Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI)
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(del 5 febbraio 1996)
visto il messaggio 22 marzo 1995 n. 4393 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 15 dicembre 1995 n. 4393 R della Commissione della legislazione,
La presente legge regola l'organizzazione, i preparativi e i provvedimenti di lotta contro gli incendi ed i rischi legati ad inquinamenti da idrocarburi, sostanze chimiche, infiammabili ed esplosive.
Il Consiglio di Stato esegue i compiti che gli sono affidati dalla presente legge.
Esso ha la facoltà di delegare l'esecuzione a terzi.
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge.
I Municipi attuano i provvedimenti che la legge affida loro.
È vietato ogni atto che costituisca un immediato pericolo d'incendio o di esplosione; in particolare:
a) accendere fuochi vicino all'abitato;
b) accendere fuochi all'aperto in periodi di siccità o di tempo ventoso;
c) maneggiare sostanze o merci infiammabili ed esplosivi o tenere materiale da combustione o altre sostanze e oggetti combustibili in luoghi dove il fuoco può facilmente propagarsi;
d) fumare in locali in cui si trovano sostanze e merci facilmente combustibili.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nella costruzione sono regolate dalla legge edilizia.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di idrocarburi sono regolate dalla legislazione in materia di protezione delle acque dall'inquinamento.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco in materia di sostanze chimiche e prodotti infiammabili o esplosivi sono regolate dalla legislazione in materia di esplosivi e di protezione dell'ambiente.
Le norme di prevenzione contro gli incendi e di polizia del fuoco nei boschi sono regolate dalla legislazione forestale.
L'organizzazione cantonale di lotta contro gli incendi è strutturata nelle seguenti unità: corpi pompieri urbani, corpi pompieri di montagna e squadre di pompieri aziendali. Il Consiglio di Stato può inoltre istituire nuclei di specialisti e squadre ausiliarie.
I corpi pompieri urbani intervengono per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi d'incendio, sinistri, inondazioni, ecc. che colpiscono le zone abitate e nei casi di inquinamento, in particolare quelli causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.
I corpi pompieri di montagna intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.
Le squadre di pompieri aziendali intervengono con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi e gli inquinamenti nell'area loro attribuita.
I comuni istituiscono e organizzano i Corpi pompieri urbani e di montagna. L'istituzione dei Corpi pompieri urbani e di montagna è subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Stato.
Lo scioglimento di un Corpo pompieri urbano o di montagna è deciso dai comuni e deve essere ratificato dal Consiglio di Stato che, per giustificati motivi, può autonomamente decretare lo scioglimento di un Corpo.
Il Consiglio di Stato può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di squadre antincendio aziendali presso stabilimenti industriali e commerciali, depositi, alberghi, ospedali, case per anziani e altri, che per loro natura sono soggetti a particolari rischi in caso d'incendio o di esplosione.
L'istruzione delle squadre aziendali è curata dal corpo pompieri del comprensorio cui le squadre sono subordinate dal profilo operativo.
I costi di equipaggiamento e di gestione delle squadre sono a carico dell'azienda.
I pompieri urbani e i tecnici del servizio forestale collaborano con i pompieri di montagna nell'istruzione e negli interventi di spegnimento di incendi di bosco.
I pompieri urbani di altri comprensori, i pompieri delle squadre aziendali e delle FFS e quelli di montagna collaborano con i corpi incaricati quando le esigenze lo richiedono.
I corpi pompieri urbani e i distaccamenti specializzati dell'Esercito e della protezione civile collaborano nei preparativi in vista di un loro impiego in caso di catastrofe o di stato di necessità.
In caso di catastrofe o di stato di necessità, si applica la legge sulla protezione della popolazione. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con la Confederazione e con altre organizzazioni, allo scopo di garantire ai corpi pompieri la messa a disposizione di mezzi supplementari in caso di necessità.
Il Consiglio di Stato definisce, pianifica e organizza l'istruzione dei pompieri.
Le nomine e le promozioni dei pompieri sono di competenza dei comuni, nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Stato. Esse diventano effettive con la loro ratifica da parte del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato stabilisce il comprensorio d'intervento dei corpi pompieri.
Esso può ordinare il consorziamento o la stipulazione di convenzioni a livello regionale per l'istituzione dei corpi pompieri urbani e di montagna e per la ripartizione dei relativi oneri.
I regolamenti e le convenzioni fra comuni sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di Stato.
In caso di intervento devono essere rispettate le direttive tecniche della Federazione svizzera dei pompieri e ogni altra norma approvata dal Consiglio di Stato o dalla Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri.
In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze.
Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima inappellabile del perito comunale.
Lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche.
In caso d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile, adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive.
Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.
Le spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato.
…
I contributi della Confederazione sono incassati dal Cantone e suddivisi fra Cantone e comuni in base alla ripartizione dei compiti definita dalla presente legge.
Il Cantone si assume i compiti e le spese di:
a) acquisto e riparazione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli di base per i corpi pompieri;
b) infrastruttura di mobilitazione e di allarme;
c) istruzione dei pompieri;
d) coperture assicurative.
Il Consiglio di Stato esercita il controllo periodico dello stato di manutenzione del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli in dotazione ai corpi. Per tale manutenzione può versare, nei limiti dei crediti di preventivo, contributi forfetari differenziati per categoria di corpo.
I comuni ed i Consorzi si assumono i compiti e le spese di:
a) gestione corrente del corpo e organizzazione d'allarme;
b) picchetto;
c) esercitazioni di allenamento e di istruzione;
d) manutenzione ordinaria del materiale, dell'equipaggiamento e dei veicoli;
e) infrastruttura (caserma, deposito, locali d'istruzione e d'esercizio, officina, reti d'idranti, riserve d'acqua antincendio e piazze d'atterraggio per elicotteri).
I comuni provvedono affinché le infrastrutture necessarie alla lotta contro gli incendi siano inserite nei Piani regolatori comunali.
Per la prevenzione e la lotta contro gli incendi, il Consiglio di Stato preleva dalle Compagnie di assicurazione contro gli incendi operanti nel Cantone, una tassa annua pari a ct. 5 per ogni mille franchi di valore assicurato.
E' costituito un fondo, denominato Fondo incendi, amministrato dal Dipartimento competente e alimentato dai contributi di cui al cpv. 1, con il quale viene assicurato il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge.
Il Cantone si assume gli oneri straordinari derivanti da eventi catastrofici o da una eccezionale ondata di incendi di boschi, nella misura in cui non vi si possa far fronte con le disponibilità del Fondo incendi.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Gli agenti di polizia cantonale e comunale, i guardiacaccia e pesca e il personale forestale sono tenuti ad informare con rapporto il Municipio e l'Autorità cantonale competente in caso di infrazione agli obblighi della presente legge.
Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a 20’000.-- franchi.
La multa è inflitta dal Municipio, dalla Delegazione consortile o dal Consiglio di Stato.
Sono applicabili le norme di procedura previste dalla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
E' riservata l'azione penale.
Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione.
La legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 è abrogata.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1996, 79.
Cpv. modificato dalla L 26.2.2007; in vigore dal 1.7.2008 - BU 2008, 312.
Adesso Federazione Pompieri Ticino.
Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 - BU 1996, 79.
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