Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri
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del 17 giugno 1987 (stato 28 aprile 2023)
viste la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e le relative ordinanze, segnatamente l’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (ONA), l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), l’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi del 14 maggio 2014 (OAEs), l’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili del 20 maggio 2015 (ONCA),
Capitolo primo
Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale.
Capitolo secondo
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Capitolo terzo
Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale, in particolare riguardo a:
a) deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);
b) determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);
c) emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 LNA);
d) concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).
Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.
Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale:
a) determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);
b) preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 LNA e 54 cpv. 1 OSIA).
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per:
a) fornire supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni (rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);
b) i compiti assegnatigli dagli articoli 20–22b.
Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.
La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il committente dei voli;
b) lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;
c) il programma dei voli, indicando:
data e orario dei voli previsti;
luogo del decollo e dell’atterraggio;
numero delle rotazioni previste;
tipo di elicotteri usati;
d) l’eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.
L’accordo considera, in particolare:
a) lo scopo dei voli;
b) la ponderazione tra interesse pubblico e privato;
c) la necessità di provvedimenti di sicurezza.
In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8 capoverso 2 OAEs.
Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.
Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.
Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a:
a) 300 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;
b) 150 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.
Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.
Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.
Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere all’UFAC ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1ter ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.
Capitolo quarto
Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate per più di un anno in modo intenso.
Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.
Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.
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Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1987, 153.
Ingresso modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.
Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.
Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.
Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399; BU 2003, 358.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.
Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.
Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.
Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.
Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.
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