(del 24 giugno 2002)
visto il messaggio 22 febbraio 2000 no. 4981 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 5 giugno 2002 n. 4981R della Commissione della legislazione,
La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa.
Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto della pianta.
La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge.
L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e a carattere personale. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante.
Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l’autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un’attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.
È proibito vendere canapa ai minorenni.
L’autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti:
a) gode di ottima reputazione e garantisce un’attività irreprensibile;
b) non è stata condannata in Svizzera o all’estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione.
L’autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.
L’autorizzazione è valida cinque anni.
Essa è revocata immediatamente allorché i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti.
È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell’autorizzazione.
La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.
I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.
Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito personalmente dalla persona titolare dell’autorizzazione, la quale può avvalersi della collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.
La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai seguenti documenti:
a) ...
b) estratto del casellario giudiziale;
c) dichiarazione del Municipio che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il preavviso del Municipio ad aprire il negozio nel luogo scelto dall’istante.
Chi è in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a notificare annualmente all’Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati.
L’Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.
È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.
Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’apertura e chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnatamente quella prevista all’art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.
Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo.
La coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.
Ogni coltivatore dovrà essere a conoscenza della concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove.
La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono addossate le relative spese di analisi.
Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.
Dall’obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.
Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.--.
La procedura contravvenzionale è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l’art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.
Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere l’autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’entrata in vigore della stessa.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2002, 327.
Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.
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