del 13 marzo 1991 (stato 1° gennaio 2024)
visti i messaggi 25 ottobre 1988 n. 3370 e 19 dicembre 1990 n. 3718 del Consiglio di Stato,
Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia.
La licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonchè per la modificazione importante della configurazione del suolo.
La licenza edilizia secondo la presente legge non è necessaria per:
a) i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi;
b) i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
c) i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale.
La licenza edilizia dev’essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia.
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La licenza edilizia non pregiudica i diritti dei terzi.
La licenza edilizia è concessa dal Municipio, previo avviso del Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) nei casi previsti dalla legge. L’avviso del Dipartimento riguarda il diritto di competenza cantonale; il regolamento d’applicazione specifica quale è questo diritto.
I Comuni privi di un’adeguata organizzazione possono chiedere al Dipartimento di collaborare nell’applicazione del diritto di competenza comunale; le spese supplementari sono a carico del Comune secondo una tariffa fissata dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni competenze che la legge attribuisce all’autorità cantonale.
La domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al Municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista.
I progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell’opera, entrambi iscritti all’albo OTIA.
Il regolamento stabilisce l’elenco dei lavori per cui è in ogni caso necessaria l’elaborazione dei progetti da parte di un architetto o di un ingegnere; prima dell’inizio dei lavori deve essere notificato al Municipio il nominativo dell’ingegnere responsabile dei calcoli statici.
Gli architetti e gli ingegneri non iscritti all’albo OTIA devono giustificare una qualifica professionale equivalente a quella prevista per l’iscrizione all’albo OTIA. Sono riservati i diritti acquisiti secondo il diritto anteriore.
Prima di pubblicare la domanda di costruzione il Municipio verifica se è allestita conformemente alle prescrizioni; se non è il caso invita l’istante a correggerla.
Allorchè un progetto contravviene manifestamente le norme applicabili, il Municipio ne informa subito l’istante; se nonostante questo avviso questi dichiara di mantenere la domanda, la procedura segue il suo corso.
La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente, e comunque entro 10 giorni, dal Municipio, presso la cancelleria comunale; il periodo di pubblicazione è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere conoscenza della domanda.
Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.
Della pubblicazione è dato avviso negli albi comunali e ai proprietari confinanti; per le costruzioni fuori delle zone edificabili è pure dato avviso nel Foglio ufficiale.
Gli atti vengono nel contempo trasmessi al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, le eventuali opposizioni vengono trasmesse al Dipartimento; il regolamento ne precisa i particolari.
Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all’autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.
L’avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.
In casi particolari il Dipartimento può notificare all’istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l’art. 4 Lcoord ed i termini stabiliti in materia di esame dell’impatto sull’ambiente.
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Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; sono pure legittimate a fare opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge.
L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia.
Il Municipio può sempre convocare i privati interessati per un esperimento di conciliazione; esso può pure promuovere uno scambio di opinioni col Dipartimento se non ne condivide l’operato o per altra ragione qualsiasi.
L’istante dev’essere in ogni caso informato delle opposizioni pervenute e se del caso invitato a formulare osservazioni.
Il Municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine d’opposizione del Dipartimento.
La decisione deve essere motivata per iscritto e notificata all’istante, agli opponenti e al Dipartimento; le decisioni su opposizioni firmate da più persone sono notificate al primo firmatario.
La decisione deve indicare i mezzi e i termini di ricorso.
Qualora sia dato diritto di ricorso ai sensi degli art. 12 cpv. 1 LPN o 55 LPAmb, i termini di pubblicazione e di ricorso sono di 30 giorni; della pubblicazione è dato avviso sul Foglio ufficiale.
La procedura della notifica è applicabile ai lavori di secondaria importanza, quali lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell’aspetto generale degli edifici ed impianti; quali rifacimento delle facciate, sostituzione dei tetti, costruzioni accessorie nelle zone edificabili, opere di cinta, sistemazioni di terreno, demolizione di fabbricati.
Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono decise inappellabilmente dal Dipartimento, senza formalità particolari.
La notifica viene immediatamente pubblicata dal Municipio presso la cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.
Sono applicabili le disposizioni degli art. 5 e 6 capoverso 3, esclusa la pubblicazione sul Foglio ufficiale.
Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dall’avviso ai vicini se è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari.
Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell’amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, relativamente alle procedure in cui non vi sono opposizioni o contestazioni.
La licenza di costruzione vale anche quale autorizzazione ai sensi della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000, se le indicazioni richieste da detta legge sono presentate con la domanda o la notifica.
La licenza edilizia decade se i lavori non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato.
La licenza può essere rinnovata fin quando non è stato modificato il diritto applicabile.
Il termine di validità è sospeso durante lo svolgimento di un processo civile.
Una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario chiarire questioni generali, come costruzioni fuori delle zone edificabili, nei nuclei storici e su grandi superfici.
È applicabile la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l’istante vi abbia rinunciato; in tale evenienza, la licenza preliminare ha solo valore d’informazione, senza effetti giuridici particolari.
La licenza preliminare decade se la domanda definitiva non viene presentata entro il termine di un anno.
La pubblicazione dev’essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura d’approvazione o successivamente.
Se i progetti rimangono immutati nelle loro caratteristiche essenziali, è applicabile la procedura della notifica; differenze che non superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile non soggiacciono a nessuna formalità.
Concedendo la licenza edilizia, l’autorità può precisare, se l’istante ne ha fatto richiesta, che i progetti dettagliati degli impianti tecnici saranno presentati più tardi, di regola prima dell’inizio dei lavori.
L’approvazione di tali progetti avviene senza formalità particolari.
La licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico, o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione, può essere revocata.
Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza accordata, la revoca è possibile solo se l’istante ha ottenuto il permesso inducendo l’autorità in errore o se interessi pubblici prevalenti lo esigono; in quest’ultima evenienza è dovuta un’indennità se il provvedimento equivale a espropriazione (espropriazione materiale).
Per l’esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10’000.-- e al minimo fr. 100.--. Il Municipio preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.
Le spese per l’esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell’istante a cura dell’autorità che le ha anticipate.
Per l’allestimento del parere cantonale nelle procedure federali di approvazione dei piani, il Dipartimento preleva un emolumento determinato in funzione della natura delle prestazioni fornite, della complessità della pratica e tenendo conto delle tariffe usuali.
Il Dipartimento può inoltre chiedere all’autorità federale un emolumento, determinato secondo i criteri di cui al capoverso 1, per le valutazioni preliminari che comportano oneri amministrativi rilevanti.
Per le misure di salvaguardia della pianificazione valgono gli articoli 57 e seguenti della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio e meglio quelli sulle zone di pianificazione esistenti (art. 58-64), sulla decisione sospensiva (art. 65) e sul blocco edilizio (art. 66).
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Sono legittimati a ricorrere l’istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in seconda istanza, il Comune; escluso il ricorso del Dipartimento al Tribunale cantonale amministrativo.
Pretese per danni derivanti da opposizioni o ricorsi manifestamente inammissibili o defatigatori sono di competenza del giudice ordinario secondo le regole del diritto civile.
Il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere ogni altra norma particolare di procedura.
Sono vietate le costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità e di stabilità o esposti a pericoli particolari, come valanghe, frane, inondazioni.
Il regolamento stabilisce le norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l’igiene delle costruzioni.
Per determinati lavori o impianti il Consiglio di Stato può dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da associazioni professionali.
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Le finestre e ogni altra apertura in confine della strada pubblica non possono essere munite di serramenti aprentisi sulla stessa se non all’altezza di m 4.50.
Insegne, fanali, logge, balconi e grondaie potranno sporgere sul campo stradale al massimo m 0.90 ad un’altezza minima di m 4.50.
Quando le costruzioni sono prospicienti strade o piazze pubbliche munite di marciapiedi, le altezze minime di cui al presente articolo sono ridotte a m 4, e la sporgenza massima aumentata a m 1.30.
Quando si tratta di portici aperti al pubblico le altezze minime sono ridotte a m 3.
I proprietari di stabili di abitazione con più di cinque appartamenti devono creare sulla proprietà privata sufficienti aree di svago, soleggiate e discoste dal traffico, da destinare durevolmente a tale scopo.
Ove sia possibile, devono essere create aree di svago che servono contemporaneamente a più stabili di abitazione.
Se la creazione di aree di svago private è oggettivamente impossibile, i proprietari sono tenuti a corrispondere al Comune un adeguato tributo da destinare alla formazione di aree di svago pubbliche.
Il regolamento stabilirà le direttive circa l’applicazione di queste norme.
Gli edifici destinati alla convivenza collettiva di molte persone (collegi, convitti, ospizi, asili, ricoveri, fabbriche, ecc.), dovranno avere le caratteristiche previste dalla presente legge per le case di abitazione e dalla legislazione federale sulle fabbriche.
Il Consiglio di Stato emanerà con regolamento speciale le norme particolari per le singole categorie di edifici.
Per gli esercizi pubblici, i teatri, le palestre, le sale di riunione, i lavatoi, ecc., il Consiglio di Stato emanerà in via di regolamento speciale, le norme particolari.
L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).
La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
Le canalizzazioni delle acque nere o miscelate devono essere costruite a regola d’arte e in particolare essere stagne e inodori.
Le abitazioni e i locali destinati a laboratorio, nei quali si usi fuoco, dovranno essere provvisti di camino e fumaiolo che asporti il fumo.
Lo sbocco superiore dei fumaioli dovrà elevarsi al disopra del tetto.
Potranno essere adibiti ad uso di stalla soltanto i locali che non abbiano comunicazione interna diretta o indiretta con camere d’abitazione e – per dislivello stradale – non abbiano il pavimento soprastante ad ambienti abitati.
Qualora la costruzione o l’impianto richiedano lo scavo dell’ordine di almeno metri cubi 10.000, il Dipartimento può subordinare la concessione della licenza edilizia alla condizione che, prima dell’inizio dei lavori, sia fornita la prova delle possibilità di deposito dei materiali conformemente alle prescrizioni legali vigenti.
Per calcolare il volume dei materiali si sommano tutti gli scavi richiesti, anche se i lavori vengono eseguiti in fasi successive.
Il Municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili.
Esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le opere pericolanti la demolizione.
In caso d’urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto.
Rimangono riservate le leggi speciali.
L’indice di sfruttamento (I.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo.
L’indice di occupazione (I.o.) è il rapporto espresso in per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo.
Quale superficie utile lorda si considera la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Non vengono computate: tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro come: le cantine, i solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni; i locali per il riscaldamento, per il combustibile, per i serbatoi; i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione; i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari; i vani destinati al deposito di biciclette e carrozzine per bambini, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore, ecc.; i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda; i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell’istanza di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al pubblico transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d’acqua.
§ Le superfici non edificabili destinate a scopi pubblici e come tali vincolate in una pianificazione comunale o cantonale possono essere considerate - totalmente o in parte - nel computo della superficie edificabile quando si riscontrano cumulativamente le seguenti condizioni:
a) non si oppongono interessi prevalenti dell’ente pubblico, in particolare la realizzazione dei progetti pubblici non è resa più difficoltosa;
b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata nella misura massima del 15%;
c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è ceduta gratuitamente all’ente pubblico.
§§ Per analogia la norma di cui al cpv. 2§ può essere applicata ad altri parametri pianificatori come l’indice di occupazione e l’indice di edificabilità.
La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Nel computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d’ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione.
Quantità edificatorie appartenenti ad un fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona di utilizzazione del Piano regolatore e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l’uso razionale del territorio e un’edificazione armoniosa.
I Piani regolatori possono stabilire ulteriori specificazioni e limitazioni.
I Comuni esercitano il controllo delle quantità edificatorie attraverso un Registro ufficiale.
Devono essere riportati - con tutti gli estremi necessari per una chiara determinazione anche temporale:
a) i trasferimenti di quantità edificatorie e delle rispettive destinazioni;
b) le superfici computabili nella superficie edificabile ai sensi dell’art. 38 cpv. 2;
c) le convenzioni relative alle distanze dai confini;
d) le concessioni a titolo precario;
e) eventuali altre particolarità di interesse pianificatorio (per esempio bonus).
Il Registro comunale può essere consultato da chi dimostri un interesse legittimo.
Restano riservate le disposizioni sul Registro fondiario.
La distanza dal confine è la distanza tra l’edificio e il confine del fondo.
La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell’ingombro, ossia dell’altezza e della lunghezza dell’edificio stesso.
La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.
L’altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Per edifici contigui l’altezza è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 metri.
Nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, lo spessore dei muri perimetrali isolati termicamente è considerato parzialmente per il computo della superficie utile lorda (art. 38 cpv. 1), della superficie edificabile (art. 38 cpv. 2), della superficie edificata (art. 38 cpv. 3).
Lo spessore dell’isolazione termica dei muri perimetrali di edifici esistenti non è computato nel calcolo delle superfici né nella misurazione delle distanze dal confine.
La superficie utile lorda ammessa dai piani regolatori comunali è inoltre aumentata del 5% qualora i nuovi edifici o le modifiche di edifici esistenti presentino uno standard di efficienza energetica particolarmente elevato.
Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento lo spessore massimo computabile ai sensi del cpv. 1 e i requisiti di efficienza energetica di cui al cpv. 3.
Lo spessore dell’isolazione termica dei tetti, dei tetti piani, come pure quello dei bacini di ritenzione per l’accumulazione delle acque meteoriche sui tetti di edifici esistenti non è considerato nel computo dell’altezza.
La sistemazione di un terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale.
Verso gli edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri.
Art 41a-41g …
Il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al Municipio ove questi non intervenga con la necessaria sollecitudine.
I lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione (art. 16 capoverso 2).
Il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l’interesse pubblico.
Un’opera che lede in misura minima l’interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino, deve tuttavia essere fatta demolire o rettificare quando questi abbia tempestivamente reclamato. Resta riservato il principio di proporzionalità.
L’ordine di demolizione avviene sotto le comminatorie dell’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli.
Le spese dell’esecuzione d’ufficio, accertate con apposita decisione, sono garantite da ipoteca legale, che non richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario.
Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore.
La sanzione dev’essere pronunciata dal Municipio, pena la decadenza, entro un anno dall’accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell’opera abusiva; la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini.
L’ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità.
Contro le decisioni di cui agli art. da 42 a 44 è dato ricorso come all’art. 21.
Le contravvenzioni alla presente legge, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal Municipio:
con la multa sino fr. 5’000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria;
con l’ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica;
con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi.
Se l’autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi.
La multa dev’essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa.
Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza; le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle loro mansioni.
La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale, riservata la legittimazione del Comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato.
L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.
La disobbedienza a decisioni dell’autorità è punita dal giudice penale come all’art. 292 Codice penale svizzero.
L’applicazione della legge, dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori è compito del Municipio.
Il Consiglio di Stato può intervenire d’ufficio per imporre all’Autorità comunale l’applicazione della legge, dei piani e dei regolamenti edilizi.
In caso di omissione esso può in particolare, previa diffida, sostituirsi nelle competenze comunali.
Sono riservate le misure previste dalla legge organica comunale e l’azione penale.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato, emanate quale Autorità di vigilanza sui Comuni, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo come all’art. 207 legge organica comunale.
Il proprietario o il suo rappresentante è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio.
Prima dell’occupazione del nuovo edificio e della concessione dell’eventuale permesso di abitabilità, deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato; il controllo si estende alle superfici, altezze, aspetto, materiali, colori, posteggi, ecc., e per gli edifici previsti dall’art. 30 alle istallazioni a favore degli invalidi motulesi.
La procedura di ricorso è regolata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge.
Con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall’art. 124 legge di applicazione e complemento del CCS diventano inapplicabili.
Le domande di costruzione pendenti e non ancora pubblicate al momento dell’entrata in vigore della presente legge soggiacciono al nuovo diritto.
Soggiacciono pure al nuovo diritto le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso; sono riservate le competenze secondo il diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
La legge edilizia del 19 febbraio 1973 è abrogata.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.
Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma.
Pubblicata nel BU 1993, 1.
Cpv. abrogato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.
Cpv. modificato dalla L 16.2.1993; in vigore dal 3.5.1993 - BU 1993, 187.
Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. modificato dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434; precedente modifica: BU 1993, 187.
Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. introdotto dalla L 10.10.2005; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 434.
Cpv. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 01.01.2009 - BU 2008, 639.
Art. introdotto dalla L 28.2.2000; in vigore dal 1.10.2001 - BU 2001, 170.
Ora L sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.
Art. modificato dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 78; precedenti modifiche: BU 1995, 158; BU 2006, 434.
Art. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 450.
Art. abrogato dal R 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562; precedente modifica: BU 1995, 158.
Art. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.
Paragrafo introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993.
Paragrafo introdotto dalla L 30.11.1992; in vigore dal 1.1.1993.
Art. introdotto dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. introdotto dalla L 6.2.1995; in vigore dal 15.3.1995 - BU 1995, 158.
Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 539.
Art. introdotto dalla L 21.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 539.
Titolo abrogato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351; precedente modifica: BU 1996, 375.
Art. abrogati dalla L 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 351; precedenti modifiche: BU 1996, 375; BU 2006, 434; BU 2009, 33.
Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.
Numero del capitolo modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 375.
Cpv. modificato dalla L 8.10.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1998, 423.
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Entrata in vigore: 1° gennaio 1993 - BU 1993, 1.
Art. introdotto dalla L 8.11.2004; in vigore dal 1.2.2005 - BU 2005, 16.
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