(del 30 marzo 2017)
visti:
Gli articoli 40, 74, 75, 77b, 96, 372 cpv. 3, 379 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP);
L’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale svizzero e sul Codice penale militare (O-CP-CPM);
Gli articoli 1, 4 e 14 del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);
delle proposte della Commissione latina della Probazione, dell’8 marzo 2017, e della Commissione concordataria latina, del 9 marzo 2017;
Capitolo 1
Le condizioni per la concessione della semiprigionia sono definite all’articolo 77b CP.
La semiprigionia è ammissibile per le pene privative di libertà, oltre che per le pene privative di libertà in sostituzione delle multe e delle pene pecuniarie.
Durante l’esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o il suo lavoro all’esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento.
Essa trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento.
Capitolo 2
La semiprigionia è ammissibile a condizione che la pena pronunciata, o la durata totale delle pene da espiare simultaneamente:
a) sia inferiore a 12 mesi; la detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione nel calcolo (principio lordo), o
b) sia superiore a 12 mesi, ma tenuto conto della detenzione provvisoria o dei motivi di sicurezza, 6 mesi al massimo devono essere espiati (principio netto).
Per le pene con la sospensione condizionale parziale, la parte senza sospensione è determinante.
Se uno o più residui di pena devono essere espiati dopo la revoca della liberazione condizionale, i seguenti elementi sono determinanti per il calcolo della durata della pena:
a) il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;
b) la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.
Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per beneficiare della semiprigionia:
a) formale richiesta della persona condannata;
b) esclusione del pericolo di fuga;
c) nessun rischio di recidiva;
d) autorizzazione di soggiorno in Svizzera e il diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;
e) nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66abis CP;
f) l’esercizio dell’attività professionale o di una formazione riconosciuta corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana. Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata sono considerati equivalenti;
g) capacità di rispetto delle condizioni quadro della semiprigionia e del regolamento dello stabilimento d’esecuzione.
Capitolo 3
L’autorità d’esecuzione:
a) informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei controlli previsti dall’art. 11 del presente regolamento;
b) impartisce alla persona condannata un termine per l’inoltro della domanda di questa particolare forma d’esecuzione;
c) esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;
d) statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione, nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata.
La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:
a) Lavoratore salariato (dipendente):
Un certificato del datore o il contratto di lavoro dove figuri l’indicazione del luogo e dell’orario di lavoro, nonché l’ultimo conteggio di salario;
b) Lavoratore indipendente:
Un documento che attesti l’attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi conteggi, altri certificati di assicurazione) con l’indicazione del luogo e dell’orario dell’attività;
c) Studente o persona in formazione:
Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l’indicazione del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.
Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera.
Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della semiprigionia, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma d’esecuzione.
Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, di inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.
Capitolo 4
Lo stabilimento d’esecuzione elabora il piano d’esecuzione della sanzione d’intesa con la persona condannata.
Il piano regola specificamente l’ora di partenza e di arrivo, in funzione del tempo di lavoro.
Per ogni giorno lavorativo, la persona condannata può trascorrere al massimo 13 ore all’esterno dello stabilimento d’esecuzione per le seguenti attività:
a) lavoro, occupazione, formazione;
b) pasti;
c) acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;
d) partecipazione a terapie individuali o di gruppo all’esterno.
La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana presso lo stabilimento di esecuzione.
Qualora la persona beneficiaria della semiprigionia non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente e alla Direzione dello Stabilimento d’esecuzione.
Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente della perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.
Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona detenuta esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della semiprigionia.
A questo scopo essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, essa può, in qualsiasi momento:
a) informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima sta scontando una pena nella forma della semiprigionia e l’invita a informare immediatamente l’autorità competente in caso di assenza della persona condannata dal luogo di lavoro o di formazione;
b) recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata.
L’autorità può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un’altra autorità.
La persona detenuta può beneficiare di permessi di uscita conformemente al regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti, applicabile per analogia.
Capitolo 5
Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 3 e 4, viene posto fine al regime della semiprigionia.
La persona condannata continua a scontare la sua pena in un carcere aperto o chiuso.
Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la semiprigionia a condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.
Capitolo 6
L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della semiprigionia o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:
– abusa del tempo trascorso all’esterno dello stabilimento d’esecuzione;
– non rispetta gli orari di uscita e di rientro;
– detiene o consuma sostanze stupefacenti;
– non rispetta un obbligo che le è stato imposto (per es. seguire una terapia, divieto di bere alcolici, rispetto del regolamento dello stabilimento);
– rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione.
Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l’autorità può revocare la semiprigionia e ordinare con effetto immediato l’esecuzione del residuo di pena in regime ordinario.
Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.
La direzione dello stabilimento può, per gravi motivi o come misura precauzionale, sospendere provvisoriamente il regime di semiprigionia.
Durante il periodo di sospensione provvisoria, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Se del caso la persona condannata può essere trasferita in un’altra struttura.
La direzione dello stabilimento informa immediatamente l’autorità competente che si determina in merito nel termine di 10 giorni.
Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante l’esecuzione della semiprigionia, quest’ultima può essere sospesa o revocata. La decisione è presa dall’autorità di collocamento.
In caso d’urgenza, la decisione può essere presa dalla direzione dello stabilimento che ne informa immediatamente l’autorità di collocamento. Quest’ultima si determinerà in merito nel termine di 10 giorni.
Le sanzioni disciplinari sono riservate.
Capitolo 7
Il pagamento di multe e pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più favorevole alla persona condannata.
È possibile derogare a questa regola se la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti sono computati sulle multe o le sanzioni pecuniarie che si prescrivono per prime.
Capitolo 8
La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese di esecuzione della pena.
L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
La persona condannata versa gli anticipi fissati dalla direzione dello stabilimento.
Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento e sostegno che le incombono.
In generale, durante i giorni feriali, le persone in semiprigionia mangiano all’esterno, con l’eccezione della prima colazione.
Il costo dei pasti esterni e le spese di trasporto dallo stabilimento sono a carico delle persone condannate.
Capitolo 9
La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in una sezione aperta di una struttura chiusa.
Essa può essere eseguita nella sezione specifica di un carcere di detenzione preventiva, a condizione che l’accompagnamento della persona condannata sia garantito.
Lo stabilimento può essere gestito da privati purché riconosciuti dalla Conferenza. Uno stabilimento di questo tipo deve garantire la presa a carico complementare necessaria della persona condannata, il rispetto di un piano di esecuzione della sanzione penale, se è stato stabilito, e disporre di un regolamento approvato dall’autorità dove ha sede la struttura.
Le pene in regime di semidetenzione possono essere espiate nel medesimo stabilimento da uomini e donne.
Capitolo 10
La persona detenuta può chiedere di rinunciare al proseguimento del regime della semiprigionia. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in uno stabilimento aperto o chiuso.
Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art. 86 e segg CP).
Capitolo 11
A seconda delle circostanze specifiche (specialmente per motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina, di prossimità al domicilio o al luogo di lavoro o di effettivo di persone detenute) e a condizione che gli accordi non siano contrari al Concordato, né svantaggino un Cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di cantoni non concordatari.
Rimane riservata la delega di competenza a un’autorità di un altro Cantone.
Il presente regolamento abroga la decisione del 25 settembre 2008 relativa all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia.
La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adattare di conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
È applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.
Esso è pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni Cantone secondo la propria procedura.
Il Segretario generale: Blaise Péquignot La presidente: Béatrice Métraux
Conseillère d’Etat
Pubblicato nel BU 2017, 511.
RS 311.0.
RS 311.01.
Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata senza computare la detenzione già espiata.
Il principio netto significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata computando la detenzione già espiata.
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