Regolamento sulle slitte a motore, sui veicoli per la preparazione delle piste e sulla circolazione fuori strada
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(dell’8 gennaio 2008)
richiamato l’art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i) della Legge di applicazione alla legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985,
Capitolo I
Le presenti norme hanno lo scopo di regolamentare la circolazione di veicoli cingolati destinati alla circolazione su suolo innevato (slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste) come pure la circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art. 7 LCStr.
Capitolo II
La circolazione con slitte a motore e veicoli per la preparazione delle piste è autorizzata unicamente su strade innevate alle seguenti condizioni:
a) il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi;
b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.
Sono autorizzate, ossequiate le condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art. 2:
a) le corse dei servizi pubblici nell’ambito della loro attività;
b) le corse legate all’attività agricola, forestale, alpestre e di sorveglianza e gestione sulla caccia e sulla pesca;
c) le corse che servono per la preparazione di piste di sci alpino, di sci di fondo o di percorsi pedestri, come pure altre attività per la gestione di stazioni invernali.
Per giustificati motivi la Sezione della circolazione può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, autorizzare corse al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente.
Sono riservate le disposizioni federali concernenti in particolare la circolazione dei veicoli militari e della protezione civile.
Il transito su percorsi per i quali non è riconoscibile l’esistenza di un servizio d’apertura invernale non implica la responsabilità dell’ente pubblico proprietario.
Capitolo III
La circolazione al di fuori delle strade rispettivamente su strade che non sono adatte o non sono manifestamente loro destinate (art. 43 LCStr) di veicoli a motore secondo l’art. 7 LCStr è vietata.
Il divieto non si applica:
a) alle corse dei servizi pubblici nell’ambito della loro attività;
b) alla circolazione con veicoli legati all’attività agricola, forestale, alpestre, edile e di gestione e sorveglianza della caccia e della pesca.
Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei Municipi interessati, definire zone riservate agli sport motoristici fuoristrada, tenuto conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.
Restano riservate le disposizioni del Capitolo II.
Il Municipio è l’autorità competente per concedere autorizzazioni speciali in deroga all’art. 5.
La domanda d’autorizzazione va inoltrata in forma scritta e deve indicare il motivo della richiesta e il tratto da percorrere.
Nel decidere, il Municipio tiene conto della tipologia del percorso, del contesto territoriale ed ambientale in cui esso si inserisce, del suo stato momentaneo e delle caratteristiche del veicolo.
La decisione deve essere trasmessa alla Sezione della circolazione e al Dipartimento del territorio.
L’autorizzazione speciale è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) esistenza di un bisogno che non può oggettivamente essere soddisfatto in altro modo, in particolare il raggiungimento di immobili discosti;
b) il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione;
c) il conducente è titolare della corrispondente licenza.
L’autorità di rilascio può sottoporre l’autorizzazione ad ulteriori condizioni e in particolare alla stipulazione di una particolare assicurazione di responsabilità civile.
Il rilascio dell’autorizzazione deve tener conto delle esigenze della protezione ambientale, della natura, della sicurezza e della tranquillità pubblica.
Il Municipio può, sentiti i competenti Servizi del Dipartimento del territorio, concedere l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, culturali o di altro tipo.
Per le manifestazioni sportive si applicano pure gli art. 37 e seguenti del Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (RLACS).
L’autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a tre anni. Essa può essere rinnovata su richiesta.
L’autorizzazione può essere revocata se le circostanze che ne hanno determinato la concessione non sussistono più o se il beneficiario non rispetta le condizioni alle quali era vincolata.
La concessione e la revoca dell’autorizzazione sono soggette a una tassa compresa fra fr. 20.-- e fr. 300.--.
Capitolo IV
La LCStr e le relative ordinanze di applicazione si applicano per analogia.
Gli agenti della Polizia cantonale e comunale, gli agenti di società di sorveglianza privati espressamente autorizzati dai Municipi, i guardacaccia e pesca, i forestali e le guardie della natura denunciano alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le infrazioni al presente Regolamento.
Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punibili a norma dell’art. 22 Legge di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2008, 17.
Entrata in vigore: 11 gennaio 2008 - BU 2008, 17.
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