(del 5 novembre 1997)
visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,
Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.
Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.
Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.
Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.
Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.
Il Consiglio di Stato:
a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;
b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;
c) definisce la circoscrizione.
La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.
Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.
Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.
Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.
L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.
Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.
Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.
Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).
Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.
Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.
Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1998, 51.
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.
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