(del 19 giugno 2012)
Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e dell’Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).
Il Dipartimento è in particolare competente per:
a) applicare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (in seguito: LIPIn);
b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni in materia di integrazione di invalidi previste dalla legislazione vigente;
c) emanare e revocare le decisioni di autorizzazione d’esercizio agli istituti per invalidi (in seguito: istituti) ai sensi dell’art. 3c della legge;
d) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento degli istituti e degli enti di integrazione ai sensi dell’art. 3d della legge.
Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.
La Divisione è competente per:
a) rilevare i bisogni esistenti, prospettare l’offerta e l’ordine di priorità degli interventi ai sensi dell’art. 2a della legge;
b) definire le prestazioni negoziate con i contratti di prestazione;
c) emanare le direttive inerenti all’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge;
d) decidere il sussidio per gli investimenti ai sensi dell’art. 12 della legge fino ad un massimo di fr. 200’000.–;
e) stipulare i contratti di prestazione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 della legge;
f) decidere il finanziamento per le spese di esercizio dei servizi di integrazione ai sensi dell’art. 14a della legge;
g) elaborare le direttive per la fissazione di tariffe e rette ai sensi dell’art. 18 della legge;
h) assicurare la consulenza e curare l’informazione sui provvedimenti previsti dalla legge.
L’Ufficio degli invalidi è competente per:
a) esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e sull’applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge;
b) promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale, l’esecuzione e la qualità dei provvedimenti d’integrazione degli invalidi;
c) decidere il contributo per i provvedimenti particolari ai sensi degli art. 8 e 15a della legge.
La Commissione per l’integrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e competenze adeguate alle tematiche dell’integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un rappresentante del Dipartimento.
Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.
Essa è in particolare competente per:
a) esprimere il proprio preavviso sulla pianificazione cantonale ai sensi dell’art. 2a della legge;
b) fornire al Dipartimento pareri e proposte inerenti all’integrazione professionale di invalidi da parte di enti pubblici o privati;
c) proporre orientamenti di politica sociale e mandati di ricerca in favore di invalidi;
d) esprimere il proprio giudizio in merito a modifiche di legge e del presente regolamento.
La Commissione è convocata dal Presidente o su istanza di almeno tre membri.
La durata del mandato della Commissione è stabilita secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Essa organizza il proprio funzionamento.
TITOLO III
Capitolo primo
Gli istituti ai sensi dell’art. 3a della legge che accolgono e assistono regolarmente invalidi necessitano di un’autorizzazione d’esercizio, come previsto all’art. 3c della legge.
Non soggiacciono all’obbligo di autorizzazione:
a) le scuole speciali private autorizzate ai sensi della legge sulla pedagogia speciale;
b) le colonie e i campi di vacanza, i centri di tempo libero, riservate le vigenti disposizioni cantonali specifiche;
c) le altre strutture ad uso sociale e collettivo promosse direttamente dagli invalidi che ne fanno uso.
Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi stabiliti all’art. 4 della legge.
Essi devono disporre di una solida base economica.
L’amministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.
Gli istituti devono disporre di un concetto contenente le informazioni di base relative all’ente gestore, all’attività dell’istituto, all’organizzazione, alle prestazioni erogate, alla regolamentazione dei diritti, dei doveri e delle modalità di interazione e partecipazione delle persone interessate.
Il concetto quadro deve essere accessibile a tutte le persone interessate alle attività degli istituti.
Gli istituti devono essere integrati nel contesto sociale, culturale ed economico in cui operano.
Essi devono in particolare garantire:
a) la gestione e l’aggiornamento di un piano individuale degli interventi;
b) la corrispondenza tra il piano individuale degli interventi e le prestazioni effettivamente erogate;
c) la possibilità di integrazione sociale e professionale al di fuori dell’istituto;
d) la protezione contro gli abusi e i maltrattamenti;
e) la possibilità di ottenere un trasporto conforme ai bisogni dei propri utenti.
Gli istituti verificano se gli utenti sono adeguatamente assicurati contro i rischi d’infortunio e responsabilità civile e segnalano alle persone interessate eventuali mancanze in tal senso.
Gli istituti devono garantire:
a) il rispetto della sfera privata e un comfort adeguato alle esigenze degli utenti;
b) l’accessibilità ai locali per i propri utenti;
c) la conformità alle misure di sicurezza e antincendio vigenti;
d) il rispetto delle norme igienico-ambientali vigenti;
e) il rispetto delle norme in materia di conservazione e manipolazione delle derrate alimentari vigenti.
Gli istituti devono disporre di personale direttivo, amministrativo, di presa a carico e addetto ai servizi generali in numero sufficiente; essi devono inoltre designare un medico di riferimento per i bisogni dell’istituto, degli utenti e del personale.
Il personale deve disporre dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza idonei al tipo di funzione svolta; almeno la metà del personale addetto alla presa a carico degli invalidi deve disporre di un titolo riconosciuto a livello federale o cantonale in ambito sociale, educativo, pedagogico o sanitario.
L’Ufficio può eccezionalmente concedere una deroga a quanto previsto al cpv. 2 nel caso in cui il personale disponga di una formazione inerente al tipo di integrazione professionale offerta dall’istituto.
Gli istituti devono offrire al personale la possibilità di acquisire, completare e aggiornare la propria formazione.
Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.
Gli istituti devono inoltrare l’istanza di autorizzazione per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
L’Ufficio esamina la documentazione ricevuta per verificare se i requisiti previsti per l’ottenimento dell’autorizzazione sono soddisfatti; a tale scopo esso può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti.
L’autorizzazione d’esercizio può essere rilasciata dal Dipartimento a tempo determinato ed essere gravata da oneri e/o condizioni.
Gli istituti devono comunicare immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.
L’Ufficio verifica almeno una volta ogni due anni che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano ancora adempiute.
I funzionari dell’Ufficio hanno in ogni tempo, durante l’esercizio, accesso agli spazi dove si esercita un’attività sottoposta a vigilanza; essi possono inoltre richiedere l’accesso alla documentazione inerente a tale attività.
Nell’ambito della vigilanza l’Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.
Capitolo secondo
Ogni istituto ai sensi dell’art. 3a della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 1 della legge e ai seguenti requisiti:
a. è gestito da un ente pubblico o privato senza scopo di lucro;
b. ha sede in Svizzera;
c. opera secondo i principi di razionalità ed economicità;
d. accoglie invalidi ai sensi dell’art. 3 della legge;
e. offre prestazioni che corrispondono a quanto stabilito nel catalogo dei servizi e delle prestazioni emanato dalla Divisione ai sensi dell’art. 2 lett. b) del presente regolamento;
f. garantisce una separazione netta fra la direzione e l’ente proprietario;
g. dispone di spazi adeguati allo svolgimento delle attività previste e ai bisogni degli utenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Divisione;
h. dispone di un’organizzazione che assicura la qualità delle prestazioni erogate, della gestione degli utenti e del personale con un sistema periodicamente certificato in base alle indicazioni della Divisione; gli istituti che ottengono il riconoscimento per la prima volta devono ottenere la certificazione entro tre anni dalla domanda di riconoscimento;
i. nell’ammissione degli invalidi garantisce il rispetto di quanto previsto all’art. 11 della legge.
Le case, i centri diurni e i laboratori protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 dispongono di un numero minimo di 12 posti.
Gli appartamenti protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1, dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa, di un laboratorio o di un centro diurno.
Altre strutture ad uso sociale e collettivo possono essere riconosciute se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 sono organizzate sotto forma di locali decentralizzati e dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa.
In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.
Gli istituti devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
Ogni istituto può percepire finanziamenti per prestazioni destinate ad invalidi adulti che soddisfano i seguenti requisiti:
a. beneficiano di una rendita ai sensi della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (in seguito: LAI) oppure;
b. sono accolti in istituto (pur non beneficiando di una rendita ai sensi della LAI) per progetti individuali d’integrazione sociale e/o professionale o di prevenzione, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio oppure;
c. pur avendo raggiunto l’età stabilita per il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono continuare a soggiornare in istituto previa autorizzazione da parte dell’Ufficio.
L’Ufficio valuta la conformità fra il bisogno individuale e il provvedimento proposto nei casi di cui al cpv. 1 lett. b) e c).
Ogni istituto può inoltre percepire finanziamenti per prestazioni destinate a minorenni invalidi che necessitano di provvedimenti educativi e/o sanitari in esternato e/o in internato.
Ogni istituto riconosciuto deve garantire il rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Divisione per quanto concerne le qualifiche, l’effettivo e la retribuzione del personale.
Di regola l’assunzione del personale deve avvenire tramite la pubblicazione di un bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.
Ogni istituto riconosciuto deve assumere un unico Direttore che disponga della formazione, dell’esperienza e delle attitudini necessarie; la nomina del Direttore avviene tramite la pubblicazione di un bando di concorso sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, che deve essere preventivamente sottoposto alla Divisione per una verifica dei requisiti.
Ogni istituto riconosciuto valuta le richieste di ammissione tenendo conto dell’adeguatezza fra la propria offerta e i bisogni individuali dell’utente in questione.
Ogni nuova ammissione deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti all’art. 11 della legge ed essere segnalata all’Ufficio che può valutarne la conformità in base a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
Per urgenze o situazioni particolari ogni istituto può essere tenuto ad accogliere, nel limite delle possibilità logistiche e d’adeguatezza della propria offerta, gli invalidi proposti dall’Ufficio.
I minorenni con bisogni di misure di pedagogia speciale possono essere accolti previa autorizzazione dell’Ufficio della pedagogia speciale; per i bisogni sanitari e per l’internato l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio.
Ogni ammissione è possibile unicamente con il consenso dell’utente o del suo rappresentante legale.
Un utente può essere dimesso se:
a) l’offerta dell’istituto non è più adeguata ai suoi bisogni individuali oppure;
b) tale misura è adottata allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto all’art. 11 cpv. 2 della legge oppure;
c) lui stesso o il suo rappresentante legale lo richiedono.
Ogni dimissione deve essere corredata di un rapporto d’uscita con le principali informazioni inerenti al periodo trascorso nell’istituto e, se necessario, da una o più proposte alternative, compatibili con le esigenze dell’utente.
Ogni dimissione è segnalata all’Ufficio che, in caso di controversia, decide sul provvedimento proposto dall’istituto.
Nella determinazione del sussidio sono riconosciute le seguenti spese:
a. costi per la costruzione, la ricostruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di istituti;
b. costi per l’acquisto di immobili e di attrezzature di base ad esclusione dei terreni.
Le spese sono riconosciute in base alle direttive settoriali emanate dalla Divisione.
Prima di avviare la procedura di acquisto di immobili o di attrezzature di base, prima di procedere all’elaborazione di progetti di costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e di ammodernamento di istituti, deve essere trasmessa una domanda preliminare di sussidio:
a. per importi fino ad un massimo di fr. 200’000.– alla Divisione;
b. per importi superiori a fr. 200’000.– al Dipartimento.
Ottenuta l’approvazione della domanda preliminare, l’istituto deve presentare un progetto di massima:
a. per importi fino ad un massimo di fr. 200’000.– alla Divisione;
b. per importi superiori a fr. 200’000.– al Dipartimento.
Ottenuta l’approvazione del progetto di massima, l’istituto deve presentare il progetto definitivo:
a. per importi fino ad un massimo di fr. 200’000.– alla Divisione;
b. per importi superiori a fr. 200’000.– al Dipartimento.
L’inizio dei lavori, l’acquisto di immobili e di attrezzature di base sono subordinati all’autorizzazione da parte dell’istanza competente ad emanare la decisione di concessione del sussidio, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge.
Le istanze previste agli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento devono essere trasmesse per iscritto in duplice copia al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
La Divisione stabilisce la documentazione necessaria.
L’Ufficio può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti; esso assicura inoltre la consulenza agli istanti.
Il finanziamento degli istituti riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo globale, stabilito annualmente in un contratto di prestazione.
Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente le entrate e le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una individualizzata.
La parte standard è calcolata sulla base dei ricavi e dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione per il settore. Essa può essere differenziata per gruppi di istituti paragonabili per dimensioni e per livelli qualitativi delle prestazioni erogate.
La parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singoli istituti.
Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado.
Il rimborso di prestiti cantonali, federali o di un debito ipotecario può essere riconosciuto nella percentuale massima stabilita dalla Divisione.
Al fine di mantenere un’adeguata correlazione tra sussidio, quantità e qualità delle prestazioni, evitare effetti indesiderati connessi con la gestione di ricavi e consentire la presa in considerazione di eventi esogeni rispetto alla gestione dell’istituto, il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale.
Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.
Gli istituti riconosciuti adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.
A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.
Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.
Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.
Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi quantitativi e qualitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal contratto.
Ogni servizio d’integrazione ai sensi dell’art. 3b della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 2 della legge e ai requisiti seguenti:
a. beneficia del sussidio ai sensi dell’art. 74 LAI;
b. garantisce in modo adeguato la qualità;
c. dispone di un concetto quadro in cui figurano il funzionamento e gli obiettivi d’integrazione del servizio offerto;
d. offre servizi d’integrazione nel rispetto dei principi stabiliti all’art. 4 della legge, delle norme vigenti in materia igienico-ambientali, di sicurezza, di misure antincendio e di accessibilità;
e. impiega personale che dispone dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza, idonei al tipo di funzione svolta;
f. garantisce al personale momenti di formazione e perfezionamento.
In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.
Gli enti d’integrazione devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.
La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti.
Il finanziamento degli enti d’integrazione riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo fisso.
Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento; nella determinazione del contributo fisso si considerano inoltre tutte le entrate d’esercizio e di eventuali altri contributi e sussidi relativi all’attività svolta.
Il contributo fisso è basato su unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario, preventivamente definiti dalla Divisione in funzione del tipo di attività svolta.
Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.
Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione della Divisione; esso può essere versato a rate.
La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.
Il contributo fisso può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.
(art. 8 lett. a) e b) legge)
Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Il contributo è stabilito a preventivo in base ad una valutazione del rapporto fra i costi effettivi del provvedimento particolare e i benefici in termini d’integrazione sociale o professionale; l’Ufficio può ricorrere a pareri o valutazioni esterni.
Il contributo tiene inoltre conto di eventuali altri contributi e sussidi relativi al provvedimento d’integrazione.
L’istanza deve essere trasmessa per iscritto all’Ufficio prima dell’attivazione delle misure per le quali si intende richiedere il contributo.
L’Ufficio assicura la consulenza agli istanti, stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza, i termini e la documentazione necessaria.
Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio, esso può essere versato a rate.
La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.
Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.
(art. 8 lett. c) legge)
Prima di effettuare un collocamento di un invalido in un istituto riconosciuto da un altro Cantone, l’Ufficio valuta l’idoneità della richiesta compatibilmente con l’offerta esistente sul territorio, e decide se autorizzare o meno il collocamento.
Le spese di tale collocamento sono assunte soltanto se l’Ufficio l’ha preventivamente autorizzato.
La partecipazione finanziaria tiene conto unicamente dei costi derivanti da collocamenti in istituti riconosciuti ai sensi della LIPIn.
Le modalità e la procedura sono stabilite dalla Convenzione intercantonale per gli istituti sociali del 13 dicembre 2002.
Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.
Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Il Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 5 marzo 2008 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2012, 239.
Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.
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