli ispettori delle Autorità

di controllo cantonali

Art. 4

Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5'000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali.

Potenziamento delle Commissioni paritetiche

Art. 5

Al fine di favorire l’aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all’art. 4 della presente legge.

Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.

Entrata in vigore

Art. 6

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2016, 439.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.