del 29 novembre 2011 (stato 21 novembre 2025)
– visto l’articolo 61 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 25 giugno 1982 (LPP);
– visto l’articolo 84 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC);
– visto il messaggio 21 settembre 2011 n. 6533 del Consiglio di Stato,
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale (art. 61 cpv. 1 LPP) e sulle istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 89a cpv. 6 CC).
Il Gran Consiglio designa, mediante decreto legislativo, l’autorità competente per la vigilanza sulle fondazioni classiche ai sensi degli articoli 84 e seguenti CC, ivi comprese quelle di carattere comunale.
Il Gran Consiglio può attribuire le competenze di vigilanza secondo gli articoli 1 e 2 a un’autorità di un altro Cantone o a un’autorità sovracantonale.
Le controversie tra istituti di previdenza professionale, datori di lavoro e aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è pure competente per:
a) le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 17 dicembre 1993;
b) le controversie con istituti, risultanti dall’applicazione dell’articolo 82 capoverso 2 LPP;
c) le pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 52 LPP;
d) il regresso di cui all’articolo 56a capoverso 1 LPP.
È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
Contro le decisioni dell’autorità inferiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso all’autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.
Contro le decisioni dell’autorità superiore di vigilanza in materia di fondazioni è data facoltà di ricorso alla Prima Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.
È applicabile la legge sulla procedura amministrativa.
Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni di esecuzione, compresa la tariffa per le decisioni.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge unitamente al suo allegato è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2012, 7.
Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 21.11.2025 - BU 2025, 278.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2012 - BU 2012, 7.
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