(del 3 dicembre 2014)
– richiamato l’art. 67 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,
Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).
Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa:
a) di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione;
b) di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;
c) di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;
d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;
e) di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;
f) di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;
g) di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;
h) di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di supporti multimediali;
i) di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;
j) di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;
k) di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;
l) di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.
Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:
a) servizi di documentazione e attività culturali;
b) risorse digitali per l’apprendimento;
c) servizi web e multimediali;
d) servizi informatici.
Il direttore del CERDD:
a) ne dirige e coordina l’attività;
b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;
c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;
d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.
La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.
Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.
Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.
Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:
a) al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;
b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Pubblicato nel BU 2014, 505.
Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.
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