(del 17 giugno 1992)
richiamata la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970 e l’ordinanza federale d’esecuzione del 17 aprile 1991;
visto il Decreto legislativo concernente il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 29 marzo 1972;
Il Dipartimento della sanità e della socialità, ove non sia competente un servizio subordinato, è incaricato dell’applicazione della legislazione federale e del decreto legislativo cantonale.
In particolare il Dipartimento:
propone al Consiglio di Stato lo stanziamento e l’eventuale rimborso o annullamento del sussidio;
ordina la sospensione del pagamento dei sussidi in caso di richiesta giustificata di esercitare il diritto di pegno degli artigiani ai sensi dell’art. 26 dell’Ordinanza federale e determina la ripartizione dell’aliquota federale e cantonale tra i creditori.
L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio) del Dipartimento della sanità e della socialità:
a) istruisce ed esamina le richieste di sussidio cantonale e federale;
b) sottopone la pratica per l’avviso tecnico all’Ufficio lavori sussidiati e appalti del Dipartimento del territorio;
c) sottopone la richiesta di sussidiamento all’Ufficio federale delle abitazioni per la decisione di promessa di aiuto federale;
d) decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-;
e) autorizza la modificazione dei progetti e lavori eseguiti dopo la decisione di sussidiamento;
f) autorizza l’inizio anticipato e la proroga dei lavori;
g) approva gli accordi per l’esecuzione dei lavori in regia o a corpo;
h) approva le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate;
i) sorveglia l’impiego dei sussidi;
l) chiede l’annotazione della restrizione della proprietà nel registro fondiario e ne autorizza l’eventuale cancellazione;
m) verifica il resoconto e lo trasmette all’Ufficio lavori sussidiati e appalti, così come all’Ufficio federale delle abitazioni per approvazione;
n) determina l’importo definitivo del sussidio cantonale; esso non deve superare l’importo fissato a preventivo dal Consiglio di Stato;
o) istruisce ed esamina le richieste degli artigiani, imprenditori, fornitori o architetti che intendono esercitare il diritto di pegno giusta l’articolo 15 della legge federale ed invia all’Ufficio federale delle abitazioni la proposta cantonale.
Nella concessione del sussidio è data la priorità al miglioramento di abitazioni occupate dal proprietario.
Oltre ai documenti prescritti dalla legislazione federale, l’istante deve presentare all’Ufficio i seguenti atti:
a) la richiesta di sussidio in due copie;
b) il progetto approvato dal Municipio, scala 1:100, dal quale risulti la situazione dell’alloggio prima e dopo il risanamento. Il progetto deve essere colorato di rosso per la parte nuova ed in giallo per la demolizione, in due copie;
c) due planimetrie scala 1:500 o 1:1000;
d) la relazione tecnica (in due copie) riflettente le condizioni dell’alloggio prima del risanamento, i motivi che consigliano l’esecuzione del risanamento, il complesso delle trasformazioni che si intendono eseguire;
e) il preventivo dettagliato per tutte le opere, in due copie;
f) la notifica di tassazione comprovante il reddito imponibile giusta il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta e la sostanza del capofamiglia, del coniuge e dei figli che hanno raggiunto i 25 anni viventi in comunione con i genitori;
g) un certificato di salario recente di tutti i membri della famiglia viventi in comunione;
h) lo stato di famiglia;
i) la dichiarazione municipale attestante il valore venale dell’immobile, eventualmente del terreno per una nuova costruzione;
l) la dichiarazione della banca o dell’ente che ha concesso o concede l’ipoteca;
m) un estratto censuario recente;
n) una copia dell’autorizzazione cantonale a costruire e della licenza edilizia comunale;
o) una dichiarazione bancaria attestante il saldo dell’ipoteca eventualmente esistente;
p) eventuali altri documenti richiesti.
Di regola le pigioni stabilite per le abitazioni sussidiate non devono superare l’usuale rimunerazione del capitale proprio e di terzi, esclusi i sussidi, maggiorata dell’ammortamento usuale e dei costi documentati di amministrazione e manutenzione dello stabile.
Questo regolamento entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Esso è notificato al Dipartimento federale dell’economia pubblica in esecuzione dell’art. 30 cpv. 2 dell’Ordinanza federale.
Pubblicato nel BU 1992, 203.
RS 844
RS 844.1
Nota marginale modificata dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
Nota marginale modificata dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005; BU 2005, 322; precedente modifica: BU 1994, 459.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 322.
Entrata in vigore: 23 giugno 1992 - BU 1992, 203.
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