(del 20 ottobre 2009)
visto l’art. 16 a della Legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS)
Ogni Ente turistico locale può diventare socio di un Gruppo di gestione dei sentieri.
I Gruppi di gestione dei sentieri svolgono esclusivamente i compiti di sistemazione, manutenzione e segnalazione giusta l’art. 16 LCPS o altre prestazioni legate alla mobilità turistica non motorizzata delegati loro dagli Enti turistici locali, dal Cantone o dai Comuni.
Le attività e il loro svolgimento sono definite nello statuto.
I rapporti di lavoro dei Gruppi di gestione dei sentieri sottostanno al diritto privato.
La durata del Gruppo di gestione dei sentieri può essere determinata o indeterminata. Lo statuto regola le condizioni di uscita e di scioglimento che possono avvenire solo alla fine di ogni anno civile.
Trascorso il termine stabilito dallo statuto o in caso di scioglimento, si procede alla liquidazione del Gruppo di gestione dei sentieri salvo che sia stata decisa una proroga.
Per lo scioglimento del Gruppo di gestione dei sentieri occorre una decisione a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale.
L’assemblea generale nomina i liquidatori del Gruppo di gestione dei sentieri.
Il Consiglio di Stato ratifica la costituzione dei Gruppi di gestione dei sentieri, i loro statuti e regolamenti e la decisione di scioglimento, come pure l’adesione e l’uscita dei soci tenendo conto di criteri geografici e dell’organizzazione sensata e razionale del lavoro.
I Gruppi di gestione dei sentieri sono disciplinati da uno statuto.
Gli Statuti dei Gruppi di gestione dei sentieri devono prevedere almeno le seguenti disposizioni:
a) la denominazione;
b) la sede e la definizione del comprensorio;
c) le attività e le competenze secondo l’art. 2;
d) la composizione e funzionamento degli organi incaricati dell’amministrazione e della revisione e il modo in cui il Gruppo di gestione dei sentieri si fa rappresentare;
e) l’ammissione di nuovi soci e perdita della qualità di socio;
f) il modo e tempi in cui si convoca l’assemblea generale;
g) i diritti di voto nell’assemblea generale;
h) la forma di finanziamento e la chiave di riparto delle spese tra i singoli Enti turistici locali, regolando i casi di acquisizione di nuovi soci o di uscita di un socio;
i) l’ammontare massimo delle spese non preventivate di competenza del Consiglio di amministrazione.
Il progetto di statuto è allestito da una delegazione degli Enti turistici locali interessati ed adottato dagli Enti turistici locali nell’assemblea costitutiva.
L’assemblea nomina il Consiglio di amministrazione che provvede a trasmettere lo statuto al Consiglio di Stato che lo ratifica.
Il Gruppo di gestione dei sentieri acquista la personalità giuridica con la ratifica dello statuto da parte del Consiglio di Stato.
Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta di ogni socio oppure del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri esamina le proposte e le trasmette con il proprio preavviso agli Enti turistici membri. L’assemblea generale approva la modifica dello statuto.
Il Consiglio di Stato può imporre in ogni tempo una modifica degli statuti sentito il Consiglio di amministrazione e gli Enti turistici locali membri.
Gli organi del Gruppo di gestione dei sentieri sono:
a) l’assemblea generale;
b) il consiglio di amministrazione;
c) la direzione;
d) l’ufficio di revisione.
Lo statuto può prevedere altri organi.
L’assemblea generale è l’organo supremo del Gruppo di gestione dei sentieri.
L’assemblea generale ha in particolare le seguenti competenze:
a) approva e modifica lo statuto;
b) nomina e revoca il consiglio di amministrazione e l’ufficio di revisione;
c) delibera sulle spese non previste dal preventivo che superano l’importo di competenza del Consiglio di amministrazione;
d) approva le opere del Gruppo di gestione dei sentieri e il relativo piano di finanziamento;
e) approva il conto consuntivo, la relazione sulla gestione e il preventivo.
L’assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno.
Salvo contraria disposizione di legge o statutaria, l’assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei voti espressi.
Il Consiglio di amministrazione è responsabile dell’amministrazione del Gruppo di gestione dei sentieri e ne cura gli interessi. Esso attua le decisioni dell’assemblea generale e rappresenta il Gruppo di gestione dei sentieri di fronte a terzi.
Il Consiglio di amministrazione esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) esercita l’alta direzione del Gruppo di gestione dei sentieri e ne definisce l’organizzazione;
b) organizza la contabilità;
c) provvede all’incasso delle quote a carico degli Enti turistici locali, dei contributi di altri enti pubblici ed ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
d) provvede all’incasso dei crediti ed al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
e) nomina la direzione ed esercita la vigilanza su di essa, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle leggi, degli statuti e regolamenti;
f) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo e la relazione sulla gestione.
Lo statuto può autorizzare il consiglio di amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione ad una direzione, attraverso un regolamento interno che definisce rapporti e competenze.
L’ufficio di revisione effettua annualmente una revisione della contabilità e del conto consuntivo. Presenta una relazione all’assemblea generale e propone l’approvazione o il rinvio del conto consuntivo.
L’ufficio di revisione deve essere indipendente dal consiglio di amministrazione.
Il Gruppo di gestione dei sentieri provvede al proprio finanziamento mediante:
a) contributo annuo del Cantone
b) contributo annuo di ogni singolo Ente turistico locale socio
c) i sussidi di enti pubblici
d) fatturazione a terzi di prestazioni nel proprio ambito di attività.
Il Gruppo di gestione dei sentieri non può prelevare tasse o imposte.
Gli enti turistici locali partecipano alle spese di principio mediante quote proporzionate alla lunghezza dei sentieri di loro competenza, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 16 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985.
Lo statuto può prevedere una diversa ripartizione.
I Gruppi di gestione dei sentieri sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato e per esso del Dipartimento del territorio.
Contro le decisioni dei Gruppi di gestione dei sentieri, escluse quelle relative ai rapporti di lavoro, è dato il ricorso al Consiglio di Stato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2009, 465, 471.
Entrata in vigore: 30 ottobre 2009 - BU 2009, 471.
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