(del 18 dicembre 1985)
richiamata la legge federale 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e relative ordinanze di applicazione;
vista la legge sull’abitazione del 22 ottobre 1985
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza generale sull’applicazione della legge sull’abitazione.
Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) è incaricato dell’applicazione della legge.
Il Dipartimento si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito Ufficio).
Il Dipartimento, in collaborazione con la Confederazione, altri uffici dello Stato, i Comuni, l’industria edilizia rileva e tiene costantemente aggiornati i dati del mercato abitazionale ed edilizio nel Cantone e nei singoli Distretti.
Le abitazioni sussidiate in applicazione della Legge devono adempiere le esigenze per i progetti previste dal diritto federale.
Alloggi per famiglie numerose sono quelli di almeno 6 PCD (persone per comunità domestica).
I limiti dei costi di costruzione per le abitazioni in locazione sono stabiliti come segue:
| PCD | Numero dei vani | Valore d’uso e sistemazione dell’abitazione | Abitazioni in locazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | sufficiente buono ottimo | 120 000.-- 145 000.-- 170 000.-- |
| 2 | 2 | sufficiente buono ottimo | 145 000.-- 170 000.-- 195 000.-- |
| 3 | 3 | sufficiente buono ottimo | 170 000.-- 195 000.-- 225 000.-- |
| 4 | 3-4 | sufficiente buono ottimo | 195 000.-- 225 000.-- 255 000.-- |
| 5 | 4-5 | sufficiente buono ottimo | 225 000.-- 255 000.-- 280 000.-- |
| 6 | 4-6 | sufficiente buono ottimo | 255 000.-- 280 000.-- 305 000.-- |
| 7 | 5-7 | sufficiente buono ottimo | 280 000.-- 305 000.-- 330 000.-- |
| 8 | 5-8 | sufficiente buono ottimo | 305 000.-- 330 000.-- 355 000.-- |
I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e per un’autorimessa sono stabiliti in fr. 21 000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.- per posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
I costi del terreno (pos. O del CCC/CRB) vengono apprezzati in base alla posizione e all’idoneità della parcella.
In casi giustificati l’Ufficio può tollerare, nel rispetto dei limiti d’investimento ammissibili, una diversa ripartizione delle componenti di costo.
I limiti dei costi d’investimento (CCC/CRB 0-5) per le case unifamiliari sono stabiliti come segue:
| N. vani | Costo d’investimento (CCC/CRB 0-5) |
|---|---|
| 3 | 435 000.-- |
| 4 | 500 000.-- |
| 5 | 560 000.-- |
I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e un’autorimessa sono stabiliti in fr. 23 000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.-- per posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
I limiti dei costi d’investimento (CCC/CRB 0-5) per gli appartamenti in proprietà sono stabiliti come segue:
| N. vani | Costo d’investimento (CCC/CRB 0-5) |
|---|---|
| 2 | 230 000.-- |
| 3 | 300 000.-- |
| 4 | 375 000.-- |
| 5 | 430 000.-- |
I limiti dei costi d’investimento di alloggi in proprietà in case bifamiliari sono il valore medio tra quelli dell’art. 4b cpv. 1 e quelli del cpv. precedente.
I limiti dei costi di costruzione per un posteggio sotterraneo e un’autorimessa sono stabiliti in fr. 23 000.--, per un posteggio sotterraneo in linea o a sollevamento meccanico fr. 16 000.-- per posto, per un posteggio coperto fr. 14 000.-- e per un posteggio all’aperto fr. 6 000.--.
I limiti di costo di cui all’art. 4a possono essere ridotti o aumentati del 10% in funzione dell’ubicazione dell’immobile, del mercato dell’alloggio e della situazione economica in generale. Il fabbisogno di alloggi come pure la congruità delle pigioni restano preponderanti.
I limiti di costo di cui agli art. 4b e 4c possono essere ridotti o aumentati del 10% in funzione dell’ubicazione dell’immobile, del tipo di costruzione e del mercato immobiliare.
I costi indicati nella domanda di sussidio e approvati non possono di regola essere superati.
L’Ufficio può accettare superamenti di costo, nei limiti ammissibili secondo gli art. 4a, 4b e 4c soltanto se sono dovuti a modifiche del preventivo o del progetto preventivamente autorizzati.
L’Ufficio verifica che lo stato di manutenzione degli immobili sia buono e ordina, se del caso, i necessari lavori di ripristino. Esso si avvale dei servizi tecnici dello Stato.
Per famiglie numerose si intendono famiglie con almeno 4 figli minorenni, o di formazione incompiuta, sempre che vivano nella comunione domestica.
Per anziani si intendono le persone che, a norma della LAVS, hanno diritto a una rendita per vecchiaia.
Per invalidi si intendono le persone che, a norma della LAI, della LAMI o della LAM hanno diritto a un’invalidità di almeno il 50%.
Per motulesi si intendono persone che, per la loro cura, ricorrono in permanenza all’aiuto di terzi e abitano in alloggi idonei dal profilo costruttivo, in particolare conformi alle norme tecniche del centro per la normalizzazione della costruzione (CRB).
Per personale curante necessario si intendono le persone che, allo scopo di prestare una costante assistenza a domicilio, coabitano con gli anziani, gli invalidi o i motulesi, o vivono in un alloggio messo a disposizione dagli stessi.
La partecipazione finanziaria comunale di un terzo (art. 5 e 6 della legge) è dovuta dal Comune in cui è intavolata l’abitazione con alloggi a pigione moderata.
I sussidi stabiliti agli art. 5 e 6 della legge sono concessi esclusivamente per alloggi occupati da persone residenti nel Cantone.
I sussidi di cui gli art. 5 e 6 della legge sono concessi esclusivamente per alloggi occupati da persone il cui reddito e sostanza non superano i limiti stabiliti dal diritto federale per la attribuzione delle riduzioni suppletive (art. 28 e 29 OCF 30 novembre 1981).
L'ultima notifica di tassazione fa stato per i limiti del reddito e sostanza ammessi per l'ottenimento del sussidio, a meno che un'attestazione rilasciata dall'autorità fiscale comprovi una situazione di reddito o di sostanza diversa.
Per gli stranieri tassati alla fonte fa stato il reddito lordo dell'anno precedente diminuito delle deduzioni previste dalla legge sull'imposta federale diretta.
L’Ufficio, d’intesa con la Divisione delle contribuzioni, verifica periodicamente le condizioni di reddito e sostanza, come pure le condizioni personali dei locatori di abitazioni beneficianti del sussidio di legge (art. 5 e 6).
L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo II della legge.
Le disposizioni del capitolo II del Regolamento valgono per analogia in quanto non diversamente stabilito negli articoli successivi.
L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo III della legge.
Il sussidio è concesso soltanto a cittadini svizzeri maggiorenni o stranieri titolari del §permesso di domicilio secondo la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 20 marzo 1931.
L’acquisto di un’abitazione esistente, per beneficiari del sussidio dell’art. 11 della legge, deve concernere un’abitazione che già adempie le esigenze tecniche e di costo stabilite dal diritto federale, o le può adempiere con modifiche i cui costi non comportano, con i costi d’acquisto, un sorpasso di detti limiti.
Le norme dei capitoli II e III del presente regolamento valgono per analogia in quanto non diversamente stabilito negli articoli seguenti.
L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo IV della legge.
Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’art. 20:
a) le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;
b) le opere da carpentiere-copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della copertura;
c) le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;
d) le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate con tinteggi isolanti od intonaci plastici;
e) opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;
f) nuovi impianti di riscaldamento e interventi a favorire il risparmio energetico secondo la Legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994;
g) sostituzione di impianti elettrici non conformi;
h) onorari relativi alle opere di progettazione.
Non sono sussidiabili i semplici lavori di tinteggio, verniciatura, riparazione degli apparecchi sanitari e dell’impianto di riscaldamento ed elettrico, sostituzione di pavimento che non sono in relazione alla ristrutturazione dell’alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.
Quando un’abitazione rinnovata è occupata da persone che non adempiono ai requisiti personali o finanziari di legge, il sussidio concesso deve essere rimborsato pro rata, sulla base di un periodo di ammortamento di 25 anni.
Analogamente si procede nel caso in cui l’abitazione rinnovata rimane vuota per oltre sei mesi.
Il sussidio cantonale viene accordato solo ai Comuni dotati di PR vincolante al più tardi al momento in cui è concesso l’aiuto.
Il sussidio al Comune è concesso per l’acquisto di fondi che sono stati azzonati quali aree per la costruzione di abitazioni. Eccezionalmente un sussidio può essere concesso anche per fondi non ancora assegnati all’area edificabile, qualora il Municipio, con il consenso del Dipartimento dell’ambiente, risolve che lo saranno tempestivamente.
In questo caso il pagamento avverrà ad azzonamento cresciuto in giudicato.
Il Comune interessato al sussidio presenta un’istanza al Dipartimento contenente:
l’estratto del RF definitivo o provvisorio dei fondi oggetto d’acquisto;
il valore di stima dei fondi;
le condizioni d’acquisto;
la prova che il terreno è azzonato quale area edificabile, con i vincoli emergenti dal PR;
la situazione aggiornata del mercato abitazionale ed edilizio nel Comune, in rapporto alle previsioni pianificatorie di PR;
le intenzioni del Comune in ordine al terreno che si intende acquistare (costruzione in proprio, concessione a terzi con diritto di superficie, vendita per favorire l’accesso alla proprietà).
Il Dipartimento è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo V della legge.
L’Ufficio è competente per la concessione dei sussidi di cui al Capitolo Vbis della legge.
L’Ente che domanda allo Stato la partecipazione al capitale presenta un’istanza al Dipartimento contenente:
forma giuridica, statuti dell’ente, con estratto del RC;
ultimo bilancio dell’ente con rapporto di revisione;
progetti concreti di costruzione di abitazioni già realizzate e che intende realizzare, con il relativo piano di finanziamento;
limite della partecipazione pubblica richiesta.
Lo Stato stabilisce, nel singolo caso, l’entità della partecipazione.
La concessione di mutui e fideiussioni agli imprenditori o organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità è subordinata alla concessione del mutuo o della fideiussione da parte della Confederazione.
I mutui devono essere rimborsati entro 30 anni al più tardi e rimunerati al saggio d’interesse delle ipoteche di secondo grado.
La partecipazione e la concessione di mutui e fideiussioni è data solo a enti la cui ragione sociale ha sede nel Cantone Ticino.
Il rapporto di gestione, i conti annuali, il rapporto di revisione sia delle organizzazioni mantello che gli imprenditori e organizzazioni della costruzione di abitazioni di pubblica utilità beneficianti dell’intervento dello Stato devono essere presentati al Dipartimento entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il piano cantonale contiene in particolare:
le esigenze di alloggi a pigione moderata nei singoli distretti;
le esigenze di rinnovamento di alloggi specificate nei singoli distretti;
le regioni in cui l’acquisto di aree fabbricabili da parte dei Comuni è conforme alle esigenze di nuovi alloggi a pigione moderata;
la priorità dei singoli interventi;
i mezzi finanziari disponibili per i singoli interventi in applicazione della legge.
Prima dell’approvazione del piano cantonale, i sussidi e gli interventi previsti dalla legge sono concessi qualora le domande presentate dopo la sua entrata in vigore abbiano ottenuto i corrispondenti sussidi e interventi della Confederazione in applicazione del diritto federale.
Le abitazioni sussidiate in applicazione della legge sono sottoposte al controllo delle pigioni e delle condizioni economiche degli occupanti (proprietari e inquilini) in base al diritto federale da parte dell’Ufficio.
Il proprietario di abitazioni in locazione sussidiate con questa legge è tenuto a ridurre la pigione in misura corrispondente agli aiuti federali e cantonali percepiti.
Il proprietario, per sé e per gli inquilini, è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economici e familiari ai fini del controllo delle pigioni e delle condizioni di sussidiamento.
La mancata presentazione della documentazione può comportare l’immediata sospensione del sussidio.
Il Consiglio di Stato, sentito l’avviso delle associazioni cantonali interessate, allestisce un contratto tipo per alloggi sottoposti al controllo delle pigioni secondo la legge.
Il contratto deve contenere in particolare:
l’indicazione delle parti con, per quanto concerne l’inquilino, il numero dei componenti la comunione domestica;
l’oggetto della locazione;
la durata della locazione;
la pigione e il calcolo che la determina in base al piano di finanziamento;
le modalità di aumento e riduzione delle pigioni;
le modalità di notifica degli aumenti;
la dichiarazione dell’inquilino attestante che egli non supera i limiti di sostanza e reddito fissati dalla legislazione federale;
le modalità di disdetta.
Il contratto di locazione menziona che l’oggetto locato beneficia di aiuti federali e cantonali e le condizioni personali e finanziarie per beneficiare dei sussidi.
Esso indica in particolare:
a) la pigione mensile dopo la deduzione dell’aiuto di base federale;
b) i sussidi a fondo perso federali e cantonali;
c) la pigione netta senza spese accessorie per gli aventi diritto al sussidio;
d) la data del primo adeguamento della pigione di base.
Il piano delle pigioni può essere consultato presso il proprietario.
Le spese accessorie e le spese d’esercizio menzionate dall’art. 38 della legge federale 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e dall’Ordinanza 30 novembre 1981, sono elencate nel contratto.
Gli importi mensili per le imposte sugli immobili e i premi di assicurazione sono indicati nel contratto separatamente e singolarmente.
Il contratto indica che le spese non menzionate sono comprese nella pigione.
Il Dipartimento emana le direttive per l’esecuzione degli art. 32a e 32b.
In caso di sorpasso della pigione al proprietario è fissato un termine di tre mesi per rimborsare il locatario dei pagamenti eccedenti, compreso l’interesse secondo il diritto federale.
A garanzia del rispetto delle prescrizioni del capitolo IV della legge è annotata a RF una limitazione di diritto pubblico della facoltà di disporre della durata di 25 anni.
I sussidi della legge sono concessi solo per lavori iniziati dopo l’accoglimento dell’istanza di sussidio cantonale.
L’inizio anticipato è consentito previa autorizzazione dell’Autorità federale e dell’Ufficio.
Per le decisioni di sussidiamento dell’acquisto di un’abitazione ai sensi del Capitolo III della legge fanno stato le disposizioni del diritto federale. L’acquisto anticipato è consentito previa autorizzazione dell’Ufficio.
L’acquisto anticipato di stabili esistenti ai sensi del Capitolo Vbis della legge è consentito previa autorizzazione dell’Ufficio.
L’istanza per l’ottenimento dei sussidi cantonali ai capitoli II, III, e IV deve essere inoltrata sull’apposito formulario emanato dall’Ufficio.
La documentazione necessaria per l’ottenimento degli aiuti federali vale anche per quelli cantonali. Se del caso può essere richiesta altra documentazione.
Per le richieste in base all’art. 8 della legge deve essere presentato un preventivo separato.
Per l’attribuzione dei sussidi si considerano gli alloggi vuoti, la quota di alloggi sussidiati esistenti nel Comune e i criteri dell’art. 62 dell’Ordinanza 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
In caso di violazione dell’obbligo secondo l’art. 42 e nei casi previsti dall’art. 43 della legge l’Ufficio può rifiutare, revocare od ordinare la restituzione dei sussidi e degli aiuti.
L’istante che postula gli aiuti della legge previsti ai capitoli II, III e IV deve comprovare l’ottenimento delle riduzioni suppletive stabilite dal diritto federale mediante la decisione definitiva della competente autorità.
La concessione del sussidio di cui all’art. 5 e segg. della legge per la costruzione di abitazioni al beneficio delle riduzioni suppletive di diritto federale al 1° gennaio 1986 è subordinata alla presentazione al Dipartimento del permesso di abitabilità rilasciato dopo questa data.
I limiti di costo indicati agli art. 4a, 4b e 4c sono applicabili alle domande di sussidio presentate dal 1998.
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1986.
N.B. NORMA TRANSITORIA
Gli art. 32a e 32b si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1° aprile 1995.
La presente modifica ha effetto per i contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore.
Pubblicato nel BU 1985, 454.
RS 843.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323 e 327; precedente modifica: BU 1992, 241.
Cpv. modificato dal R 8.7.1992; in vigore dal 1.7.1992 - BU 1992, 241.
Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992, 241; BU 1994, 652.
Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992, 241; BU 1994, 652.
Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; precedenti modifiche: BU 1992, 241; BU 1994, 652.
Art. modificato dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53; introdotto al R 8.7.1992 - BU 1992, 241.
Art. introdotto dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Cpv. modificato dal R 16.9.1997; in vigore dal 19.9.1997 - BU 1997, 463.
Cpv. modificato dal R 16.9.1997; in vigore dal 19.9.1997 - BU 1997, 463.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU 1994, 459.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU 1994, 459.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU 1994, 459.
Lett. modificata dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
Art. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
Capitolo introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; introdotto dal R 24.8.1994 - BU 1994, 459.
Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Art. introdotto dal R 30.6.1994; in vigore dal 5.7.1995 - BU 1994, 256.
Norma transitoria: v. BU 1994, 653; testo completo, nota a fine legge.
Lett. modificata dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
Lett. introdotta dal R 8.4.1999; in vigore dal 13.4.1999 - BU 1999, 119.
Norma transitoria: v. BU 1999, 119; testo completo, nota a fine legge.
Art. modificato dal R 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 652; introdotto dal R 30.6.1994 - BU 1994, 256.
Norma transitoria: v. BU 1994, 653; testo completo, nota a fine legge.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Cpv. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Art. introdotto dal R 20.12.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 652.
Nota marginale modificata dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
Art. modificato dal R 28.9.2005; in vigore dal 1.9.2005 - BU 2005, 323; precedente modifica: BU 1994, 459.
Cpv. introdotto dal R 17.2.1998; in vigore dal 3.3.1998 - BU 1998, 53.
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