(del 18 giugno 2009)
Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare:
a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l’importo, il calcolo e la durata del diritto all’aiuto allo studio;
b. definendo il domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio e;
c. prestando particolare attenzione alla collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione.
La concessione degli aiuti allo studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricoli di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare:
a. promuovendo le pari opportunità;
b. facilitando l’accesso alla formazione;
c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime esistenziali durante la formazione;
d. garantendo la libera scelta della formazione e dell’istituto di formazione e;
e. incoraggiando la mobilità.
L’aiuto allo studio è concesso quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.
Nell’intento di armonizzare il sistema degli aiuti allo studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.
Essi assicurano la reciproca assistenza sul piano amministrativo.
I beneficiari di un aiuto allo studio sono:
a. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera, con riserva della lettera b;
b. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all’estero o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori, per delle formazioni seguite in Svizzera solo se nel luogo di domicilio all’estero non ne hanno diritto per carenza di competenza;
c. le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio o le persone titolari di un permesso di dimora se soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
d. le persone domiciliate in Svizzera e riconosciute come rifugiate o apolidi dalla Svizzera e;
e. le cittadine e i cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS, conformemente all’accordo di libera circolazione tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea e gli Stati Membri o la Convenzione AELS, sono trattati, in materia di aiuti allo studio, come le cittadine e i cittadini svizzeri, così come le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.
Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto agli aiuti allo studio.
La domanda per la concessione di un aiuto allo studio deve essere presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.
Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di un aiuto allo studio:
a. il domicilio civile dei genitori o la residenza dell’ultima autorità tutoria competente, con riserva della lettera d;
b. il cantone di origine, con riserva della lettera d, per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero senza i loro genitori;
c. il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all’estero, oppure gli orfani; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete a un cantone firmatario dell’accordo e;
d. il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono un aiuto allo studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un’attività lucrativa tale da garantirsi l’indipendenza finanziaria dai genitori.
Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l’autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l’autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l’autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente un aiuto allo studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.
In presenza di più cantoni d’origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.
Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.
Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l’indipendenza finanziaria del richiedente di un aiuto allo studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso a una professione.
È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.
Sono sussidiabili, conformemente all’articolo 9, i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:
a. la formazione del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l’esercizio della professione imparata e;
b. i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario, come pure i corsi passerella e le soluzioni transitorie.
Il diritto a un aiuto allo studio termina con l’ottenimento:
a. nel grado terziario A, di un bachelor o di un master consecutivo,
b. nel grado terziario B, di un esame professionale federale, di un esame professionale federale superiore o di un diploma di scuola superiore.
Gli studi proseguiti in una scuola universitaria dopo l’ottenimento di un titolo di grado terziario B danno diritto a un aiuto allo studio.
Una formazione è riconosciuta quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari.
Una formazione che prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale può essere riconosciuta dai cantoni firmatari.
I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.
Gli aiuti allo studio sono versati almeno per la prima formazione per la quale si ha diritto.
I cantoni firmatari possono ugualmente versare degli aiuti allo studio per una seconda formazione o per una formazione continua.
È ritenuto idoneo al diritto di concessione di un aiuto allo studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curricolo di formazione.
Rientrano negli aiuti allo studio:
a. le borse di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili e;
b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.
I cantoni possono stabilire un’età massima al di là della quale il diritto a una borsa di studio è escluso. All’inizio della formazione questo limite non può essere inferiore ai 35 anni.
I cantoni possono stabilire liberamente un limite di età per l’assegnazione del prestito.
L’aiuto allo studio è concesso per la durata della formazione; se i curricoli prevedono più anni di formazione le borse e i prestiti di studio possono essere concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.
In caso di cambiamento del curricolo di formazione, il diritto all’aiuto allo studio è valido una sola volta. La durata di questo diritto è stabilita di principio sulla base della nuova formazione; i cantoni hanno tuttavia la possibilità di dedurre da questa durata i semestri della prima formazione.
La concessione di aiuti allo studio non deve limitare la libera scelta di un curricolo di formazione riconosciuto.
Per le formazioni all’estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.
Se il curricolo di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente, l’importo sussidiabile può essere ridotto. L’aiuto allo studio deve in ogni caso tener conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.
L’importo annuo massimo di un aiuto allo studio è:
a. per una persona in formazione del grado secondario II almeno CHF 12’000.–.
b. per una persona in formazione del grado terziario almeno CHF 16’000.–.
Per ogni figlio a carico della persona in formazione l’importo previsto dal capoverso 1 è aumentato di CHF 4’000.–.
La Conferenza dei cantoni firmatari può adattare gli importi al rincaro.
Per le formazioni del grado terziario è possibile sostituire in parte la borsa di studio con un prestito (frazionamento), la borsa di studio deve tuttavia rappresentare almeno i due terzi dell’aiuto allo studio concesso.
Il cantone può definire liberamente il rapporto tra borse/prestiti di studio per gli importi attribuiti in aggiunta a quelli previsti dal capoverso 1.
Se i curricoli di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione delle borse e dei prestiti di studio.
È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto a un aiuto allo studio quando per ragioni, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale.
Gli aiuti allo studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.
L’aiuto allo studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono i bisogni finanziari tenendo conto dei seguenti principi:
a. preventivo della persona in formazione: sono tenute in considerazione le spese di mantenimento e di formazione ed eventualmente dell’affitto. La persona può essere comunque chiamata a dare un proprio contributo minimo. I beni disponibili o, eventualmente, il salario dell’apprendistato possono essere presi in considerazione. La definizione del proprio contributo deve tenere conto della struttura della formazione;
b. preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia.
Il calcolo delle necessità finanziarie può essere definito con un importo forfetario. Nella definizione delle necessità di base di una famiglia il risultato non può essere inferiore alle norme stabilite dal cantone.
Il calcolo delle necessità finanziarie effettuato conformemente ai capoversi 1 e 2 può eventualmente essere diminuito in funzione di un reddito complementare della persona in formazione solo se la somma dell’aiuto allo studio e degli altri introiti supera i costi di formazione e di mantenimento considerati nel luogo di formazione.
Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso a un’attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell’inizio della nuova formazione.
La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:
a. rivaluta periodicamente gli importi massimi degli aiuti allo studio definiti dall’articolo 15 e li adatta, se necessario, al rincaro e;
b. emana le raccomandazioni per il calcolo degli aiuti allo studio.
L’adattamento degli importi in base al rincaro è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.
Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell’accordo.
Esso svolge in particolare i seguenti compiti:
a. informare i cantoni firmatari;
b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi massimi degli aiuti allo studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e;
c. assumere i compiti esecutivi dell’accordo.
Le spese sostenute dal Segretariato per l’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.
Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell’ambito dell’applicazione e dell’interpretazione del presente accordo.
La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest’ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.
Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull’arbitrato del 27 marzo 1969.
La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.
L’adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE.
La revoca di quest’accordo dev’essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.
I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all’accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.
Il Comitato della CDPE mette in vigore l’accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.
Il Comitato della CDPE metterà in vigore l’articolo 8 capoverso 2 lettera b solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.
L’entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.
Berna, il 18 giugno 2009 In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione:
La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl
Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 gennaio 2013, l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009 entra in vigore il 1° marzo 2013.
Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo.
Pubblicato nel BU 2014, 93; BU 2015, 435. DL di approvazione del 27.9.2011 - BU 2011, 560.
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