(del 16 aprile 1984)
vista la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981,
visto il messaggio 28 dicembre 1983 n. 2777 del Consiglio di Stato,
La presente legge stabilisce gli organi cantonali competenti ad applicare la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), e relative ordinanze.
(art. 80 LAINF)
La Cassa cantonale di compensazione AVS (Cassa) informa periodicamente ed in modo adeguato i datori di lavoro sull’obbligo di assicurare i loro dipendenti.
La Cassa controlla l’adempimento dell’obbligo assicurativo.
La Cassa annuncia alla Cassa suppletiva, istituita in virtù dell’articolo 72 LAINF, o all’Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni, i datori di lavoro il cui personale non è ancora assicurato.
I costi supplementari della Cassa per l’applicazione della LAINF sono a carico del Cantone.
L’organo d’esecuzione della legge sul lavoro applica le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previsto al capitolo sesto della LAINF.
…
Riservato il diritto di opposizione, contro le decisioni in materia di prestazioni assicurative è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, o all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La procedura avanti il Tribunale cantonale delle assicurazioni è stabilita dalla legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (sezione del Tribunale di appello) in materia di assicurazioni sociali.
La composizione e la procedura del Tribunale arbitrale sono stabilite dal regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 26 luglio 1968, previsto dall’articolo 25 della legge federale sull’assicurazione malattie e dall’articolo 57 LAINF.
Nel caso di delitti previsti dall’articolo 112 LAINF o di contravvenzioni intenzionali, gli atti dell’inchiesta amministrativa sono trasmessi dal Dipartimento alla Procura pubblica competente.
Le contravvenzioni per negligenza ai sensi dell’articolo 113 LAINF, alla presente legge ed alle sue disposizioni esecutive sono punite con la multa fino a fr. 5000.--. La decisione spetta al dipartimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
…
Le persone alle quali è affidata l’esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d’ufficio sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
Il Consiglio di Stato designa gli organi di esecuzione non espressamente menzionati da questa legge.
Sono abrogati:
a) la legge che disciplina l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura del 6 novembre 1956;
b) gli articoli da 9 a 12 bis della legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968.
…
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
La presente legge entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1984, dopo l’approvazione del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 108 cpv. 2 della LAINF.
Pubblicata nel BU 1984, 227.
Nota marginale modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
Cpv. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 533.
Adesso regolamento concernente l’organizzazione e la procedura del tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 18 marzo 1998.
Adesso art. 89 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal).
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2004, 388.
Cpv. abrogato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367; precedente modifica: BU 2002, 131.
Vedi BU 1984, 228.
Approvazione federale: 6 settembre 1984.
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