dell’11 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2026)
vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),
Capitolo primo
Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).
Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.
Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).
Capitolo secondo
Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.
La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.
Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.
In particolare la commissione:
a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;
c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;
f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;
g) promuove la formazione.
L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):
a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);
b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;
c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;
d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;
e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;
f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;
g) certifica i modelli dei geodati cantonali;
h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;
i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;
j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;
k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;
l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;
m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;
n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;
o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;
p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);
q) persegue e giudica le contravvenzioni;
r) promuove la geoinformazione;
s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;
t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;
u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.
I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;
e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;
f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.
I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):
a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;
b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.
Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.
In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:
a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;
b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;
e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;
f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;
g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.
Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:
a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;
c) acquisisce e gestisce le relative licenze;
d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;
e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.
Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:
a) rilevano i geodati e i geometadati;
b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.
Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.
Capitolo terzo
Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.
L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.
Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).
I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.
Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).
Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.
I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.
Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).
Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:
a) dei requisiti tecnici;
b) delle esigenze degli utenti;
c) dello stato della tecnica;
d) dei costi dell’aggiornamento.
I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.
I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.
Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.
Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. p).
È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).
Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.
I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.
Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.
Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;
c) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:
a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);
b) l’utente è registrato;
c) l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;
d) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
e) dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.
L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.
In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.
Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.
Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.
In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.
I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.
In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.
I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.
Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.
Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.
Capitolo quarto
L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.
Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.
Essi sono riscossi dai servizi competenti.
Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.
In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.
Capitolo quinto
Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2013, 517.
Allegato 1
Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale
| Denominazione | Base giuridica a | Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] a | Geodati di riferimento | Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà | Livello di autorizzazione all’accesso | Servizio di telecaricamento | Identificatore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantone | Cantone | Comuni | ||||||
| Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto | URF | A | CH-7 | |||||
| Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM | URF | B | CH-8 | |||||
| Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale | UMLS | A | X | CH-14 | ||||
| Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale) | UBC | A | X | CH-17 | ||||
| Altri biotopi d’importanza regionale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | CH-23 | |||
| Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | CH-26 | |||
| Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | CH-27 | |||
| Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | CH-28 | |||
| Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | CH-29 | |||
| Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale) | RL 216.300 art. 2 lett. c RL 216.310 | UCR | X | A | X | CH-51 | ||
| Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuria | RL 721.100 art. 5 art. 9 | [UPAAI] | Comuni | B | CH-66 | |||
| Rete delle piste ciclabili | RL 725.100 art. 43d | UMLS | A | X | CH-67 | |||
| Superfici per l’avvicendamento delle colture | RL 701.100 RL 910.200 | [UPD] | Comuni | A | X | CH-68 | ||
| Piani direttori cantonali | RL 701.100 RL 701.110 | UPD | A | CH-69 | ||||
| Piani di utilizzazione (cantonali) | RL 701.100 RL 701.110 | UPL | X | A | X | CH-73A | ||
| Piani di utilizzazione (comunali) | RL 701.100 RL 701.110 | [UPL] | Comuni b | X | A | X | CH-73B | |
| Stato dell’urbanizzazione | RL 701.100 | [UPL] | Comuni | A | X | CH-74 | ||
| Zone di pianificazione | RL 701.100 RL 701.110 | [UPL] | Comuni | X | A | X | CH-76 | |
| Reti di percorsi pedonali e sentieri | RL 726.100 | UMLS | A | X | CH-79 | |||
| Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti) | UCA UPIP | A | X | CH-81 | ||||
| Limitazioni per la navigazione interna | SN | A | X | CH-100 | ||||
| Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni) | RL 831.100 | USAS | B | CH-113 | ||||
| Impianti per i rifiuti | RL 831.100 art. 15 cpv. 2 lett. b e c | URSI | A | X | CH-114 | |||
| Catasto dei siti inquinati | RL 831.100 | URSI | X | A | X | CH-116 | ||
| Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento) | RL 834.350 art. 3 cpv. c | USAS | A | X | CH-122 | |||
| Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo | RL 831.100 | USAS | A | CH-125 | ||||
| Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRS | RL 721.100 art. 8 cpv. 1 | UPAAI | A | X | CH-128 | |||
| Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGS | RL 721.100 art. 8 cpv. 2 e 3 | [UPAAI] | Comuni | A | X | CH-129 | ||
| Settori di protezione delle acque | RL 721.100 art. 6 cpv. 1 | UPAAI | A | X | CH-130 | |||
| Zone di protezione delle acque sotterranee | RL 721.100 art. 6 cpv. 2 | UPAAI | X | A | X | CH-131 | ||
| Aree di protezione delle acque sotterranee | RL 721.100 art. 6 cpv. 3 | UPAAI | X | A | X | CH-132 | ||
| Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti) | UPAAI | B | CH-134 | |||||
| Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti) | UCA | A | CH-136 | |||||
| Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti) | RL 721.100 art. 9 | UPAAI | B | CH-138 | ||||
| Falde freatiche | RL 721.100 art. 5 art. 9 | UPAAI | A | X | CH-139 | |||
| Inventario dei prelievi d’acqua esistenti | RL 721.100 art. 5 | UEn | A | CH-140 | ||||
| Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica | RL 721.100 art. 5 art. 9 | UPAAI | A | X | CH-141 | |||
| Catasto dei rumori - strade principali e altre strade | RL 834.150 art. 4 | UPR | A | CH-144 | ||||
| Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) | RL 834.150 art. 6 | [UPR] [UPL] | Comuni | X | A | X | CH-145 | |
| Catasto viticolo | RL 910.110 | SV | A | X | CH-151 | |||
| Superfici agricole | RL 910.100 RL 910.110 | UGDA | A | X | CH-153 | |||
| Margini statici della foresta | RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 5 | [UPSP] [UPL] | Comuni | X | A | X | CH-157 | |
| Linee di distanza dalla foresta | RL 921.100 art. 6 RL 921.110 art. 13 | [UPSP] [UPL] | Comuni | X | A | X | CH-159 | |
| Riserve forestali | RL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44 | UPSP | X | A | X | CH-160 | ||
| Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali) | RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 | UPSP | A | X | CH-161 | |||
| Zone di pericolo | UCA UPIP | A | X | CH-166 | ||||
| Catasto degli eventi – Pericoli naturali | RL 701.500 RL 921.100 RL 921.110 | UCA UPIP | A | X | CH-167 | |||
| Bandite di caccia (cantonali) | UCP | A | X | CH-168 | ||||
| Riserve d’uccelli (cantonali) | UCP | A | X | CH-172 | ||||
| Zone di protezione ittica | UCP | A | X | CH-174 | ||||
| Banca dati sul radon | US | B | CH-182 | |||||
| Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete | RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5 | UEn | A | X | CH-183 | |||
| Itinerari cantonali dei trasporti speciali | Emma UGM | A | X | CH-184 | ||||
| Dissodamenti e rimboschimento compensativo | UPSP | A | X | CH-185 | ||||
| Parchi d’importanza nazionale | UNP | A | CH-187 | |||||
| Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e locale | RL 445.100 art. 42 | UBC | A | X | CH-188 | |||
| Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | CH-189 | |||
| Spazio riservato alle acque | RL 701.100 art. 41 RL 701.110 art. 50 | [UCA] [UPL] | Comuni | X | A | X | CH-190 | |
| Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque | RL 721.100 art. 10 cpv. 1 | UCA | A | X | CH-191 | |||
| Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapporti | RL 721.100 art. 10 cpv. 2 | UCA | A | X | CH-192 | |||
| Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale | UCA | A | X | CH-194 | ||||
| Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) | UCP | A | X | CH-195 | ||||
| Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminati | RL 831.100 | USAS | A | X | CH-199 | |||
| Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni) | USAS | A | CH-210 | |||||
| Infrastrutture agricole | USA | A | X | CH-227 | ||||
| Misurazione ufficiale | RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310 | UCR | X | A | X | CH-228 | ||
| Catasto delle opere di protezione | UCA UPIP | A | X | CH-232 | ||||
| Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturali | UCA UPIP | A | X | CH-233 | ||||
| Dispositivi di allarme – Pericoli naturali | UCA UPIP | A | X | CH-234 | ||||
| Aree di ritenzione che danno diritto a indennità | UCA | A | X | CH-235 | ||||
| Misurazione cantonale di corsi d’acqua | UCA | A | X | CH-237 |
a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620).
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
Abbreviazioni
Servizi cantonali
EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale
SN Servizio navigazione
SV Servizio viticoltura
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
UEn Ufficio dell’energia
UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli
UGM Ufficio della gestione dei manufatti
UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPD Ufficio del piano direttore
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPR Ufficio della prevenzione dei rumori
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
URF Uffici del registro fondiario
URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
US Ufficio di sanità
USA Ufficio dello sviluppo agricolo
USAS Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo
Allegato 2
Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale
| Denominazione | Base giuridica | Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] | Geodati di riferimento | Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà | Livello di autorizzazione all’accesso | Servizio di telecaricamento | Identificatore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantone | Comuni | |||||||
| Inventario dei beni culturali | RL 445.100 art. 42 | UBC | A | X | TI-1 | |||
| Decreti di protezione | RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15 | UNP | X | A | X | TI-2 | ||
| Incendi di bosco | RL 921.100 art. 27 | UPIP | A | X | TI-3 | |||
| Infrastrutture antincendio | RL 821.110 art. 24, 27 | UPIP | A | X | TI-4 | |||
| Impianti a fune metallica | RL 770.100 art. 3 | UPSP | A | X | TI-5 | |||
| Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie | RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46 | UPSP | A | X | TI-6 | |||
| Bosco di protezione | RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25 | UPSP | A | X | TI-7 | |||
| Strade e piste forestali | RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37 | UPSP | A | X | TI-8 | |||
| Circondari forestali e settori forestali | RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2 | UPSP | A | X | TI-9 | |||
| Assi delle strade cantonali | RL 725.100 art. 5a | UGeo [UTrac] | A | X | TI-11 | |||
| Rete dei trasporti pubblici | RL. 752.100 art. 9 | UTP | A | X | TI-12 | |||
| Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale | RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101 | UNP | A | X | TI-13 | |||
| Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | TI-14 | |||
| Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | TI-15 | |||
| Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | UNP | A | X | TI-16 | |||
| Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-17 | ||
| Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-18 | ||
| Inventario comunale delle paludi di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-19 | ||
| Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-20 | ||
| Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-21 | ||
| Inventario comunale di altri biotopi d’importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-22 | ||
| Inventario comunale dei comparti naturali di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-23 | ||
| Inventario comunale dei geotopi di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-24 | ||
| Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale | RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-25 | ||
| Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale | RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 | UNP | A | X | TI-26 | |||
| Accordi di gestione dei biotopi d’importanza locale | RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17 | [UNP] | Comuni | A | X | TI-27 | ||
| Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] c | RL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63 | UPL | X | A | X | TI-28A | ||
| Piani regolatori | RL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25 | [UPL] | Comuni b | X | A | X | TI-28B | |
| Bosco con funzione di svago | RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 | UPSP | A | X | TI-29 | |||
| Accertamento forestale | RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6 | UPSP | A | X | TI-30 | |||
| Catasto delle canalizzazioni private | RL 721.100 art. 8 cpv. 2 | [UPAAI] | Comuni | B | TI-31 | |||
| Aree pianificate dai progetti stradali cantonali | RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9 | UPL [DC] | X | A | X | TI-32 | ||
| Piani cantonali con autorizzazione a costruire | RL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79a | UPL | X | A | X | TI-33 | ||
| Carte dei pericoli [modello cantonale] c | RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5 | UCA UPIP | A | X | TI-34 | |||
| Settori di pesca | RL 923.110 art. 8 | UCP | A | X | TI-35 | |||
| Comparti con area forestale in crescita | RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41 | UPSP | A | X | TI-36 | |||
| Aule nel bosco | RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h | UPSP | A | X | TI-37 | |||
| Autorizzazioni di taglio del bosco | RL 921.100 art. 19 RL 921.110 art. 39 | UPSP | A | X | TI-38 | |||
| Catasto delle acque | RL 721.100 art. 5 cpv. 1 e 2 | UCA | A | X | TI-39 |
b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).
c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.
Abbreviazioni
Servizi cantonali
DC Divisione delle costruzioni
UBC Ufficio dei beni culturali
UCA Ufficio dei corsi d’acqua
UCP Ufficio della caccia e della pesca
UGeo Ufficio della geomatica
UNP Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL Ufficio della pianificazione locale
UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
UTP Ufficio dei trasporti pubblici
UTrac Ufficio del tracciato
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.
Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.
Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.
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