Decreto esecutivo concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione
855.120Decree1 gen 1900Apri la fonte →
del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)
richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),
I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.
Il prelievo del contributo è sospeso.
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.
Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Pubblicato nel BU 2016, 490.
Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.
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