Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

835.150Decree1 gen 1900

835.150

Decreto esecutivo

concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò

per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

(dell’11 luglio 1990)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

  • la legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni alla natura del 5 febbraio 1996, segnatamente gli art. 3 e 4;

  • la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;

  • la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);

  • la legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 e l’ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo 1980, segnatamente l’art. 32;

  • la legge di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981, segnatamente l’art. 5;

  • il decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all’aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, segnatamente l’art. 2 cpv. 2;

decreta:

Scopo

Art. 1

Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.

Divieto

a) Principio

Art. 2

Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi.

b) Eccezioni

In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità, l’uso di fuochi d’artificio e l’accensione di falò a scopi commemorativi.

Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell’ambiente. In casi particolari e per preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l’autorizzazione eccezionale concessa dal Municipio.

Servizio di sorveglianza

Art. 3

Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.

Responsabilità del Municipio

Art. 4

La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.

Penalità

Art. 5

Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi.

La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Rapporti al Dipartimento dell’ambiente

Art. 6

Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.

Entrata in vigore

Art. 7

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1990, 245.

Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU 1997, 111.

Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.

Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

Adesso Dipartimento del territorio.

Adesso Dipartimento del territorio.

Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.

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