Decreto esecutivo sulle tasse per il rilascio delle autorizzazioni e l’esecuzione di controlli in materia di stupefacenti[1]
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del 28 febbraio 1978 (stato 1° settembre 2025)
visto l’articolo 29d capoverso 2 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup);
visti gli articoli 18, 19, 19a, 21 e 22 della legge cantonale sugli stupefacenti (LCStup),
Per il rilascio di autorizzazioni conformemente alla legislazione sugli stupefacenti, sono riscosse le tasse seguenti:
a) per la prima autorizzazione secondo l’articolo 3e LStup, da 250 a 1300 franchi; per ogni rinnovo dell’autorizzazione 250 franchi;
b) per l’autorizzazione e per ogni rinnovo dell’autorizzazione a stabilimenti ospedalieri, istituti scientifici, organizzazioni e autorità, 200 franchi;
c) per le autorizzazioni di servizi ambulatoriali e centri residenziali, da 500 a 1500 franchi.
Le spese effettive per collaudi, visite e ispezioni sono a carico dell’istante.
Per l’esecuzione dei controlli previsti dalla legislazione federale e cantonale sugli stupefacenti non si prelevano tasse purché non si riscontrino irregolarità.
In caso contrario, riservata l’applicazione delle penalità di legge, al responsabile vengono addebitate le spese d’ispezione, d’analisi e di perizia.
Questo decreto, dopo l’approvazione del Consiglio federale e la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, entra in vigore il 1° ottobre 1978.
Pubblicato nel BU 1978, 152 e 155 ed approvato il 2 giugno 1978 dal Consiglio federale.
Nota esplicativa: la legge cantonale menzionata nell’ingresso del presente decreto è stata votata due volte dal Gran Consiglio: una prima volta il 20 dicembre 1977 ed una seconda volta il 19 giugno 1978 sulla proposta dell’apposita Commissione di redazione alla quale era stato affidato il compito di rielaborare il testo uscito dalle deliberazioni 20 dicembre 1977. Sono così spiegate le incongruenze tra la data del DE (28.2.1978), la data della legge cantonale richiamata (19.6.1978) e la data dell’approvazione federale (2.6.1978).
Titolo modificato dal DE 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 169.
Ingresso modificato dal DE 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 169; precedenti modifiche: BU 2005, 76; BU 2008, 723.
Art. modificato dal DE 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 169; precedente modifica: BU 2008, 723.
Nota marginale modificata dal DE 27.8.2025; in vigore dal 1.9.2025 - BU 2025, 169.
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