(del 12 luglio 2011)
– richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l’articolo 38c,
– ritenuto che i termini utilizzati nel regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile,
Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.
Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.
Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.
Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.
In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.
Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.
Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.
In particolare sono spiagge organizzate:
a) i lidi degli stabilimenti balneari;
b) i lidi degli esercizi pubblici;
c) i lidi dei campeggi.
Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).
…
Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).
Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.
Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:
a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;
b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;
c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.
-15 …
Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli espressamente.
I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.
Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.
Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.
In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.
Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.
Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.
Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.
È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.
Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.
Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.
Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.
Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2011, 436.
Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.