del 16 dicembre 2008 (stato 1° gennaio 2026)
visto l’art. 94 della legge per la promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan);
viste le disposizioni della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 (LPMed) e delle relative ordinanze;
viste le disposizioni della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e delle relative ordinanze,
Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.
Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento.
| a) | autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan) | fr. 1'300.– |
|---|---|---|
| b) | libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed) | da fr. 600.– a fr. 1'200.– |
| c) | libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan) | da fr. 400.– a fr. 600.– |
| d) | esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan) | da fr. 200.– a fr. 400.– |
| e) | nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) | da fr. 450.– a fr. 1'500.– per le professioni universitarie; da fr. 250.– a 600.– per le professioni non universitarie |
| f) | autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan) | da fr. 200.– a fr. 400.– |
| g) | rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili | da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione |
| h) | esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico | fino a fr. 9'000.– |
| i) | sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed) | fino a fr. 3'000.– + le spese per eventuali perizie |
| l) | revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi | fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie |
| m) | … | |
| n) | autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato | da fr. 200.- a fr. 400.-. |
| a) | autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan) | fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni |
|---|---|---|
| b) | autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan) | fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni |
| c) | autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche | fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni |
| d) | autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni | fino a fr. 2’000.– + le spese per collaudi e ispezioni |
| e) | rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili | da fr. 400.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni |
| f) | revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi | fino a fr. 500.– |
| g) | collaudi | le spese effettive |
| h) | controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti | le spese effettive |
| i) | sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza | le spese effettive |
| l) | … |
| a) | abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan) | le spese effettive |
|---|---|---|
| b) | collaudi | le spese effettive |
| c) | controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti | le spese effettive |
| d) | sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza | le spese effettive |
| e) | decisioni in ambito radon | fino a fr. 300.– |
| a) | decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze | da fr. 200.– a fr. 5'000.– |
|---|---|---|
| b) | controlli, visite e ispezioni | le spese effettive |
| a) | autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri | fr. 600.– |
|---|---|---|
| b) | rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili | da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni |
| c) | nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni | fr. 400.– |
| d) | revoca di un’autorizzazione | fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie |
| e) | autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura | fr. 200. – |
| f) | autorizzazione per il trasporto di salme | fr. 50.– per l’autorizzazione comunale; da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale |
| a) | fotocopie | fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.– a partire dall’11. pagina |
|---|---|---|
| b) | altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.) | da fr. 1.– a fr. 500.– a seconda del lavoro richiesto all’autorità |
Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Pubblicato nel BU 2008, 720.
Titolo modificato dal DE 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 283.
Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.
Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
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