Regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione (RLCGI)

704.110Law1 gen 1900

704.110

Regolamento

della legge cantonale sulla geoinformazione

(RLCGI)

dell’11 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).

Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.

Applicazione del diritto federale

Art. 2

Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).

Capitolo secondo

Organizzazione e competenze

Consiglio di Stato

Art. 3

Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.

Commissione della geoinformazione

Art. 4

La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell’amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.

Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all’art. 6 e 6a.

In particolare la commissione:

a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;

b) assicura l’attuazione della strategia all’interno dell’amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;

c) coordina e preavvisa all’indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

d) decide l’ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;

e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;

f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all’art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;

g) promuove la formazione.

Centro di competenza per la geoinformazione

Art. 5

L’Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):

a) è responsabile dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);

b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati;

c) funge da referente nell’ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;

d) verifica e cura l’aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;

e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;

f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell’ambito dell’allestimento dei modelli dei geodati;

g) certifica i modelli dei geodati cantonali;

h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell’amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;

i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;

j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;

k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;

l) supporta e coordina i servizi competenti nell’ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;

m) coordina le attività necessarie all’integrazione dell’infrastruttura cantonale dei geodati nell’infrastruttura nazionale;

n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;

o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;

p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);

q) persegue e giudica le contravvenzioni;

r) promuove la geoinformazione;

s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;

t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;

u) nell’ambito della geoinformazione prende tutte le decisione non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.

Servizi competenti

Art. 6

I servizi competenti dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):

a) rilevano i geodati e i geometadati;

b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;

c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;

d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale;

e) rilasciano le autorizzazioni all’accesso e all’utilizzo;

f) curano l’elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.

Servizi specializzati

Art. 6a

I servizi specializzati dell’amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):

a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;

b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.

Centro dei sistemi informativi

Art. 7

Nell’ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l’infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.

In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:

a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l’infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;

b) formula un preavviso informatico nell’ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;

c) supporta l’elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;

d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;

e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;

f) realizza e mantiene l’infrastruttura informatica necessaria ai flussi dai dati da e verso i servizi competenti;

g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;

h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.

Inoltre, per quanto attiene specificatamente all’infrastruttura tecnica, il CSI:

a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;

b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d’interesse generale), lo installa e lo configura;

c) acquisisce e gestisce le relative licenze;

d) cura la manutenzione dell’infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;

e) adotta le opportune misure di sicurezza per l’infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.

Municipi

Art. 8

Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:

a) rilevano i geodati e i geometadati;

b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;

c) assicurano la loro integrazione nell’infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.

Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.

Capitolo terzo

Infrastruttura cantonale di geodati

Disposizioni generali

Art. 9

Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell’allegato 2.

L’infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.

Essa è integrata nell’infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

Modelli di geodati

Art. 10

I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.

Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).

Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.

Modelli di rappresentazione

Art. 11

I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.

Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).

Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12

Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:

a) dei requisiti tecnici;

b) delle esigenze degli utenti;

c) dello stato della tecnica;

d) dei costi dell’aggiornamento.

I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.

Garanzia della disponibilità e archiviazione

Art. 13

I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.

Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.

Per l’archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. p).

È in ogni caso riservata l’applicazione della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

Geometadati

Art. 14

Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l’interconnessione dei geometadati.

I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

Accesso e utilizzo

I. Livelli di autorizzazione all’accesso

Art. 15

Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:

a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;

b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;

c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.

I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.

Nell’ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.

II. Autorizzazione all’utilizzo

1. Condizioni

Art. 16

L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:

a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);

b) l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;

c) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:

a) può essere autorizzato l’accesso (art. 15);

b) l’utente è registrato;

c) l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzo commerciale;

d) l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;

e) dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

2. Procedura

Art. 17

L’autorizzazione all’utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, contratto oppure decisione.

L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzo.

In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l’utilizzo senza previa autorizzazione.

Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.

3. Obblighi degli utenti

Art. 18

Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l’indicazione della fonte.

In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

Geoservizi

Art. 19

I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;

b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.

In funzione di un’interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.

I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.

Scambio di dati tra autorità

Art. 20

Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l’accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un’altra forma.

Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.

Capitolo quarto

Finanziamento

Emolumenti

Art. 21

L’utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.

Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.

Essi sono riscossi dai servizi competenti.

Attività amministrative straordinarie

Art. 22

Qualora l’accesso o l’utilizzo di geodati di base comportino un’attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l’attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.

In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.

Capitolo quinto

Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 23

Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.

Pubblicato nel BU 2013, 517.

Allegato 1

Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale

DenominazioneBase giuridica aServizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] aGeodati di riferimentoCatasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietàLivello di autorizzazione all’accessoServizio di telecaricamentoIdentificatore
CantoneCantoneComuni
Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquistoURFACH-7
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDMURFBCH-8
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e localeUMLSAXCH-14
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)UBCAXCH-17
Altri biotopi d’importanza regionale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXCH-23
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXCH-26
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXCH-27
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXCH-28
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXCH-29
Piano per il registro fondiario (estratto misurazione ufficiale)RL 216.300 art. 2 lett. c RL 216.310UCRXAXCH-51
Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuriaRL 721.100 art. 5 art. 9[UPAAI]ComuniBCH-66
Rete delle piste ciclabiliRL 725.100 art. 43dUMLSAXCH-67
Superfici per l’avvicendamento delle coltureRL 701.100 RL 910.200[UPD]ComuniAXCH-68
Piani direttori cantonaliRL 701.100 RL 701.110UPDACH-69
Piani di utilizzazione (cantonali)RL 701.100 RL 701.110UPLXAXCH-73A
Piani di utilizzazione (comunali)RL 701.100 RL 701.110[UPL]Comuni bXAXCH-73B
Stato dell’urbanizzazioneRL 701.100[UPL]ComuniAXCH-74
Zone di pianificazioneRL 701.100 RL 701.110[UPL]ComuniXAXCH-76
Reti di percorsi pedonali e sentieriRL 726.100UMLSAXCH-79
Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti)UCA UPIPAXCH-81
Limitazioni per la navigazione internaSNAXCH-100
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)RL 831.100USASBCH-113
Impianti per i rifiutiRL 831.100 art. 15 cpv. 2 lett. b e cURSIAXCH-114
Catasto dei siti inquinatiRL 831.100URSIXAXCH-116
Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento)RL 834.350 art. 3 cpv. cUSASAXCH-122
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suoloRL 831.100USASACH-125
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRSRL 721.100 art. 8 cpv. 1UPAAIAXCH-128
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGSRL 721.100 art. 8 cpv. 2 e 3[UPAAI]ComuniAXCH-129
Settori di protezione delle acqueRL 721.100 art. 6 cpv. 1UPAAIAXCH-130
Zone di protezione delle acque sotterraneeRL 721.100 art. 6 cpv. 2UPAAIXAXCH-131
Aree di protezione delle acque sotterraneeRL 721.100 art. 6 cpv. 3UPAAIXAXCH-132
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)UPAAIBCH-134
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)UCAACH-136
Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)RL 721.100 art. 9UPAAIBCH-138
Falde freaticheRL 721.100 art. 5 art. 9UPAAIAXCH-139
Inventario dei prelievi d’acqua esistentiRL 721.100 art. 5UEnACH-140
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freaticaRL 721.100 art. 5 art. 9UPAAIAXCH-141
Catasto dei rumori - strade principali e altre stradeRL 834.150 art. 4UPRACH-144
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)RL 834.150 art. 6[UPR] [UPL]ComuniXAXCH-145
Catasto viticoloRL 910.110SVAXCH-151
Superfici agricoleRL 910.100 RL 910.110UGDAAXCH-153
Margini statici della forestaRL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 5[UPSP] [UPL]ComuniXAXCH-157
Linee di distanza dalla forestaRL 921.100 art. 6 RL 921.110 art. 13[UPSP] [UPL]ComuniXAXCH-159
Riserve forestaliRL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44UPSPXAXCH-160
Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41UPSPAXCH-161
Zone di pericoloUCA UPIPAXCH-166
Catasto degli eventi – Pericoli naturaliRL 701.500 RL 921.100 RL 921.110UCA UPIPAXCH-167
Bandite di caccia (cantonali)UCPAXCH-168
Riserve d’uccelli (cantonali)UCPAXCH-172
Zone di protezione itticaUCPAXCH-174
Banca dati sul radonUSBCH-182
Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di reteRL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5UEnAXCH-183
Itinerari cantonali dei trasporti specialiEmma UGMAXCH-184
Dissodamenti e rimboschimento compensativoUPSPAXCH-185
Parchi d’importanza nazionaleUNPACH-187
Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e localeRL 445.100 art. 42UBCAXCH-188
Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXCH-189
Spazio riservato alle acqueRL 701.100 art. 41 RL 701.110 art. 50[UCA] [UPL]ComuniXAXCH-190
Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acqueRL 721.100 art. 10 cpv. 1UCAAXCH-191
Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapportiRL 721.100 art. 10 cpv. 2UCAAXCH-192
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonaleUCAAXCH-194
Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)UCPAXCH-195
Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminatiRL 831.100USASAXCH-199
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)USASACH-210
Infrastrutture agricoleUSAAXCH-227
Misurazione ufficialeRL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310UCRXAXCH-228
Catasto delle opere di protezioneUCA UPIPAXCH-232
Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturaliUCA UPIPAXCH-233
Dispositivi di allarme – Pericoli naturaliUCA UPIPAXCH-234
Aree di ritenzione che danno diritto a indennitàUCAAXCH-235
Misurazione cantonale di corsi d’acquaUCAAXCH-237

a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI; RS 510.620).

b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

Abbreviazioni

Servizi cantonali

EMma Ufficio dei servizi di manutenzione stradale

SN Servizio navigazione

SV Servizio viticoltura

UBC Ufficio dei beni culturali

UCA Ufficio dei corsi d’acqua

UCP Ufficio della caccia e della pesca

UCR Ufficio del catasto e dei riordini fondiari

UEn Ufficio dell’energia

UGDA Ufficio della gestione dei dati agricoli

UGM Ufficio della gestione dei manufatti

UMLS Ufficio della mobilità lenta e del supporto

UNP Ufficio della natura e del paesaggio

UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico

UPD Ufficio del piano direttore

UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

UPL Ufficio della pianificazione locale

UPR Ufficio della prevenzione dei rumori

UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco

URF Uffici del registro fondiario

URSI Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati

US Ufficio di sanità

USA Ufficio dello sviluppo agricolo

USAS Ufficio della sicurezza, dell’aria e del suolo

Allegato 2

Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale

DenominazioneBase giuridicaServizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]Geodati di riferimentoCatasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietàLivello di autorizzazione all’accessoServizio di telecaricamentoIdentificatore
CantoneComuni
Inventario dei beni culturaliRL 445.100 art. 42UBCAXTI-1
Decreti di protezioneRL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15UNPXAXTI-2
Incendi di boscoRL 921.100 art. 27UPIPAXTI-3
Infrastrutture antincendioRL 821.110 art. 24, 27UPIPAXTI-4
Impianti a fune metallicaRL 770.100 art. 3UPSPAXTI-5
Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarieRL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46UPSPAXTI-6
Bosco di protezioneRL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25UPSPAXTI-7
Strade e piste forestaliRL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37UPSPAXTI-8
Circondari forestali e settori forestaliRL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2UPSPAXTI-9
Assi delle strade cantonaliRL 725.100 art. 5aUGeo [UTrac]AXTI-11
Rete dei trasporti pubbliciRL. 752.100 art. 9UTPAXTI-12
Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonaleRL 701.100 art. 95 RL 701.110 art.101UNPAXTI-13
Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXTI-14
Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXTI-15
Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12UNPAXTI-16
Inventario comunale delle zone golenali di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-17
Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-18
Inventario comunale delle paludi di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-19
Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-20
Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d’importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-21
Inventario comunale di altri biotopi d’importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-22
Inventario comunale dei comparti naturali di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-23
Inventario comunale dei geotopi di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-24
Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza localeRL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12[UNP]ComuniAXTI-25
Accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonaleRL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17UNPAXTI-26
Accordi di gestione dei biotopi d’importanza localeRL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17[UNP]ComuniAXTI-27
Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] cRL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63UPLXAXTI-28A
Piani regolatoriRL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25[UPL]Comuni bXAXTI-28B
Bosco con funzione di svagoRL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41UPSPAXTI-29
Accertamento forestaleRL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6UPSPAXTI-30
Catasto delle canalizzazioni privateRL 721.100 art. 8 cpv. 2[UPAAI]ComuniBTI-31
Aree pianificate dai progetti stradali cantonaliRL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9UPL [DC]XAXTI-32
Piani cantonali con autorizzazione a costruireRL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79aUPLXAXTI-33
Carte dei pericoli [modello cantonale] cRL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5UCA UPIPAXTI-34
Settori di pescaRL 923.110 art. 8UCPAXTI-35
Comparti con area forestale in crescitaRL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41UPSPAXTI-36
Aule nel boscoRL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. hUPSPAXTI-37
Autorizzazioni di taglio del boscoRL 921.100 art. 19 RL 921.110 art. 39UPSPAXTI-38
Catasto delle acqueRL 721.100 art. 5 cpv. 1 e 2UCAAXTI-39

b Riservato l’articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

c Esiste un omonimo geodato definito nell’allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.

Abbreviazioni

Servizi cantonali

DC Divisione delle costruzioni

UBC Ufficio dei beni culturali

UCA Ufficio dei corsi d’acqua

UCP Ufficio della caccia e della pesca

UGeo Ufficio della geomatica

UNP Ufficio della natura e del paesaggio

UPAAI Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico

UPIP Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti

UPL Ufficio della pianificazione locale

UPSP Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco

UTP Ufficio dei trasporti pubblici

UTrac Ufficio del tracciato

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.

Allegato modificato dal R 11.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 350; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249; BU 2025, 268.