Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
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(del 23 gennaio 2007)
richiamato l’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las) e la successiva modifica del 3 dicembre 2002;
richiamata la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps);
Capitolo 1
Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.
Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).
Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), e per esso la Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: Ufficio), è competente per concedere le prestazioni assistenziali ai sensi del presente regolamento.
Per le persone di cui all’articolo 1 cpv. 1, la Divisione e l’Ufficio possono delegare ad enti autonomi pubblici o privati l’adempimento di questo compito, mediante la stipulazione di un contratto di prestazione.
In caso di stipulazione di un contratto di prestazione ai sensi del precedente capoverso, gli enti incaricati possono adottare delle direttive interne che regolano le modalità di concessione e di gestione delle prestazioni assistenziali, che possono derogare alle norme del presente regolamento per fondati motivi, senza arrecare pregiudizio agli interessati, e solo con l’espressa autorizzazione della Divisione e dell’Ufficio.
Capitolo 2
La richiesta di prestazione assistenziale, sottoscritta dal richiedente, va indirizzata direttamente all’Ufficio.
Il richiedente della prestazione assistenziale deve informare l’Ufficio della propria situazione economica ed autorizzarlo a chiedere informazioni a terzi.
Il beneficiario della prestazione assistenziale deve segnalare all’Ufficio ogni modifica della propria situazione personale e finanziaria.
Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite all’Ufficio.
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’Ufficio ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo dieci anni dal pagamento della prestazione.
Il rimborso delle prestazioni assistenziali e la garanzia di questa restituzione sono regolati dagli articoli 85 e 86 LAsi e dagli articoli 8 e seguenti OAsi 2.
Le persone provvisoriamente ammesse sono equiparate ai richiedenti l’asilo.
Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.
Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.
Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.
Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.
Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
a) persona sola CHF 500.–
b) coniugi CHF 750.–
c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.–
d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a) persona sola CHF 800.–
b) due persone, allorquando condividono
un’unica camera (coniugi, conviventi, partner
registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–
c) due persone singole CHF 1250.–
d) tre o più persone CHF 1500.–
Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.
È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.
In applicazione delle disposizioni previste dall’art. 82a della LAsi, l’Ufficio decide annualmente:
a) l’affiliazione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie dei beneficiari di prestazione assistenziale;
b) la forma assicurativa (franchigia e modello assicurativo);
c) l’assicuratore (uno o più assicuratori).
Il riconoscimento del pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, della franchigia e delle partecipazioni previste all’art. 9 è vincolato al rispetto delle disposizioni emanate dall’Ufficio.
Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall’Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all’Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.
Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo rappresentante.
Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Capitolo 3
Alle persone di cui all’art. 1, cpv. 1, lett. d), che non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana.
Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura.
Se per l’alimentazione e l’igiene personale appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa ammonta a fr. 10.-- al giorno per persona.
Le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione negativa dopo procedura d’esame sono soggette all’art. 9 anziché all’art. 11, fintanto che la Confederazione riconosce per questa categoria il diritto all’aiuto sociale ai sensi della LAsi.
Capitolo 4
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2007.
Pubblicato nel BU 2007, 35 e 44.
Art. modificato dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.
Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.
Cpv. modificato dal R 14.1.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 34.
Art. introdotto dal R 20.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 613.
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