Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili
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(del 24 giugno 2010)
visto il messaggio 9 dicembre 2009 n. 6307 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 9 giugno 2010 n. 6307 R della Commissione della legislazione,
La presente legge disciplina l’organizzazione e le competenze delle autorità penali minorili.
La magistratura dei minorenni si compone di un magistrato dei minorenni e di un sostituto; essa ha giurisdizione sull’intero Cantone e ha sede a Lugano.
Il magistrato dei minorenni dirige l’ufficio e vigila sul suo funzionamento.
Egli si avvale di un servizio minorile composto di educatori specializzati.
Il Magistrato dei minorenni conduce l’istruzione, emette i decreti d’accusa e le decisioni di promozione dell’accusa, sostiene l’accusa davanti al Tribunale dei minorenni e esercita le altre competenze attribuitegli dalla legge.
Il Magistrato dei minorenni rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
Il magistrato dei minorenni promuove e vigila le iniziative intese a salvaguardare gli interessi morali dei minorenni ed ha in particolare la facoltà di visitare gli istituti pubblici e privati per i minorenni soggetti alla sua competenza.
Egli collabora con i magistrati degli altri cantoni e con le autorità che si occupano della protezione e dell’educazione della gioventù.
Il Tribunale dei minorenni è composto di un presidente e di due giudici; vi sono inoltre un presidente supplente e due membri supplenti.
Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un’autorità penale e gli ex magistrati; è applicabile per analogia l’articolo 52 capoverso 3 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.
I membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.
Il Tribunale dei minorenni esercita le competenze attribuitegli dalla legge.
Il presidente del Tribunale dei minorenni giudica sulle opposizioni ai decreti d’accusa concernenti le contravvenzioni.
L’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi esercita le competenze attribuite dalla legge al giudice dei provvedimenti coercitivi.
La giurisdizione di reclamo in materia penale minorile è esercitata dalla Corte dei reclami penali.
Contro le decisioni del magistrato dei minorenni in materia di esecuzione è dato ricorso alla Corte dei reclami penali entro il termine di dieci giorni; è applicabile per analogia l’articolo 39 della legge del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.
La giurisdizione d’appello in materia penale minorile è esercitata dalla Corte di appello e di revisione penale.
La procedura per i reati previsti nel diritto cantonale è retta dalla legge federale del 20 marzo 2009 di diritto processuale penale minorile.
Il Consiglio di Stato disciplina le modalità e la procedura della mediazione e fissa i requisiti per l’ammissione all’attività di mediatore.
È fatto divieto ai mezzi di informazione di pubblicare notizie che consentano l’identificazione di minori coinvolti quali autori o vittime di reati.
Chi viola il divieto è punito dal Dipartimento competente con la multa fino a 1'000 franchi; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013.
Contro la decisione del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Gli enti pubblici sono tenuti a collaborare con il magistrato dei minorenni per l’esecuzione delle sanzioni.
Gli atti delle procedure penali che non sfociano in una sentenza del giudice del merito sono conservati dal Magistrato dei minorenni, quelli in cui è stata emanata una sentenza di merito dal Tribunale dei minorenni e quelli d’esecuzione dall’autorità competente. Il Consiglio di Stato stabilisce i termini di conservazione.
Il Magistrato dei minorenni decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
L’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie può essere permessa a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti.
Le decisioni concernenti la consultazione degli atti sono impugnabili mediante reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista agli articoli 379 e seguenti del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2010, 332.
Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
Cpv. modificato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 42.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 332.
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