Concordato concernente la Scuola tecnica superiore svizzera d’agraria[1]
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(1 settembre 1964)
Conchiuso a Zurigo il 30 giugno 1964
Approvato dal Consiglio federale il 1° settembre 1964
Entrato in vigore il 24 settembre 1964
Al fine di mantenere una Scuola tecnica superiore d’agraria (STSA) per formare e perfezionare i quadri medi e superiori dell’agricoltura, i Cantoni partecipanti al presente concordato hanno convenuto quanto segue:
Conformemente alle disposizioni che seguono, i Cantoni s’impegnano di creare una scuola tecnica superiore d’agricoltura e di mantenerla per un periodo indeterminato.
La sede della STSA è a Zollikofen/Berna.
La STSA persegue i seguenti scopi:
a) formazione di persone per l’esercizio di professioni tecnico-agronomiche e di professioni tecnico-agronomiche superiori che non richiedono studi universitari;
b) aggiornamento e perfezionamento dei quadri.
L’insegnamento presso la STSA è impartito nelle lingue tedesca e francese per i corsi generali, e nel limite delle possibilità, quando la frequenza è sufficiente, anche per i corsi speciali.
Nel limite del possibile si cercherà di ridurre l’onere finanziario per gli studenti, segnatamente mediante il convitto facoltativo e l’assegnazione di borse di studio.
I posti della STSA sono ripartiti fra i Cantoni secondo una chiave (allegato I) che tiene conto della popolazione rurale e della superficie agricola utilizzata, escluse le foreste ed i pascoli. Le cifre della chiave di ripartizione sono rivedute ogni 10 anni sulla base dei censimenti più recenti.
Il numero degli allievi stranieri non deve, di regola, superare il 10 per cento dei posti disponibili.
Il Cantone di Berna si obbliga, con riserva dell’approvazione popolare:
a) di pagare un contributo di 2,5 milioni di franchi alle spese di costruzione e attrezzatura;
b) di mettere gratuitamente a disposizione per la costruzione della STSA e degli edifici annessi una parcella di 400 are della località denominata “Meielen” nel Comune di Zollikofen. Su detta parcella grava per 99 anni un diritto di superficie in favore della STSA;
c) di mettere a disposizione della STSA durante 99 anni, una parcella di 83 are, in località “Pistolenacker”, nel Comune di Zollikofen, per le esercitazioni agromeccaniche;
d) di mettere a disposizione della STSA, durante 99 anni, sul territorio della Scuola cantonale d’agricoltura di Rütti, nel Comune di Zollikofen, fino a 400 are di terreno coltivo per esperimenti agricoli sempreché sia osservata una normale rotazione delle coltivazioni. Dopo la valutazione dei risultati, il raccolto è proprietà della Scuola d’agricoltura di Rütti;
e) di mettere a disposizione della STSA, contro compenso, il bestiame, le macchine, i laboratori ed i locali od altri settori della Scuola di economia lattiera e d’agricoltura di Rütti sempreché non sia recato disturbo all’insegnamento di quest’ultima. I direttori delle due scuole s’intendono circa l’uso del terreno;
f) di allestire, fino ai limiti della STSA, le vie d’accesso carrozzabili e asfaltate, le tubazioni dell’acqua, le linee elettriche e telefoniche come anche le canalizzazioni di spurgo a partire da detti limiti;
g) di liberare la STSA dagli oneri fiscali cantonali e comunali.
La Scuola d’agricoltura di Rütti può, in compenso, disporre, gratuitamente e d’intesa col direttore dell’istituto, del raccolto delle parcelle menzionate alle lettere b) e c) oppure delle superfici non utilizzate dalla STSA.
Il Cantone di Berna si assume le funzioni e le responsabilità del committente per conto dell’istituzione concordataria in collaborazione con l’amministrazione menzionata all’articolo 10.
Le spese di 8,5 milioni di franchi per la costruzione, l’adattamento e l’attrezzatura della STSA, sono ripartite come segue:
| - | Confederazione | 3 | milioni di franchi |
|---|---|---|---|
| - | Cantone di Berna (contributo di base) | 2,5 | milioni di franchi |
| - | Cantoni, secondo la chiave di ripartizione | 3 | milioni di franchi |
| Totale | 8,5 | milioni di franchi |
La chiave di ripartizione allegata al presente concordato (allegato II) è allestita in funzione:
a) alla popolazione rurale nell’anno 1950;
b) alla superficie agricola utilizzata nel 1955, esclusi le foreste ed i pascoli;
c) all’indice della capacità finanziaria dei Cantoni nel 1961.
Un eventuale aumento delle spese sarà ripartito fra i Cantoni conformemente alla chiave di cui al capoverso 2. Un’eventuale eccedenza sarà impiegata conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a).
La quotaparte dei Cantoni che non partecipano al concordato sarà attinta presso una banca sotto forma di mutuo ipotecario sui beni immobili della STSA. La restituzione del mutuo avviene all’adesione di altri Cantoni e secondo le modalità stabilite all’articolo 17 capoverso 1.
Le spese annue comprendono quelle d’esercizio della STSA, le riserve e i fondi di cui all’articolo 6.
Le spese annue sono coperte come segue:
a) tasse scolastiche e rette;
b) contributi federale e cantonali;
c) entrate da corsi speciali, conferenze e altre manifestazioni;
d) saldo attivo dell’esercizio precedente;
e) altre eventuali risorse.
Alfine di coprire parzialmente le spese della STSA, i Cantoni pagano un contributo annuo di 1500 franchi per posto. Questa quota è pagata indipendentemente dalla frequenza effettiva ai corsi.
Le spese annue nette (dopo deduzione delle entrate soprammenzionate) sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli allievi espresso in allievo-giorno per i corsi superiori a 6 giorni. Fa stato il Cantone di domicilio dell’allievo (art. 26 CC).
Gli allievi stranieri pagano una tassa suppletiva.
Al momento dell’entrata in vigore del presente concordato si creeranno le riserve che seguono:
A. Riserva per la manutenzione dei beni immobiliari
Essa si costituisce mediante il versamento dell’ 1 per cento del valore iniziale delle costruzioni ed è prelevata suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all’articolo 5, o mediante altre risorse.
B. Riserva per il rinnovamento delle installazioni
Essa è destinata al rinnovamento dell’impianto scolastico e segnatamente del parco macchine, e al miglioramento delle attrezzature. Essa è costituita da quanto segue:
un contributo annuo del 7 per cento sul valore iniziale delle macchine e del materiale scolastico, prelevato suppletivamente alle spese annue ripartite conformemente all’articolo 5;
donazioni, lasciti ed altri contributi di benefattori, non destinati ad uno scopo determinato;
altre eventuali risorse.
C. Fondi per le borse di studio
Il fondo serve per il pagamento di borse, soggiorni e viaggi di studio degli allievi.
Esso è costituito dai lasciti e contributi dei benefattori della STSA.
Il Consiglio (art. 9) può creare altre riserve e fondi.
I contributi annui di cui al capoverso 1 lettere a) e b) sono calcolati sull’ammontare delle spese per le costruzioni e le macchine. L’indice base è quello dell’anno 1961.
I capitali saranno investiti in cartevalori sicurissime. Il reddito è aggiunto alle rispettive riserve.
Il Consiglio può modificare, secondo l’ammontare delle riserve, i saggi di cui sopra.
Gli allievi domiciliati nei Cantoni che non fanno parte del concordato devono pagare:
a) la loro quota di partecipazione alle spese annue nette, conformemente all’articolo 5 cpv. 4;
b) un contributo base stabilito secondo un ordinamento interno.
I Cantoni non partecipanti al concordato sono pregati di assumere a loro carico le quote di cui al capoverso 1, degli allievi domiciliati nel loro territorio.
Gli organi del concordato sono:
a) il Consiglio;
b) l’Amministrazione;
c) la Commissione di gestione.
Le nomine avvengono ogni quadriennio. I membri sono rieleggibili sempreché non abbiano compiuto il sessantottesimo anno al momento della nomina.
Il Consiglio si compone come segue:
| a) | Cantoni partecipanti al concordato, ciascuno | 1 membro |
|---|---|---|
| b) | Confederazione | 2 membri |
| c) | SPF Zurigo, Divisione dell’agricoltura | 1 membro |
| d) | Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in derrate alimentari | 2 membri |
| e) | Associazione svizzera degli agro-tecnici | 2 membri |
Per ogni membro si designa un sostituto. I membri ed i loro sostituti sono nominati dalle istanze delegatrici.
Le attribuzioni del Consiglio sono le seguenti:
nomina del presidente, vice presidente e segretario;
nomina dei membri dell’Amministrazione;
nomina, ogni biennio, di un membro della Commissione di gestione e di un supplente, presentati dai Cantoni;
approvazione dei programmi di studio e di lavoro e del bilancio di previsione della STSA;
approvazione del rapporto d’esercizio e dei conti della STSA;
allestimento dell’ordinamento interno e dei salari;
deliberazioni su qualsiasi trattanda regolarmente menzionata nell’ordine del giorno.
Il Consiglio si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria ogni qualvolta che un quarto dei membri o l’Amministrazione lo richiedano. Le decisioni avvengono per maggioranza semplice dei presenti.
Le convocazioni devono essere inviate almeno 3 settimane prima della seduta. Il Consiglio può deliberare solo sulle trattande menzionate nell’ordine del giorno.
L’Amministrazione si compone come segue:
| a) | Confederazione | 1 membro |
|---|---|---|
| b) | Cantone di domicilio | 1 membro |
| c) | altri Cantoni (di cui uno romando o il Ticino) | 2 membri |
| d) | Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in derrate alimentari | 1 membro |
I membri dell’Amministrazione possono essere scelti fuori dal Consiglio. L’Amministrazione si autocostituisce.
1bisDi regola, il direttore partecipa alle sedute dell’Amministrazione. Egli ha diritto di voto consultivo.
1terPer i problemi inerenti alla formazione e all’esercizio scolastico, possono segnatamente essere invitati con voto consultivo:
a) un rappresentante della conferenza dei docenti;
b) un rappresentante dell’Associazione svizzera degli agro-tecnici.
Le attribuzioni dell’Amministrazione sono le seguenti:
nomina del direttore, del vicedirettore, dei professori, degli assistenti e del personale della STSA, determinazione di capitolati d’oneri e dei salari nel limite dell’ordinamento in vigore;
rappresentanza della STSA presso i terzi;
amministrazione dei fondi speciali;
decisioni concernenti le spese previste superiori ai 5000 franchi;
decisioni concernenti spese non previste fino a 2000 franchi con riserva della copertura;
vigilanza sul funzionamento dell’istituto;
preparazione delle sedute del Consiglio;
risoluzione definitiva delle eventuali controversie sorte tra il personale della STSA;
altri compiti stabiliti dagli ordinamenti interni.
La Commissione ha i compiti seguenti:
verificare i conti;
verificare che lo svolgimento dell’esercizio della STSA sia conforme alle decisioni del Consiglio o dell’Amministrazione;
fare rapporto al Consiglio.
La Commissione è composta come segue:
| - | Confederazione | 1 membro |
|---|---|---|
| - | Cantoni | 2 membri e 2 sostituti |
Ogni biennio, il membro rappresentante dei Cantoni che è stato più a lungo in carica deve ritirarsi e il sostituto più anziano di nomina gli succede. I Cantoni rappresentanti nell’Amministrazione non possono essere contemporaneamente rappresentati nella Commissione di gestione.
Le relazioni tra la STSA e le istituzioni, corsi e conferenze che essa dovesse ospitare, sono oggetto d’un regolamento approvato dall’Amministrazione e dagli organi competenti di dette istituzioni.
Le prestazioni della STSA devono essere retribuite secondo le condizioni prestabilite. Di regola la STSA non fornisce prestazioni gratuite.
L’Amministrazione decide circa i corsi, le riunioni e manifestazioni che possono svolgersi presso la STSA e ne stabilisce le condizioni.
Centrale intercantonale del materiale per l’insegnamento agricolo
La STSA ospita gratuitamente la Centrale. Questa è amministrata dall’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi.
Il seminario pedagogico per la formazione degli insegnanti d’agricoltura ha la sua sede presso la STSA. L’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi ne è responsabile della direzione.
Il direttore o il vicedirettore della STSA dirige, per quanto possibile, il seminario.
La STSA può essere chiamata a collaborare ai corsi internazionali organizzati dalla Confederazione o da essa promossi.
I Cantoni partecipanti al concordato s’impegnano di versare:
a) subito dopo la legalizzazione della loro adesione, la quota parte alle spese di costruzione (art. 4);
b) all’inizio di ogni anno, la somma dovuta per i posti riservati (art. 5 cpv. 3);
c) dopo 30 giorni dalla presentazione dei conti, la quotaparte per le spese annue (art. 5 cpv. 4).
I Cantoni che vogliono aderire al concordato, dopo la sua entrata in vigore, pagano la quotaparte secondo la chiave di ripartizione, deduzione fatta però della metà dei loro contributi alle spese di costruzione giusta l’articolo 7 capoverso 2.
I Cantoni che hanno aderito al concordato possono inoltrare la disdetta alla fine dell’anno, osservando un termine di due anni. Il capitale versato non è restituito.
Le domande d’adesione e le disdette devono essere fatte al Consiglio federale che le trasmetterà alla Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura, al Consiglio del concordato e ai Cantoni membri.
Il concordato entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio federale e la pubblicazione nella Raccolta delle leggi federali. Esso è valido appena che le sottoscrizioni dei Cantoni alle spese di costruzione hanno raggiunto la somma di 4 milioni di franchi.
Allegato I
| Cantone | Popolazione rurale 1970 | Superficie agricola utilizzata 1969 | Ripartizione dei posti 1973 | Indennità forfetaria annuale |
|---|---|---|---|---|
| ZH | 30’323 | 80’038 | 9 | 13’500 |
| BE | 93’414 | 228’539 | 26 | 39’000 |
| LU | 41’424 | 80’502 | 10 | 15’000 |
| UR | 4’091 | 5’851 | 1 | 1’500 |
| SZ | 11’617 | 25’025 | 3 | 4’500 |
| OW | 4’867 | 8’160 | 1 | 1’500 |
| NW | 3’577 | 6’623 | 1 | 1’500 |
| GL | 2’591 | 7’189 | 1 | 1’500 |
| ZG | 4’558 | 11’508 | 1 | 1’500 |
| FR | 27’944 | 78’952 | 8 | 12’000 |
| SO | 10’108 | 33’498 | 3 | 4’500 |
| BS | 95 | 381 | 1 | 1’500 |
| BL | 6 201 | 19’409 | 2 | 3’000 |
| SH | 4’121 | 13’062 | 1 | 1’500 |
| AR | 5’105 | 12’756 | 1 | 1’500 |
| AI | 3’655 | 7’558 | 1 | 1’500 |
| SG | 33’325 | 75’240 | 9 | 13’500 |
| GR | 17’966 | 55’737 | 6 | 9’000 |
| AG | 25’565 | 65’768 | 7 | 10’500 |
| TG | 22’261 | 54’484 | 6 | 9’000 |
| TI | 7’132 | 15’922 | 2 | 3’000 |
| VD | 31’808 | 110’155 | 11 | 16’500 |
| VS | 21’606 | 32’739 | 5 | 7’500 |
| NE | 6’220 | 31’124 | 3 | 4’500 |
| GE | 2’973 | 11’531 | 1 | 1’500 |
| ### Totale | ### 422’547 | ### 1’071’751 | ### 120 | ### 180’000 |
Allegato II
| A. Parte della Confederazione B. Parte del Cantone sede (Berna) | |
|---|---|
| A | 3000 |
| B | 2500 |
| ZH | 435 |
| BE | 622 |
| LU | 174 |
| UR | 15 |
| SZ | 38 |
| OW | 9 |
| NW | 26 |
| GL | 27 |
| ZG | 40 |
| FR | 127 |
| SO | 107 |
| BS | 10 |
| BL | 76 |
| SH | 40 |
| AR | 30 |
| AI | 7 |
| SG | 181 |
| GR | 90 |
| AG | 229 |
| TG | 117 |
| TI | 52 |
| VD | 301 |
| VS | 84 |
| NE | 92 |
| GE | 70 |
| 8499 |
Titolo mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Cpv. mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Cpv. introdotto il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
Hanno aderito al Concordato tutti i Cantoni. Adesione del Cantone Ticino con DL 26.10.1964 - BU 1964, 170.
Tabella mod. il 14.12.1973, in vigore dal 1.9.1975 - RU 1975, 1638.
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