(del 17 dicembre 2013)
visto l’art. 36 della legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (in seguito LPCi),
Capitolo primo
Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal Consiglio di Stato.
Lo scopo del Fondo è quello di gestire le giacenze transitorie relative ai contributi sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette e per altri scopi di protezione civile.
Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati dall’obbligo di realizzare un rifugio.
Capitolo secondo
Il Fondo è gestito dal Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Sezione del militare e della protezione della popolazione.
I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.
I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all’art. 36 LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.
I contributi sostitutivi possono essere destinati al rinnovamento dei rifugi privati conformi alle normative vigenti in materia qualora:
– l’Ufficio federale della protezione della popolazione dovesse predisporre nuove disposizioni di natura tecnica in merito a interventi obbligatori quali lavori di miglioria segnatamente opere di potenziamento;
– dovessero essere emanate nuove disposizioni cantonali ai fini di esigenze straordinarie in tempo di pace (emergenze, catastrofi ecc.).
La partecipazione tramite contributi sostitutivi a progetti comunali riguardanti la costruzione di nuovi impianti pubblici è possibile tenuto conto dei bisogni stabiliti dalla pianificazione cantonale come pure dei costi preventivati, rispettivamente del piano di finanziamento nonché dell’impatto delle misure proposte.
L’ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in sede di preventivo.
Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:
a) alla Sezione del militare e della protezione della popolazione per importi fino a fr. 200'000.–;
b) al Dipartimento delle istituzioni per importi superiori a fr. 200'000.– fino a fr. 1'000'000.–;
c) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 1'000'000.–.
Contro le decisioni di cui agli art. 5, 6 e 7 è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione.
Capitolo terzo
I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.
I crediti previsti per l’anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal Gran Consiglio.
I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è corrisposto nessun interesse remunerativo.
Capitolo quarto
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Pubblicato nel BU 2013, 559.
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