del 31 marzo 1987 (stato 6 giugno 2025)
visto l’articolo 6 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla navigazione interna del 22 novembre 1982,
È stabilimento balneare aperto al pubblico (in seguito: stabilimento balneare) ai sensi del presente decreto, l’area destinata al bagno ed al nuoto, utilizzabile da una cerchia indeterminata di persone e messa a disposizione del pubblico come prestazione unica e principale.
La presente regolamentazione non si applica segnatamente a:
a) piscine e spiagge (lidi) di esercizi pubblici di edifici di abitazione, di condomini immobiliari e di altre attività e strutture la cui utilizzazione rientra nell’ambito di prestazioni previste da specifico rapporto contrattuale;
b) …;
c) piscine scolastiche;
d) piscine di istituti di cura.
Ai campeggi con piscina o ubicati lungo le rive dei laghi o dei fiumi, è applicabile unicamente l’articolo 17.
L’apertura e la gestione di uno stabilimento balneare è subordinata all’ottenimento dell’ autorizzazione da parte del municipio.
La domanda deve contenere:
a) i dati personali del richiedente;
b) trattandosi di persona giuridica, di società commerciale, di comunione ereditaria o se il richiedente non gestisce personalmente lo stabilimento balneare, i dati personali del gerente;
c) un estratto del casellario giudiziale e il certificato medico riguardanti la persona del gerente;
d) l’indicazione del numero massimo approssimativo dei bagnanti che possono essere ospitati e la superficie riservata a tale scopo;
e) l’indicazione del numero e della capienza delle cabine e degli spogliatoi collettivi;
f) l’indicazione del numero e del genere degli impianti igienici con descrizione degli impianti di raccolta degli scoli;
g) un piano quotato da cui risultino, in particolare, l’esatta ubicazione dello stabilimento balneare e la configurazione del terreno e della riva;
h) un attestato d’assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, contemplante le prestazioni minime di cui all’articolo 3.
Il titolare dello stabilimento balneare deve essere assicurato per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
Le prestazioni devono essere le seguenti:
capienza sino a 300 persone: fr. 1'000'000.− per sinistro;
capienza da 301 a 1000 persone: fr. 2'000'000.− per sinistro;
capienza oltre 1000 persone: fr. 3'000'000.− per sinistro.
Il Municipio decide dopo aver accertato l’esistenza dei requisiti previsti dal presente decreto.
Il municipio accerta periodicamente la esistenza dei requisiti che determinarono il rilascio dell’autorizzazione.
Il titolare dell’autorizzazione può essere una persona fisica, una persona giuridica o una unione di persone.
Il titolare o titolari dell’autorizzazione, rispettivamente il rappresentante della persona giuridica o unione di persone, deve essere maggiorenne, di buona condotta, solvibile, non privato dei diritti civili, e non avere iscritta nessuna condanna nel casellario giudiziale.
Se straniero, il titolare deve essere in possesso del permesso di domicilio.
Il titolare può gestire personalmente lo stabilimento balneare oppure affidare, sotto la sua responsabilità, la gerenza ad altra persona.
Il gerente, in proprio o per conto del titolare, deve essere domiciliato nel Cantone, adempiere i requisiti indicati per il titolare e non risultare affetto da malattie o infermità tali da impedirgli la normale conduzione dello stabilimento.
Il gerente per conto del titolare deve essere legato a quest’ultimo da un contratto di lavoro.
Il cambiamento di gerenza deve essere immediatamente notificato al municipio.
Ogni cambiamento di titolare o di gerente deve essere preventivamente approvato dal municipio.
Chi intende subentrare al titolare dell’autorizzazione deve presentare una dichiarazione di cessione.
Il subingresso nella gerenza è concesso quando il subentrante provi di possedere i requisiti di cui all’art. 8.
Il gerente è responsabile della tutela dell’ordine, della moralità, dell’igiene e della sicurezza nello stabilimento balneare.
La chiusura di uno stabilimento balneare deve essere tempestivamente notificata al municipio.
L’autorizzazione si estingue:
a) con la rinuncia del titolare;
b) con la morte del titolare, lo scioglimento della persona morale o la divisione dell’unione di persone;
c) la revoca.
…
Il Municipio stabilisce nell’autorizzazione:
a) il numero massimo di bagnanti che possono essere ospitati nello stabilimento balneare;
b) il numero minimo, almeno uno, di bagnini presenti per la sorveglianza del lago secondo quanto previsto dall’articolo 17;
bbis) il numero minimo, ma almeno uno per piscina, di bagnini presenti per la sorveglianza delle piscine secondo quanto previsto dall’articolo 17;
c) il numero dei locali da adibire a pronto soccorso e la relativa attrezzatura;
d) per le spiagge-lido il numero dei natanti da destinare alla sorveglianza e il materiale idoneo al salvataggio.
Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
a) di un servizio di acqua potabile;
b) di adeguati impianti igienici;
c) di recipienti per la raccolta dei rifiuti, in proporzione al numero delle persone ospitate.
Lo stabilimento balneare deve essere dotato di installazioni sanitarie sufficienti.
Le acque residuali provenienti dai servizi e dalle piscine devono essere trattate ed eliminate conformemente alle prescrizioni vigenti in materia di protezione delle acque.
Durante le ore di apertura nello stabilimento balneare devono essere costantemente presenti uno o più bagnini facilmente riconoscibili dal pubblico.
Il bagnino deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e appropriato secondo il suo compito di sorveglianza come indicato dalle direttive della Società Svizzera di Salvataggio (SSS).
Per la validità di certificati o brevetti equivalenti rilasciati all’estero fanno stato le direttive e le decisioni della SSS.
I requisiti di balneabilità delle acque ed i relativi controlli sono disciplinati dal regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 12 luglio 2011.
...
Il titolare dell’autorizzazione, il gerente, i municipi nonché gli agenti delle polizie cantonali e comunali devono segnalare alla Divisione dell’ambiente ogni caso di inquinamento.
La zona in cui i bagnanti dello stabilimento balneare ubicato lungo la riva di un lago possono esercitare il nuoto senza pericolo deve essere delimitata mediante boe e ghirlande di colore giallo.
Ad eccezione di quelli destinati al salvataggio, ogni altro natante è escluso da questo specchio d’acqua.
Il municipio può imporre appropriate misure di sicurezza quando ragioni di opportunità lo esigono.
In ogni stabilimento balneare deve essere esposto un regolamento contenente le norme di ordine interno, richiamante in particolare agli ospiti la prudenza e le principali precauzioni da prendere prima di inoltrarsi nell’acqua o in occasione di infortuni.
Il regolamento deve essere redatto nelle lingue ufficiali e, se del caso, in altre lingue straniere.
I bagnanti sono tenuti:
a) a conformarsi alle limitazioni e ai divieti stabiliti dall’autorità competente;
b) a non nuotare oltre le zone di sicurezza stabilite nell’area degli stabilimenti balneari.
Qualsiasi modificazione dello stabilimento balneare (aumento dell’area utilizzabile, trasformazione o riduzione dei servizi igienici, ecc.) deve essere preventivamente approvata dal municipio.
Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di un minimo di fr. 200.- a un massimo di fr. 5’000.- secondo il genere e l’importanza dello stabilimento balneare.
Per l’esercizio dello stabilimento balneare è inoltre prelevata una tassa annuale da un minimo di fr. 100.- a un massimo di fr. 1000.- secondo il genere, l’importanza e durata dell’apertura dello stabilimento balneare.
Le infrazioni al presente decreto sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.- a un massimo di fr. 5000.- conformemente alla procedura stabilita dalla LOC.
L’autorizzazione può essere sospesa in ogni tempo e per un periodo massimo di un mese:
a) quando viene meno temporaneamente uno dei requisiti previsti dal presente decreto;
b) quando il titolare o il gerente contravviene gravemente o ripetutamente alle norme del presente decreto;
c) quando il titolare non ha effettuato il pagamento della tassa.
L’autorizzazione deve essere revocata:
a) quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
b) quando, dopo un provvedimento di sospensione, si persiste o si ricade nella stessa infrazione per la quale era stata sospesa l’autorizzazione o non si provvede a rimuovere il motivo che ha causato la sospensione;
c) quando viene meno per un periodo superiore a un mese, uno dei requisiti previsti dal presente decreto.
Contro le decisioni del municipio l’interessato può ricorrere al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Per gli stabilimenti balneari esistenti deve essere presentata al municipio, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione conformemente al nuovo diritto.
Sino alla decisione sulla nuova istanza l’esistente autorizzazione mantiene la sua validità.
Il mancato rispetto del termine previsto dall’articolo 31 comporta la revoca dell’autorizzazione.
Sono abrogati gli articoli 81−110 del regolamento sulla polizia lacuale e fluviale e sugli stabilimenti balneari aperti al pubblico dell’8 novembre 1966.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 1987, 99.
Ingresso modificato dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
Lett. abrogata dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
Cpv. introdotto dal DL 27.4.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2004, 209.
Cpv. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
Art. abrogato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedente modifica: BU 2004, 209.
Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291.
Lett. modificata dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
Lett. introdotta dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
Lett. modificata dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121.
Art. modficato dal DE 4.6.2025; in vigore dal 6.6.2025 - BU 2025, 121; precedente modifica: BU 2021, 266.
Art. modificato dal DE 25.6.2013; in vigore dal 28.6.2013 - BU 2013, 291; precedenti modifiche: BU 1994, 117; BU 2004, 209.
Art. abrogato dal R 13.4.1994; in vigore dal 19.4.1994 - BU 1994, 117.
Art. modificato dal DE 13.11.1995; in vigore dal 17.11.1995 - BU 1995, 560.
Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
Entrata in vigore: 7 aprile 1987 - BU 1987, 99.
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