(del 26 febbraio 2007)
vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);
visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5786 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 7 febbraio 2007 n. 5786 R della Commissione della legislazione,
Capitolo I
La presente legge disciplina la protezione civile.
La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misura di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità.
Essa è un’organizzazione civile che opera singolarmente o in maniera coordinata, come organizzazione partner, nel quadro di interventi di protezione della popolazione.
Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione e designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge. Le Autorità di protezione civile agiscono in conformità alle direttive federali e cantonali.
…
I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni regionali nello svolgimento dei compiti di protezione civile e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.
Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.
Capitolo II
Il territorio cantonale è suddiviso in comprensori regionali, in ognuno dei quali viene costituita una regione di protezione civile (Regione).
La costituzione delle Regioni avviene in accordo con il Cantone, mediante la creazione di Consorzi di Comuni secondo le norme sul consorziamento dei Comuni.
Il Consiglio di Stato disciplina il contenuto minimo dello statuto.
Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente:
a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale;
b) mettere a disposizione delle autorità competenti i dati, le informazioni e le loro pianificazioni;
c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;
d) collaborare nel campo dell’istruzione e garantire l’esercitazione dei militi, quadri e specialisti compresi, sulla base del programma avallato dal Dipartimento;
e) assicurare l’attivazione e la gestione dello Stato maggiore di condotta di protezione civile;
f) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione;
g) promuovere, tramite lo Stato maggiore di condotta di protezione civile e con il coinvolgimento dei partner del soccorso, la dovuta assistenza e consulenza ai Comuni nel campo della pianificazione e della preparazione alla gestione di eventi di portata comunale e regionale;
h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto.
I Comuni sono tenuti a:
a) realizzare e gestire i rifugi pubblici;
b) collaborare con le autorità cantonali e le Regioni nell’allestimento delle indispensabili pianificazioni;
c) effettuare tempestivamente i controlli richiesti dalla Regione o dal Dipartimento riguardo ai militi astretti;
d) vigilare sul rispetto delle normative sull’edilizia di protezione civile sul proprio territorio;
e) collaborare con le organizzazioni partner del soccorso per l’adempimento dei compiti di protezione della popolazione.
Allo scopo di promuovere la collaborazione possono essere istituite commissioni miste a livello cantonale, regionale o comunale.
Il Consiglio di Stato e il Dipartimento istituiscono le commissioni a livello cantonale e ne definiscono i compiti.
Capitolo III
Il Dipartimento è responsabile dell’incorporazione e dell’attribuzione dei militi.
Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di ammissione.
Il Dipartimento incorpora le persone idonee a prestare servizio attribuendole alle specifiche funzioni o alla riserva, destinandole alle diverse categorie di formazione.
Il milite viene per principio incorporato nella Regione in cui è domiciliato. In caso di necessità, il Dipartimento può derogare a tale principio, in particolare per assicurare un’equilibrata disponibilità di risorse in tutte le Regioni.
In caso di cambiamento di domicilio all’interno del Cantone l’incorporazione non viene modificata. Il Dipartimento, sentito il preavviso delle Regioni interessate, può decidere altrimenti.
Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche.
Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.
Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la correttezza dei dati.
Il Dipartimento, allo scopo di favorire un’attività razionale, assicura lo scambio dei dati personali provenienti dal sistema di controllo dell’esercito o da analoghi controlli gestiti da enti pubblici.
Le Regioni provvedono alla copertura assicurativa di responsabilità civile e di protezione giuridica in favore dei militi e del proprio personale professionale per eventi verificatisi nell’esercizio delle loro funzioni.
Capitolo IV
L’istruzione dei militi avviene conformemente alla legislazione federale.
Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione.
Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione.
I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.
Il Consiglio di Stato disciplina l’istruzione e ne coordina e sorveglia l’esecuzione.
Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni.
…
Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi del personale insegnante.
Tutta l’istruzione dei militi, dei quadri e degli specialisti viene di regola effettuata presso il Centro d’istruzione cantonale della protezione civile.
Le Regioni collaborano tra loro e con le autorità cantonali nell’ambito dell’istruzione e mettono a disposizione il personale e il materiale necessari.
Capitolo V
Il Consiglio di Stato, per il tramite delle Regioni, può chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:
a) catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono una o più regioni;
b) catastrofi e situazioni d’emergenza in altri Cantoni o nelle zone limitrofe;
c) per interventi di pubblica utilità di valenza cantonale.
Le Regioni possono chiamare in servizio i militi nei seguenti casi:
a) catastrofi e situazioni d’emergenza nella propria regione;
b) per svolgere lavori di ripristino;
c) per interventi di pubblica utilità;
d) per prestare aiuto ad un’altra regione.
I militi sono tenuti ad entrare in servizio conformemente a quanto ordinato dall’autorità.
I militi sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio impartiti come pure a rispettare gli obblighi di servizio fissati dalla legislazione federale.
I datori di lavoro sono tenuti a liberare i militi dalle loro incombenze.
Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura di chiamata e quella disciplinare.
I Comuni e le Regioni sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto.
Il Consiglio di Stato, sentite le Regioni, definisce le formazioni d’intervento.
Esso disciplina le esigenze minime per ogni formazione.
Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese.
Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo.
Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto.
…
Capitolo VI
Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard.
I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone.
Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego.
Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme.
I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici.
I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme.
I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua.
Capitolo VII
Il Consiglio di Stato sorveglia e disciplina la costruzione di rifugi di protezione civile.
Il Dipartimento è competente per le decisioni circa l’obbligo di realizzazione del rifugio o l’esonero come pure per l’approvazione dei progetti tecnici dei rifugi obbligatori; la Regione esegue i collaudi dei rifugi obbligatori.
Il Dipartimento è competente per l’approvazione, il coordinamento e il collaudo dei rifugi pubblici.
Il Dipartimento, sentite le Regioni e i Comuni, definisce le zone di valutazione.
I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione:
a) nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza;
b) per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio;
c) per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a venticinque (equivalenti a 38 locali abitabili);
d) per gli ospedali, case per anziani e di cura, in caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del rifugio secondo le istruzioni federali;
e) per gli edifici privi di interrato.
I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.
I Comuni, nelle zone in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, sono tenuti a realizzare rifugi pubblici.
Il Dipartimento, d’intesa con i Comuni e con le Regioni, può ordinare che i rifugi privati siano raggruppati in uno o più rifugi in comune ai sensi della legislazione federale.
Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni.
Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale.
Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi.
I contributi sostitutivi sono incassati dal Cantone. Essi sono registrati per singolo Comune e vengono gestiti dal Dipartimento mediante lo specifico «Fondo contributi sostitutivi PCi».
I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:
a) prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione, l’equipaggiamento, l’esercizio, la manutenzione e il rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati a livello cantonale;
b) secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC.
…
…
Il Dipartimento può autorizzare la soppressione di rifugi nei limiti della legislazione federale.
Gli eventuali sussidi cantonali e comunali concessi per la sua realizzazione devono essere interamente restituiti; il Consiglio di Stato stabilisce in quali casi il proprietario è tenuto al versamento del contributo sostitutivo.
Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio.
Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali.
Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale.
Il Consiglio di Stato pianifica la realizzazione degli impianti conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente.
In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.
Le autorità cantonali, i Comuni e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a controllare l’ossequio delle disposizioni federali e cantonali per la costruzione, l’equipaggiamento, il rimodernamento e la manutenzione dei rifugi e degli impianti.
Per ogni decisione di esonero dalla costruzione di rifugi obbligatori conformemente alla legislazione federale il Dipartimento percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 1’000.–.
Per ogni collaudo la Regione percepisce una tassa dell’ammontare massimo di fr. 500.--.
Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare delle tasse.
Capitolo VIII
Se i provvedimenti prescritti non sono eseguiti, il Dipartimento provvede a spese del proprietario.
…
Nel caso di mancato versamento dei contributi sostitutivi prima dell’apertura del cantiere, come pure nell’ipotesi in cui il proprietario non è ancora al beneficio dell’approvazione del progetto di rifugio, il Comune è tenuto a bloccare i lavori di costruzione.
Capitolo IX
Gli oneri derivanti da ogni attività o opera di protezione civile sono assunti, di principio, in ragione della relativa competenza.
Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Il finanziamento delle spese d’intervento è di principio a carico della Regione sulla quale esso si svolge.
1bisI costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente.
In casi eccezionali e in quelli indicati all’art. 20, il Cantone finanzia le spese di intervento.
Il Cantone si assume i costi:
a) della gestione del Centro cantonale d’istruzione;
b) dell’acquisto del materiale e dell’equipaggiamento speciali di valenza cantonale;
c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni;
d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al personale di picchetto della milizia.
Il Cantone contribuisce al finanziamento dell’istruzione, nonché del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento definiti all’art. 28.
…
Il finanziamento delle Regioni è garantito da:
a) partecipazioni dei Comuni;
b) sussidi, emolumenti e contributi previsti dalla presente legge e dalle norme federali;
c) eventuali introiti per attività eseguite a favore di terzi.
Capitolo X
Contro le decisioni comunali è dato ricorso in conformità alla legge organica comunale del 10 marzo 1987.
Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
In deroga ai precedenti capoversi, il Consiglio di Stato decide quale ultima istanza cantonale le controversie impugnabili davanti alle autorità federali ai sensi della legge federale.
Dichiarato lo stato di necessità, tutte le decisioni sono immediatamente esecutive; i ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Sulle spese per interventi di soccorso sostenute dalle Regioni e dal Cantone, è riservato il diritto di regresso verso chi ha cagionato la situazione d’emergenza.
Capitolo XI
Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale in materia di protezione civile sono perseguite:
a) dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni;
b) dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva o pena pecuniaria.
Capitolo XII
Sono abrogate:
la legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile, del 7 novembre 1988;
la legge di applicazione alla legge federale sull’edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2008, 312.
Titolo modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. introdotto dalla L 9.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 25.
Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.
Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precendente modifica: BU 2013, 507.
Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Lett. modificata dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini.
Essi vengono gestiti come segue:
a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento;
b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale;
c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:
– prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati;
– secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 4.
Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507.
Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 449.
Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 472.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Lett. introdotta dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507.
Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14.
Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 480.
Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2009, 21.
Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 312.
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