(del 5 luglio 1995)
visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);
L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a) drenaggio linfatico a fini estetici;
b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;
c) estrazione dei grani di miglio;
d) trucco permanente, semi-permanente e simili;
e) microblading;
f) microneedling;
g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).
Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:
| a) | drenaggio linfatico a fini estetici; | Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
|---|---|---|
| b) | epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; | Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| c) | estrazione dei grani di miglio; | Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC |
| d) | trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| e) | microblading; | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| f) | microneedling; | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| g) | utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni); | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.
La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;
b) estratto del casellario giudiziale;
c) certificato medico di idoneità psico-fisica;
d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.
Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.
L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.
Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.
All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.
L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.
L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 1995, 328.
Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.
Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.
Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.
Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.
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