Legge concernente l’istituzione dell’azienda cantonale dei rifiuti (LACR)
832.100Law1 gen 1900Apri la fonte →
(del 24 marzo 2004)
visto il messaggio 5 febbraio 2002 n. 4998A del Consiglio di Stato;
visto il rapporto di maggioranza 10 marzo 2004 n. 4998/4998A R1 della Commissione della legislazione;
Capitolo I
Sotto la denominazione «ACR» è istituita un’azienda cantonale dei rifiuti, indipendente dall’amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico.
La sede è stabilita dal Consiglio di Stato.
L’ACR provvede all’organizzazione e all’attuazione dello smaltimento dei rifiuti nel Cantone, garantendo la gestione delle necessarie strutture, con criteri di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell’ambiente.
Essa ha in particolare i seguenti compiti:
a) smaltire i rifiuti urbani non riciclabili e quelli ad essi assimilabili dell’intero Cantone ed eventualmente - mediante convenzione - quelli non provenienti dal comprensorio cantonale;
b) costruire e/o gestire gli impianti necessari allo svolgimento di questo e di altri compiti ad essa assegnati, conformemente ai contratti di prestazione;
c) assistere i Comuni nell’ambito dello svolgimento dei compiti di loro competenza;
d) dare, d’intesa con il Dipartimento competente, la necessaria informazione e consulenza in materia di smaltimento dei rifiuti.
Nell’ambito dello svolgimento di questi compiti, l’ACR può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere lo scopo di cui al capoverso 1, in particolare, essa può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.
I contratti di prestazione con l’ACR sono stipulati dal Consiglio di Stato.
Il Patrimonio dell’ACR è costituito dai beni di sua proprietà.
Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.
L’ACR è esente da imposte cantonali e comunali.
I rapporti di lavoro dell’ACR con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato.
Nell’assunzione del personale, l’ACR, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.
Essa tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
Capitolo II
Gli organi dell’ACR sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione;
c) l’Ufficio di revisione.
Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
I dipendenti dell’ACR e i membri del Gran Consiglio non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione.
Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della legge organica comunale del 10 marzo 1987, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.
Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’ACR, gestisce l’azienda e decide su qualunque oggetto che la legge o i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) decide la politica e la strategia dell’ACR;
b) provvede all’esecuzione delle decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato;
c) stipula, riservata l’approvazione del Consiglio di Stato giusta l’art. 21 lett. d), le convenzioni per lo smaltimento fuori Cantone dei rifiuti solidi urbani provenienti dal suo comprensorio e quelle per lo smaltimento nel Cantone dei rifiuti urbani non provenienti dal suo comprensorio;
d) adotta i regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione dell’ACR;
e) stabilisce le deleghe di competenza;
f) rappresenta l’ACR di fronte ai terzi, stabilendo i diritti di firma.
Esso informa periodicamente i comuni sull’attività dell’ACR.
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula i contratti di lavoro con il personale;
b) assume, sospende, destituisce i membri della Direzione;
c) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula con il Consiglio di Stato i contratti di prestazione;
b) propone al Consiglio di Stato, sulla base dei contratti di prestazione, l’ammontare annuale delle tasse di smaltimento;
c) elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette al Gran Consiglio entro il 1. marzo;
d) contrae i prestiti necessari;
e) decide circa l’alienazione di beni patrimoniali, riservata, per gli immobili, l’approvazione del Consiglio di Stato giusta l’art. 21 lett. i).
L’ACR versa allo Stato un contributo annuo di fr. 2’000’000.-- per la pianificazione cantonale dello smaltimento dei rifiuti e a compensazione dei vantaggi derivanti dalla sua forma giuridica di azienda cantonale.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio di amministrazione non possono astenersi dal voto.
In caso di parità decide il voto del Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
In deroga alla legge sulla responsabilità civile dello Stato gli art. 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.
La Direzione gestisce le attività correnti dell’ACR e assume le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio di amministrazione. Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso ed esegue le decisioni dello stesso.
L’organo preposto alla revisione:
a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
b) presenta ogni anno il suo rapporto al Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato ha in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell’ACR.
Capitolo III
Le autorità superiori dell’ACR sono:
a) il Gran Consiglio;
b) il Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:
a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell’ACR;
b) approva i conti e la relazione annuale sulla gestione dell’ACR.
Il Consiglio di Stato:
a) stipula i contratti di prestazione con l’ACR;
b) vigila sulle attività dell’ACR ed in particolare sulla conformità delle stesse con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell’ambiente;
c) rappresenta l’ACR di fronte al Gran Consiglio;
d) approva le convenzioni di cui all’art. 12 lett. c);
e) propone al Gran Consiglio la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
f) designa l’organo di revisione;
g) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione e dell’organo di revisione;
h) designa il Dipartimento preposto al controllo dei contratti di prestazione;
i) approva l’alienazione dei beni immobili di cui all’art. 14 lett. e);
l) fissa le tasse come all’art. 24;
m) accorda all’ACR le necessarie fideiussioni.
Capitolo IIIa
Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’ACR è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo IV
Il finanziamento dell’ACR è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, in particolare dall’incasso delle tasse.
Le tasse di smaltimento sono fissate annualmente sulla base dei contratti di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. La tenuta della contabilità analitica è obbligatoria.
Il fabbisogno dell’ACR, definito in base ai contratti di prestazione, è fisso.
La tassa di smaltimento per i rifiuti urbani e quelli assimilabili non riciclabili non può superare 180.-- fr/t, IVA esclusa.
La tassa è fissata dal Consiglio di Stato al di sotto di questo limite su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ACR.
Il Consiglio di Stato può fissare analoghi limiti anche ai privati che consegnano rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani e agli altri rifiuti il cui smaltimento è affidato all’ACR.
Capitolo V
La data di costituzione dell’ACR e dello scioglimento del Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino (CIR) e dell’Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri di Bioggio (ESR) è fissata dal Consiglio di Stato.
Il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) cesserà la propria attività relativa alla gestione dei rifiuti contemporaneamente al CIR e all’ESR, ritenuto che, previo le necessarie modifiche statutarie, procederà alla limitazione dei propri scopi alla sola organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.
Per il resto, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio per approvazione un decreto legislativo per la liquidazione e l’eventuale trapasso di attivi e passivi degli esistenti Consorzi (CIR e CNU) e dell’ESR all’ACR.
L’ACR subentra negli impegni assunti dallo Stato nell’ambito dei lavori preparatori per la realizzazione del nuovo impianto cantonale di termo-distruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili.
Essa subentra pure, alla data fissata dal Consiglio di Stato, nei contratti sottoscritti da CIR, CNU ed ESR per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino all’entrata in esercizio dell’impianto di termodistruzione.
L’ACR, entro i limiti imposti dal proprio regolamento e dalle necessità aziendali, s’impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego con gli attuali dipendenti dei Consorzi e dell’ESR.
Il Consiglio di Stato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge - con la presentazione dei preventivi di spesa e i piani di finanziamento per la costruzione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili - provvederà a richiedere un sussidio speciale per la costruzione del nuovo impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti urbani non riciclabili e di quelli ad essi assimilabili che verrà stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.
L’inizio dei lavori dell’impianto potrà aver luogo solo dopo lo stanziamento del sussidio speciale di cui al cpv. 1.
La legge concernente l’istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 è abrogata a far tempo della decisione del Consiglio di Stato di cui all’art. 25.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicata nel BU 2004, 219.
Cpv. introdotto dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.
Cpv. modificato dalla L 9.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 37.
Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 121.
Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 201.
Cpv. introdotto dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 71.
Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 39.
Abrogazione formale con effetto 1° gennaio 2007 della L concernente l’istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 - BU 2007, 487.
Entrata in vigore: 21 maggio 2004 - BU 2004, 219.
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.