del 19 dicembre 2000 (stato 1° aprile 2025)
vista la legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982;
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 4965 del 19 gennaio 2000;
visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 4965R del 5 dicembre 2000,
Sotto la denominazione Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è istituita una azienda cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico e sede a Bellinzona.
L’EOC provvede alla direzione e alla gestione di ospedali pubblici garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari.
L’EOC gestisce gli ospedali con criteri di efficienza e economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell’equità d’accesso alle cure.
L'EOC provvede all'organizzazione e alla gestione delle case di cura - RAMI ai sensi dell'art. 63a cpv. 1bis LCAMal, previste dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LAMal in prossimità degli istituti acuti dell'EOC.
La missione e i mandati di prestazione all’EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia.
Altri mandati speciali possono essergli attribuiti dal Consiglio di Stato.
L’EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio, Leventina e Vallemaggia.
Gli ospedali dell’EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente:
a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo;
b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell’ossequio del principio dell’informazione e del consenso;
c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici.
Gli ospedali di zona, accessibili 24 ore su 24, dispongono di:
a) un reparto di medicina interna generale e di un’offerta di cure stazionarie in ambito riabilitativo o di cure post e sub-acute;
b) un servizio di Primo Soccorso aperto 7 giorni su 7 gestito in maniera complementare ai servizi della rete sanitaria del territorio;
c) un’offerta di consultazioni specialistiche a cadenza settimanale a complemento dell’offerta ambulatoriale esistente nella regione.
I comparti di cura di cui al capoverso 1 lettera a) sono dimensionati in modo tale da garantire un’adeguata copertura del fabbisogno e il rispetto dei criteri di qualità e di economicità.
Il medico responsabile dell’ospedale di zona è presente in loco e assicura la necessaria compenetrabilità tra i reparti di cura dei pazienti degenti.
L’EOC organizza, promuove e assicura la formazione in ambito sanitario universitario e non universitario in tutte le sue sedi.
In particolare, l’EOC favorisce il perfezionamento in medicina interna generale dei medici in formazione post-diploma negli ospedali di zona, al fine di incoraggiare un possibile futuro professionale nell’ambito della medicina di famiglia.
Il patrimonio dell’EOC è costituito dai beni di sua proprietà.
Lo Stato ne garantisce gli impegni.
L’EOC è esente da imposte e tasse cantonali e comunali.
I rapporti di lavoro dell’EOC con i medici e il personale sono retti dal diritto privato.
Nell’assunzione del personale, l’EOC, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, dà la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto.
Esso tiene in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.
Capitolo I
Gli organi dell’EOC sono:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) la Direzione generale;
c) le Direzioni locali.
Il Consiglio di amministrazione si compone di 7 membri tra i quali un rappresentante del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente.
Non sono eleggibili nel Consiglio di amministrazione:
a) i dipendenti dell’EOC e i loro rappresentanti;
b) i funzionari dello Stato;
c) gli amministratori, gli azionisti, i proprietari di stabili, i medici e il personale di strutture ospedaliere concorrenti;
d) i rappresentanti dei grossi fornitori;
e) i membri del Gran Consiglio.
Un membro del Consiglio di amministrazione non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo interesse personale, quello dei suoi parenti, ai sensi della LOC, o quello di persone giuridiche di cui è proprietario, amministratore o dipendente.
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni.
Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo dei poteri cantonali e può essere riconfermato al massimo due volte.
…
Il Consiglio di amministrazione esercita l’alta direzione dell’EOC, gestisce l’azienda e decide su qualunque oggetto che la legge od i regolamenti non demandano esplicitamente ad altra autorità o ad altri organi dell’azienda.
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) decide la politica e la strategia dell’EOC;
b) adotta i regolamenti relativi all’organizzazione e alla gestione dell’EOC;
c) stabilisce le deleghe di competenza e le attribuzioni alla Direzione generale e agli altri organi;
d) stabilisce i diritti di firma.
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula i contratti tipo di lavoro con il personale;
b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali, l’ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari;
c) esercita l’alta sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.
Il Consiglio di amministrazione in particolare:
a) stipula con il Consiglio di Stato i mandati di prestazione;
b) stipula con il Consiglio di Stato il contratto relativo all’ammontare annuale del contributo globale;
c) elabora la relazione annuale sulla gestione all’attenzione del Gran Consiglio;
d) contrae i prestiti necessari;
e) decide circa l’alienazione di beni;
f) decide l’accettazione di donazioni.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio o del Direttore.
Il Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno quattro membri.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.
In caso di parità decide il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.
In deroga alla legge sulla responsabilità civile degli agenti dello Stato gli articoli da 752 a 761 CO sono applicabili a titolo di diritto pubblico suppletivo.
La Direzione generale provvede alla gestione operativa dell’EOC e assume le funzioni che le vengono delegate dal Consiglio di amministrazione sulla base del regolamento interno.
Istruisce le pratiche di competenza del Consiglio di amministrazione formulando il suo preavviso.
Esegue le decisioni del Consiglio di amministrazione.
La Direzione generale vigila sull’attività dei singoli ospedali ed adotta i provvedimenti urgenti.
La Direzione locale esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell’EOC.
La Direzione locale dipende dalla Direzione generale dell’EOC.
La Direzione locale consulta regolarmente i rappresentanti del personale.
Capitolo II
Il Consiglio di Stato designa l’organo preposto alla revisione esterna che:
a) verifica la conformità della contabilità, del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia;
b) presenta annualmente il suo rapporto al Gran Consiglio parallelamente ai conti consuntivi.
Le autorità superiori dell’EOC sono:
a) il Gran Consiglio;
b) il Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato:
a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione dell’EOC;
b) approva l’ammontare del contributo globale ai sensi dell’articolo 66d della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
c) approva la relazione annuale sulla gestione dell’EOC.
Il Consiglio di Stato:
a) vigila sull’attività dell’EOC;
b) rappresenta l’EOC di fronte al Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato:
a) attribuisce all’EOC i mandati di prestazione nell’ambito della pianificazione ospedaliera;
b) stipula con l’EOC il contratto di prestazione relativo all’ammontare annuale del contributo globale;
c) concede all’EOC le fideiussioni necessarie.
Il Consiglio di Stato:
a) designa l’organo di revisione;
b) designa l’organo del Dipartimento preposto al controlling dei mandati di prestazione;
c) fissa gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio di amministrazione.
Contro le decisioni di diritto amministrativo dell’EOC è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Il finanziamento delle prestazioni dell’EOC ai sensi dell’articolo 66c LCAMal è assicurato da tutte le entrate d’esercizio connesse ai mandati e dal contributo globale dello Stato.
Il finanziamento delle altre attività dell’EOC, in ambito stazionario e ambulatoriale, è assicurato dalle entrate d’esercizio ad esse relative, compresi gli utili delle gestioni estranee.
...
La legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, il decreto legislativo concernente le assunzioni di ospedali da parte dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1983, il decreto legislativo concernente l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 20 dicembre 1993 e il decreto legislativo concernente i contratti con i medici e l’organico del personale dell’Ente ospedaliero cantonale del 22 aprile 1986 sono abrogati.
...
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2001, 33 e 50.
Titolo modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 61.
Art. modificato dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 61.
Cpv. introdotto dalla L 12.12.2024; in vigore dal 1.4.2025 - BU 2025, 61.
Art. introdotto dalla L 13.12.2023; in vigore dal 1.10.2024 - BU 2024, 190.
Art. introdotto dalla L 13.12.2023; in vigore dal 1.10.2024 - BU 2024, 190.
Cpv. introdotto dalla L 21.2.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 118.
Lett. introdotta dalla L 9.4.2018; in vigore dal 5.6.2018 - BU 2018, 200.
Art. abrogato dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.2.2013 - BU 2013, 13.
Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.
Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307.
Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 307; precedente modifica: BU 2001, 33.
Entrata in vigore: 13 febbraio 2001 - BU 2001, 37.
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