del 19 maggio 1992 (stato 1° luglio 2025)
richiamati
– la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
– l’art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,
(art. 8 Lsc)
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del presente regolamento.
Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono:
a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
b) con il termine sezioni dell’insegnamento e della formazione: la Sezione delle scuole comunali, la Sezione dell’insegnamento medio, la Sezione della pedagogia speciale, la Sezione dell’insegnamento medio superiore, la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi, la Sezione della formazione sanitaria e sociale e l’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione.
Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:
a) al caposezione o al responsabile CRB fino a fr. 10’000.–;
b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.- e fino a fr. 30’000.–;
c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;
d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.
Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie e l’obbligo formativo sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.
Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è richiesta l’attestazione del Comune di domicilio.
È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.
Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle ragioni invocate e commisurandole con l’aggravio che ne deriva all’istituto scolastico; per gli stranieri è inoltre necessaria l’autorizzazione come al cpv. 2.
L’ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato.
(art. 4 e 7 cpv. 1bis Lsc)
Per l’ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente:
a) scuola media fr. 8’250.–;
b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 16’500.–;
c) scuole speciali fr. 48’400.–;
d) scuole dell’infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.
Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.
La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti nell’ambito di scambi scolastici; nell’ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, qualora il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner, la tassa non è percepita per gli allievi del Cantone partner che frequentano la scuola per un anno al massimo.
Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell’interesse degli allievi e del sistema scolastico.
L’approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non previsto da norme federali, compete al Dipartimento.
(art. 13 Lsc)
Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.
Per lo studio delle proposte il Dipartimento può allestire gruppi di lavoro con riferimento ai disposti del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo progetto.
Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli organi di conduzione degli istituti interessati.
Le proposte devono indicare:
a) i motivi che stanno alla base del progetto;
b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
c) i destinatari;
d) i modi e le tecniche di attuazione;
e) i tempi di realizzazione;
f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
h) le forme di assistenza richieste;
i) le modalità di verifica e di valutazione;
l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
n) il nominativo dei responsabili.
L’obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l’attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.
Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all’autorità o all’organo che l’ha autorizzata.
Un’eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell’anno scolastico.
La concessione della deroga temporanea prevista dall’art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge spetta alle Divisioni.
La concessione delle eccezioni previste dall’art. 15 cpv. 6 della legge spetta alle rispettive sezioni dell’insegnamento e della formazione; è data facoltà di reclamo alla sezione che ha concesso l’eccezione.
La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall’art. 16 della legge spetta al Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
…
Capitolo primo
(art. 27 cpv. 1 Lsc)
La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall’art. 27 cpv. 1 della legge.
(art. 28 e 29 Lsc)
I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 29 della legge.
L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) l’insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali;
b) i rapporti fra le componenti dell’istituto;
c) la partecipazione alla vita dell’istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.
Per quanto riguarda l’insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il direttore:
a) assicura contributi e verifiche all’attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali;
b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
c) richiede all’occorrenza l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall’art. 11 della legge.
Il direttore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e nell’ordine della scuola che dirige, dell’abilitazione all’insegnamento, di regola di un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.
In difetto dell’abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.
L’onere d’insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.
Il Dipartimento può concedere l’esonero per ragioni attinenti alla situazione dell’istituto o per l’esecuzione di compiti speciali.
Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l’insegnamento nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
(art. 28 e 29 Lsc)
Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
Il vicedirettore dev’essere in possesso dei titoli richiesti per l’assunzione nel grado e nell’ordine di scuola in cui opera, dell’abilitazione all’insegnamento e, di regola, di un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni.
In difetto dell’abilitazione all’insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.
La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 5 ore-lezione oltre a un’ora-lezione ogni 65 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 12 ore-lezione.
La funzione di vicedirettore negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 16 ore-lezione.
La riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento per i vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
Le modalità di rientro nell’insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.
Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha un vicedirettore.
Il numero dei vicedirettori degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
(art. 34 Lsc)
Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.
I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.
L’attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev’essere equivalente ad almeno 3/4 dell’onere d’insegnamento a orario completo.
Ogni istituto di scuola media e di scuola speciale ha due membri del consiglio di direzione eletti dai docenti.
Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio dipende dalla dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola media comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 2 ore-lezione oltre a un’ora-lezione ogni 68 allievi o frazione residua di almeno metà di questo numero, ritenuto un massimo di 9 ore-lezione.
La funzione di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti negli istituti di scuola speciale comporta una riduzione dell’orario settimanale d’insegnamento di 8 ore-lezione.
La riduzione dell’orario settimanale per i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti degli istituti del settore postobbligatorio è inserita nella dotazione oraria di direzione di questi ultimi di cui all’art. 20.
Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata all’inizio dello stesso, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
Gli istituti del settore postobbligatorio dispongono di una dotazione oraria di direzione che comprende le riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei direttori, vicedirettori, dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
La dotazione oraria di direzione è di 25 ore-lezione di base per ogni istituto; oltre alla dotazione di base il Dipartimento attribuisce ad ogni singolo istituto secondo le necessità un numero di ore pari ad un massimo complessivo di 36 ore-lezione per ogni istituto dell’intero settore postobbligatorio.
La dotazione oraria di direzione viene definita dal Dipartimento ogni due anni, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo quadriennio.
Nel caso di istituti o centri professionali con esigenze particolari, il Dipartimento può derogare ai parametri indicati ai capoversi 2 e 3.
Nel contesto definito dalle disposizioni precedenti, prima di iniziare la procedura per la designazione dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti che entreranno in carica per il nuovo biennio, i consigli di direzione degli istituti del settore postobbligatorio decidono, con l’avvallo della Divisione competente, la ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento tra i vicedirettori e i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti; essa considera il saldo positivo o negativo del direttore rispetto alle 4 ore-lezione di cui all’art. 11.
Analogamente a quanto previsto al cpv. 1, i consigli di direzione delle scuole medie e delle scuole speciali possono decidere, con l’avvallo della Divisione della scuola, una diversa ripartizione delle riduzioni dell’orario settimanale d’insegnamento dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione eletti dai docenti.
Il consiglio di direzione può chiedere alla Divisione di convertire delle ore-lezione attribuite ai vicedirettori e ai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti in ore lavorative del personale amministrativo con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato.
La conversione non genera costi supplementari ed è stabilita a tempo determinato; per determinare il grado di assunzione del personale amministrativo di cui al cpv. 1 fa stato l’onere finanziario delle ore-lezione convertite secondo modalità definite dal Dipartimento.
Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d’incarico previsto dall’art. 15 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.
…
Richiamato l’art. 9 del regolamento sull’onere d’insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018, la durata effettiva dell’attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di direzione eletto dai docenti, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola in base a una normativa stabilita dal Dipartimento.
(art. 35 Lsc)
I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall’art. 35 della legge.
La ripartizione dei compiti all’interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso.
Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.
Di ogni seduta viene tenuto un verbale.
(art. 36 e 37 Lsc)
I docenti e le altre figure scolastiche possono essere, a pieno titolo, membri di un solo collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.
Sono considerate figure scolastiche ai sensi del cpv. 1 gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e i collaboratori non docenti incaricati della gestione dei casi difficili; quando essi operano in più sedi, il Dipartimento definisce l’istituto del quale essi sono membri del collegio dei docenti.
I docenti e le altre figure scolastiche che non hanno la sede di servizio nell’istituto, come pure i docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni d’insegnamento.
Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.
I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall’art. 37 della legge. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento interno dell’istituto.
Il collegio dei docenti designa all’inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario.
Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione.
Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all’anno.
La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.
Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe.
Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell’istituto.
Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.
La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.
Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.
Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell’elenco delle trattande; in casi urgenti, all’inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell’istituto.
A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.
Di ogni seduta viene steso un verbale.
(art. 24 Lsc)
Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017.
Capitolo secondo
(art. 27 Lsc)
La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all’art. 27 cpv. 3 e 4 della legge.
I relativi oneri sono interamente a carico dell’autorità di nomina.
(art. 30 e 31 Lsc)
I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall’art. 31 della legge; negli istituti dove non esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall’art. 35 della legge.
Il direttore inoltre:
a) coordina l’organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;
b) coordina l’utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.
L’opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:
a) le attività educative e l’insegnamento;
b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
c) la vita dell’istituto;
d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d’impiego del personale scolastico.
Per quanto riguarda le attività educative e l’insegnamento, il direttore:
a) collabora con l’ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce sulla base delle indicazioni cantonali;
b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
c) richiede, all’occorrenza, l’intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall’art. 11 della legge.
Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un’abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell’infanzia.
Egli deve inoltre possedere, di regola, un’esperienza d’insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.
Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.
In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie speciali nell’istituto di cui è direttore.
(art. 30 e 31 Lsc)
Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.
Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 37 cpv. 1 del presente regolamento.
Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell’onere d’insegnamento; in quest’ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall’autorità di nomina.
Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.
Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile.
(art. 34 Lsc)
L’istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile.
Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dall’autorità di nomina.
I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un’esperienza d’insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.
Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall’autorità di nomina, riservate le disposizioni dell’art. 34 cpv. 1 della legge.
La funzione di membro del consiglio di direzione comporta:
a) una riduzione settimanale dell’onere d’insegnamento, oppure
b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.
Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l’autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso.
Valgono le disposizioni previste dall’art. 22.
Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che beneficiano di una riduzione dell’onere d’insegnamento, l’autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso.
…
Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell’inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell’istituto.
…
Valgono le disposizioni previste dall’art. 23 del presente regolamento.
Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento.
Capitolo terzo
…
Capitolo quarto
(art. 38 Lsc)
Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.
Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:
a) assicura l’informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;
b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;
c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;
d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
e) prende, presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole postobbligatorie.
Il consiglio di classe si riunisce:
a) all’inizio dell’anno scolastico;
b) alla fine di ogni periodo scolastico;
c) alla fine dell’anno scolastico.
Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.
Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono concedere delle deroghe.
La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle materie obbligatorie.
La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori scolastici specializzati è definita nei regolamenti delle leggi speciali.
La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall’elenco delle trattande.
Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.
Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.
I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto.
Delle decisioni prese si stende un verbale.
(art. 38 Lsc)
A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe.
A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe.
Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell’orario di insegnamento prevista dai regolamenti di applicazione delle leggi speciali.
I compiti del docente di classe sono:
a) riunire e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all’art. 52 lett. e) del presente regolamento;
b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per apprendisti, con i maestri di tirocinio;
c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi;
f) collaborare con l’orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico e con altri servizi.
(art. 10 cpv. 2 lett. c Lsc)
A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia d’insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto.
I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali.
Capitolo quinto
(art. 39 e 40 Lsc)
A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea.
La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto.
Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.
Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.
Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell’assemblea.
L’assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione.
(art. 43 cpv. 2 Lsc)
Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.
Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell’orario di lezione; esse possono essere indette a partire dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano.
Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti.
(art. 41 e 42 Lsc)
I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.
La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto.
Gli organi dell’assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.
L’assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall’assemblea stessa; esso è approvato:
a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;
b) dagli ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali.
Tutti i detentori dell’autorità parentale hanno diritto di voto.
(art. 26 Lsc)
Il consiglio d’istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:
a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell’assemblea dei genitori e dell’assemblea degli allievi;
b) nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell’assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione o della direzione di istituto.
Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.
I compiti assegnati al consiglio d’istituto sono definiti dall’art. 26 della legge.
I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.
Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l’istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.
Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d’istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell’istituto vi fa parte di diritto.
Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri.
I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.
Nella prima seduta dell’anno scolastico il consiglio d’istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.
Di ogni seduta viene redatto un verbale.
Il consiglio d’istituto è convocato dal presidente per iniziativa:
a) del presidente stesso;
b) del consiglio di direzione;
c) di un terzo dei suoi membri;
d) del Dipartimento.
La prima seduta dell’anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.
(art. 44 Lsc)
Le disposizioni comuni indicate all’art. 44 della legge valgono per i seguenti organi:
a) assemblea degli allievi;
b) assemblea dei genitori;
c) consiglio d’istituto.
La possibilità di riconvocarsi secondo l’art. 44 lett. c) della legge vale solo per l’assemblea dei genitori.
…
Capitolo sesto
(art. 24 cpv. 7 Lsc)
Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno, preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati.
(art. 80 cpv. 2 e 3 Lsc)
La lingua di insegnamento nelle scuole dell’obbligo private è l’italiano.
Il Dipartimento può autorizzare curricoli formativi che prevedono l’insegnamento di una o più discipline in un’altra lingua secondo i seguenti parametri massimi:
a) alla scuola dell’infanzia alcune attività ludiche in francese, tedesco o inglese, ma al massimo per 1/6 dell’orario settimanale;
b) alla scuola elementare insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 1/3 dell’orario settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/4 dell’orario settimanale;
c) alla scuola media insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo per 2/3 dell’orario settimanale, oppure insegnamento in inglese, ma al massimo per 1/2 dell’orario settimanale.
L’autorizzazione di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concessa su istanza motivata corredata dall’indicazione:
a) della scelta della seconda lingua di insegnamento;
b) di una descrizione qualitativa e quantitativa della parte di insegnamento che verrebbe impartito nella seconda lingua;
c) dell’indicazione dei docenti incaricati dell’insegnamento nella seconda lingua, comprese le loro competenze linguistiche.
L’autorizzazione ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata; il Dipartimento decide anche sulla sua eventuale limitazione o sulla sua revoca.
È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
(art. 80 cpv. 3 LSc)
La deroga prevista dall’art. 80 cpv. 3 della legge è concessa annualmente dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente in Ticino e dopo il primo anno può essere rinnovata al massimo per cinque anni.
Durante tale periodo agli allievi in età d’obbligo scolastico l’insegnamento deve essere impartito in lingua italiana almeno nella misura di 1/5 dell’orario settimanale.
Dopo il quinto rinnovo la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d’obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata nella quale l’insegnamento sia impartito giusta l’art. 73.
L’istanza di richiesta della prima deroga deve essere inoltrata al Dipartimento dai genitori dell’allievo mediante l’apposito modulo non più tardi di un mese prima dell’inizio dell’anno scolastico o di due mesi dopo il trasferimento in Ticino, mentre l’istanza di rinnovo della richiesta di deroga va inoltrata entro il 31 luglio precedente il nuovo anno scolastico.
Nell’istanza i genitori devono motivare la loro richiesta dimostrando la loro intenzione di risiedere solo temporaneamente nel Cantone e quali siano i bisogni dell’allievo che renderebbero necessaria la deroga.
È riservata l’applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.
L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un’istanza motivata.
Per le scuole dell’obbligo l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere:
a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge; per le scuole parificate il piano di studi, gli orari, l’organizzazione della scuola e il sistema di valutazione devono essere conformi a quanto previsto per le scuole pubbliche;
b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
c) un documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario giudiziale del direttore, dei membri della direzione e dei docenti;
d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti; per le scuole parificate i titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche;
e) un’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.
Per le scuole medie superiori preparatorie alla maturità private l’istanza di cui al cpv. 1 deve contenere:
a) la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere adeguato a preparare gli studenti all’ottenimento del titolo;
b) un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine;
c) un documento di identità, l’estratto per privati e l’estratto specifico per privati del casellario giudiziale del direttore, dei membri della direzione e dei docenti;
d) i titoli di idoneità alla professione del direttore, dei membri della direzione e dei docenti;
e) un’attestazione di idoneità dei locali destinati alle attività scolastiche rilasciata dall’Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità.
3bisLe scuole medie superiori preparatorie alla maturità private che intendono preparare gli studenti ad una maturità estera possono essere autorizzate all’apertura e all’esercizio solo a condizione che il loro progetto pedagogico sia congruente con l’iter formativo estero che porta al conseguimento della maturità estera. Il Dipartimento può richiedere tutta la documentazione necessaria per una verifica in tal senso e, se del caso, porre condizioni adeguate a garantire la qualità della formazione.
La decisione sul rilascio dell’autorizzazione all’apertura e sulla sua revoca è decisa dal Dipartimento.
4bisLa decisione sul rilascio all’autorizzazione all’esercizio, che ha una durata massima di quattro anni e può essere sempre rinnovata, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al Dipartimento; la procedura di rinnovo è semplificata per le scuole per le quali il progetto pedagogico non cambia.
È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.
(art. 82, 83 e 96 Lsc)
Nell’ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti.
La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.
Il Dipartimento vigila anche affinché nell’esercizio dell’attività scolastica le scuole dell’infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all’insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all’organizzazione dell’anno scolastico.
La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.
(art. 82 e 85 Lsc)
Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti.
La vigilanza è esercitata di regola dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi.
Il Dipartimento pubblica annualmente l’elenco delle scuole private dell’infanzia, elementari e medie parificate e non parificate.
(art. 86 Lsc)
Nell’ambito della vigilanza generale sulle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all’apertura e all’esercizio siano costantemente soddisfatti.
La vigilanza è di regola esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche, che possono chiedere in ogni tempo alla scuola la lista degli allievi, degli iscritti agli esami di maturità e dei promossi.
…
…
(art. 85 cpv. 2 Lsc)
Il passaggio di allievi dalle scuole dell’infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento.
…
Le prove di accertamento sono organizzate dagli ispettorati tramite le direzioni di istituto per le scuole dell’infanzia e elementari, rispettivamente dalle direzioni di istituto per le scuole medie, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.
(art. 85 cpv. 3 e 86 cpv. 4 Lsc)
Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori preparatorie alla maturità private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d’ammissione in base a quanto previsto dal regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016.
La concessione dell’autorizzazione di cui all’art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.
bis
Per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione e per le altre incombenze sono dovute le seguenti tasse:
a) da 200 a 1’250 franchi per un’autorizzazione all’apertura e/o all’esercizio di una scuola privata di un solo ordine scolastico, come pure per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio;
b) da 200 a 500 franchi per un’autorizzazione all’insegnamento in una seconda lingua, come pure per il suo rinnovo;
c) da 500 a 1’000 franchi per la revoca o la limitazione di un’autorizzazione di cui alle lett. a) e b);
d) da 200 a 800 franchi per un’autorizzazione all’insegnamento presso le famiglie e per una sua revoca o limitazione;
e) da 100 a 200 franchi per la concessione di una deroga giusta l’art. 73a e per il suo rinnovo;
f) da 200 a 1’000 franchi per un’ispezione straordinaria giustificata da concreti indizi di anomalie.
Per le tasse di cui al cpv. 1 lett. a), b), d) ed e) è possibile chiedere l’anticipo da parte dell’istante dell’importo minimo; in questo caso l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento dell’anticipo.
Il Centro di competenze GAGI (di seguito centro GAGI) è l’organo responsabile della banca dati GAGI di cui agli art. 91a e segg. della legge. Esso decide le modalità di elaborazione dei dati, decide e gestisce i diritti di accesso tenendo conto in particolare delle necessità degli utenti per l’esecuzione di specifici compiti legali, assicura il controllo dell’uso da parte degli utenti autorizzati e garantisce la sicurezza dei dati adottando le opportune misure tecniche.
Il Dipartimento è l’autorità di vigilanza sull’attività del centro GAGI.
Tutti gli istituti scolastici della scuola pubblica aggiornano costantemente i dati dei loro allievi nella banca dati GAGI.
Gli istituti privati possono chiedere di usare la banca dati GAGI presentando un’istanza al centro GAGI, che decide positivamente se sono garantiti gli standard validi per gli istituti della scuola pubblica.
I dati sono di proprietà del Cantone.
La registrazione inerente ad ogni allievo contiene i seguenti dati:
a) cognome e nome;
b) data di nascita;
c) sesso;
d) numero AVS;
e) nazionalità;
f) attinenza;
g) luogo e indirizzo di domicilio;
h) lingua madre e altre lingue conosciute;
i) madre (cognome, nome, data di nascita, professione);
j) padre (cognome, nome, data di nascita, professione);
k) autorità parentale;
l) datore di lavoro e contratto se apprendista;
m) numero fratelli/sorelle;
n) paese e luogo di nascita se nato/a all’estero;
o) data di entrata in Svizzera se straniero/a;
p) permesso se straniero/a (tipo, data di rilascio, data scadenza);
q) identificativo per le statistiche federali della formazione;
r) fotografia;
s) codice SBT;
t) tutti i dati scolastici, segnatamente inerenti ad iscrizioni, ammissioni, orientamento scolastico e professionale, stage, servizi attivati, dispense, esoneri, percorso scolastico, assenze, giudizi, pagelle, promozioni, titoli, trasporti, sanzioni scolastiche, eventuali dati medici per accesso alle scuole sanitarie;
u) tutti i dati concernenti le attività inerenti al rispetto dell’obbligo formativo tra quelle previste dall’art. 2a cpv. 2 del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.
Oltre ai dati elencati al cpv. 4, per l’adempimento dei loro compiti legali, gli istituti, il Servizio dell’educazione precoce speciale e il Servizio di sostegno pedagogico possono raccogliere anche i seguenti dati dell’allievo:
a) rappresentante legale (tutore, curatore);
b) ente di accoglienza;
c) malattie, allergie e/o disabilità;
d) medico/i da allertare se necessario, altri operatori o professionisti significativi;
e) assicurazioni e/o cassa malattia;
f) riconoscimenti o prestazioni dell’assicurazione invalidità;
g) tappe dello sviluppo;
h) anamnesi, diagnosi, piano terapeutico;
i) medicamenti ed eventuali ospedalizzazioni;
j) disturbi comportamentali, di autoregolazione, di adattamento, dello sviluppo o di apprendimento, disfunzioni cognitive e altre tipologie di difficoltà o disturbo;
k) svantaggi socio-economico-culturali;
l) problematiche inerenti ai genitori;
m) scolarizzazione pregressa irregolare o insufficiente.
Nel singolo caso possono essere elaborati altri dati personali, se ciò è necessario per l’adempimento di specifici compiti legali.
bis
La banca dati GAGI segnala al servizio designato dal Dipartimento se un allievo fino ai quindici anni di età non risulta iscritto ad una scuola.
Parimenti essa segnala se un minorenne tra i quindici anni e la maggiore età non sta frequentando una scuola postobbligatoria, a tempo pieno o per apprendisti, un pretirocinio, oppure un’attività formativa tra quelle previste all’art. 2 lett. a) e segg. del regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014.
Il centro GAGI gestisce l’elenco delle persone che per funzione hanno un diritto personale all’immissione dei dati nella banca dati GAGI, dei dati che queste persone possono inserire o modificare, rispettivamente delle persone che hanno un diritto a richiamare dei dati e a vederli. L’autorità di vigilanza è regolarmente informata.
Su istanza il centro GAGI può eccezionalmente estrarre per conto terzi dei dati dalla banca dati GAGI nella misura in cui:
a) la richiesta avviene a seguito di un compito stabilito dalla legge o per scopi scientifici;
b) la richiesta è limitata ai dati necessari a svolgere o adempiere allo scopo;
c) viene garantita l’anonimità dei dati.
L’istanza di cui al cpv. 2 deve contenere:
a) le indicazioni sul richiedente;
b) i dati richiesti;
c) la prova dell’esistenza di una base legale o di un compito legale o di un interesse legittimo;
d) lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati.
I genitori dell’allievo minorenne e l’allievo maggiorenne hanno il diritto di ottenere dall’autorità di vigilanza su semplice richiesta scritta qualsiasi informazione, dichiarazione o estratto che concerne i dati personali dell’allievo.
Capitolo primo
(art. 96 Lsc)
Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.
Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d’esame.
(art. 11 e 27 Lsc)
Il ricorso è proponibile:
a) all’ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell’infanzia ed elementare;
b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;
c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.
Capitolo secondo
(art. 96 cpv. 2 Lsc)
Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.
…
…
(art. 92 Lsc)
I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all’art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.
Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall’art. 92 Lsc.
I ricorsi sono trasmessi d’ufficio per decisione all’autorità competente secondo la legge (ispettorato o direzione di istituto).
L’ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.
Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l’urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell’allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe.
La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.
...
Capitolo terzo
…
…
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall’anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.
Con l’entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisione governative anteriori al presente regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta.
Pubblicato nel BU 1992, 177.
Norma transitoria della modifica del 26 giugno 2019
Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 4 tutte le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio di scuole private scadono il 31 luglio 2020. Rimane riservata la facoltà del Dipartimento di prorogarle per un massimo di due anni e del beneficiario di richiederne il rinnovo.
BU 2019, 244.
Norma transitoria della modifica dell’8 marzo 2020
Con l’entrata in vigore della modifica dell’art. 73a cpv. 2, 3, 3bis, 4 e 4bis tutti i rinnovi delle autorizzazioni precedenti sono trattati la prima volta come autorizzazioni all’apertura e all’esercizio.
BU 2020, 124.
Titolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003, 369.
Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462.
Art. modificato dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340 e 594.
Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
Nota marginale modificata dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 2014, 53 e 340.
Cpv. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.
Cpv. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282.
Cpv. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2007, 695; BU 2016, 346.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2016, 346.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
Cpv. introdotto dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007, 695.
Art. modificato dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190; precedente modifica: BU 2007, 695.
Art. introdotto dal R 23.5.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 190.
Art. abrogato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
Art. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.
Nota marginale modificata dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
Lett. modificata dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001, 370.
Disposizione transitoria:
L’Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all’art. 38 cpv. 2 per il solo anno scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.
Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 1996, 417.
Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.
Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 329.
Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370.
Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2012, 282.
Capitolo abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 462; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 345.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2005, 13; BU 2014, 340.
Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2014, 340.
Art. introdotto dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166.
Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2019, 244.
Cpv. introdotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282.
Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.
Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124.
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286: precedente modifica: BU 2012, 282.
Art. reintrodotto dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedenti modifiche: BU 2003, 417; BU 2012, 282; BU 2015, 199.
Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedenti modifiche: BU 1994, 77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.
Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.
Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
Cpv. abrogato dal R 14.3.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 54.
Cpv. modificato dal R 21.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 309.
Art. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 1.6.2020 - BU 2020, 124; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.
Art. modificato dal R 12.5.2021; in vigore dal 1.6.2021 - BU 2021, 166; precedente modifica: BU 2020, 124.
Cpv. modificato dal R 23.2.2022; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 53.
Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Lett. introdotta dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
Art. introdotto dal R 26.5.2021; in vigore dal 1.9.2021 - BU 2021, 174.
Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Art. introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Titolo modificato dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009, 309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 340.
Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.
Art. abrogati dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.
Capitolo abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
Art. abrogati dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009, 309.
Titolo introdotto dal R 5.9.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 341.
Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.