del 10 ottobre 2006 (stato 1° gennaio 2026)
richiamata la legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005,
Il piano per il registro fondiario può contenere, oltre ai dati elencati dall’articolo 7 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU), su richiesta del proprietario, i confini delle servitù, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica.
L’inserimento dei confini delle servitù nella misurazione ufficiale, come pure la relativa modifica o cancellazione, sono subordinati alla preliminare iscrizione nel libro mastro del registro fondiario. In caso di divergenza tra la misurazione ufficiale e il registro fondiario, si presumono esatte le risultanze del registro fondiario.
Per sezione è da intendere un comprensorio di misurazione che per ragioni tecniche e organizzative è suddiviso secondo una delimitazione interna al comprensorio comunale.
La procedura per la determinazione e l’armonizzazione dei nomi delle vie è regolata dalle istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari (di seguito Ufficio).
Il Dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione è il Dipartimento delle finanze e dell’economia (di seguito Dipartimento).
L’autorità competente ad approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, è la Divisione dell’economia (di seguito Divisione).
Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali e il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante sono affidati all’Ufficio.
L’Ufficio è competente per sottoscrivere l’accordo di prestazione annuale con la Confederazione.
La Sezione degli enti locali è il servizio competente per sottoporre all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
Con l’approvazione del primo rilevamento, del rinnovamento catastale, degli adeguamenti di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica e permanente, l’ingegnere geometra trasmette all’Ufficio i dati della misurazione ufficiale aggiornati, secondo il modello di geodati vigente.
La periodicità e le modalità dell’aggiornamento dei dati è stabilita dall’Ufficio.
L’autenticazione dei documenti da parte dell’ingegnere geometra può avvenire in forma elettronica.
La Commissione di misurazione nomina al suo interno un presidente ed un segretario.
Essa stabilisce le proprie norme di funzionamento.
L’Ufficio provvede a dare le necessarie informazioni ai membri e ai supplenti.
Alla crescita in giudicato delle decisioni emanate dalla Commissione, quest’ultima consegna all’Ufficio tutta la documentazione per l’archiviazione.
L’Ufficio conserva con diligenza e in luogo sicuro gli atti con i relativi allegati.
La Commissione comunica all’Ufficio e all’ingegnere geometra:
a) le decisioni contestate dinanzi al giudice civile non appena ne ottiene comunicazione da quest’ultimo;
b) l’assenza di azioni proposte dinanzi al giudice civile entro i termini previsti dalla legge.
L’Ufficio provvede immediatamente a inoltrare istanza di menzione a registro fondiario delle azioni proposte dinanzi al giudice civile, dandone comunicazione all’ingegnere geometra per le sue incombenze.
L’Ufficio è competente per l’incasso delle tasse di giustizia fissate nelle decisioni della Commissione.
Per le sedute, i sopralluoghi e la preparazione di rapporti o di decisioni, le indennità riconosciute al Presidente, ai Membri e ai Supplenti sono le seguenti:
a) fr. 225.–, per mezza giornata (almeno 3 ore)
b) fr. 450.–, per una giornata (almeno 6 ore).
Vengono inoltre riconosciute le spese effettive di cancelleria e di invio postale, nonché le spese di scritturazione seguenti:
a) fr. 2.– per la prima pagina;
b) fr. 4.– (per pagina) le pagine successive;
c) fr. 0.50 (per pagina) per le fotocopie.
Le indennità sono versate dall’Ufficio.
I servizi competenti ai quali la Commissione comunica i risultati della verifica della correttezza linguistica dei nomi geografici sono:
a) la Sezione degli enti locali, per i nomi dei comuni;
b) l’Ufficio, per gli altri nomi geografici.
Le istruzioni sulla correttezza linguistica emanate dalla Commissione sono comunicate agli ingegneri geometri e ai comuni tramite l’Ufficio.
…
L’ingegnere geometra assuntore, in accordo con il comune, informa i proprietari interessati il cui indirizzo è noto circa l’inizio, l’entità e la durata dei lavori generali di misurazione ufficiale.
I termini per l’inoltro della domanda di autorizzazione sono i seguenti:
a) 30 giorni per i punti di misurazione (punti fissi) di competenza federale e cantonale menzionati a registro fondiario;
b) 15 giorni per gli altri punti di misurazione.
Per i punti di misurazione di competenza federale e cantonale l’ingegnere geometra revisore è tenuto a trasmettere tempestivamente la domanda all’Ufficio.
La domanda è presentata, di regola, in forma scritta.
Gli altri documenti idonei per l’accertamento dei confini sono le foto, le ortofoto, i modelli digitali del terreno, i piani delle mappe censuarie, i vecchi registri descrittivi delle proprietà, i piani corografici e i piani di mutazione.
Nei casi di accertamento in presenza dei proprietari o di loro rappresentanti che sfociano in una controversia, l’ingegnere geometra assuntore si adopera per ottenere un accomodamento bonale fra i proprietari e, ove non giunga a ottenere l’accordo, risolve provvisoriamente la controversia agli effetti dell’accertamento secondo lo stato di fatto.
Nei casi di contestazione del diritto di proprietà di beni immobili e di diritti per sè stanti e permanenti, essi sono provvisoriamente attribuiti ai contendenti come se ne avessero la proprietà in comune.
L’accertamento può avvenire in assenza dei proprietari o di loro rappresentanti quando l’assenza è arbitraria o l’accertamento avviene sulla base di una misurazione provvisoria o di una mappa censuaria aggiornata approvate. Al proprietario resta sempre riservata la facoltà di far valere i propri diritti in sede di pubblicazione.
Sono applicabili le relative normative del regolamento concernente la legge sul registro fondiario.
Per le proprietà per piani originarie e i diritti di sporgenza preesistenti sono da allestire i piani speciali secondo le istruzioni dell’Ufficio.
I corsi d’acqua ai sensi della legislazione in materia di demanio pubblico fanno parte della copertura suolo oppure degli oggetti singoli.
Costituiscono un fondo:
a) i corsi d’acqua naturali, quando superano la larghezza minima di un metro nelle zone in grado di tolleranza 2, di due metri nelle zone in grado di tolleranza 3, di 5 metri nelle zone in grado di tolleranza 4 e di 10 metri nelle zone in grado di tolleranza 5. La larghezza minima è riferita al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie ai sensi dell’articolo 4 della legge sul demanio pubblico;
b) i corsi d’acqua sistemati o corretti, incluse le opere di arginatura;
c) i corsi d’acqua definiti come fondi nei raggruppamenti di terreno eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Per il resto valgono le disposizioni sulla legislazione in materia di demanio pubblico.
Le operazioni di accertamento sono protocollate in un apposito verbale firmato dal delegato dei municipi interessati e dall’ingegnere geometra assuntore.
L’incarto di accertamento comprende il verbale di accertamento, il piano con la descrizione dell’andamento del confine accertato, la documentazione fotografica e l’estratto della decisione degli organi legislativi comunali unitamente ai relativi messaggi; esso va trasmesso dall’ingegnere geometra assuntore all’Ufficio.
In caso di contestazione l’ingegnere geometra trasmette il progetto di accertamento alla Commissione di misurazione per il tramite dell’Ufficio.
L’incarto completo è archiviato presso l’Ufficio.
Per territorio di piccola entità è da intendere una superficie che non supera mq 50 000.
In caso di contestazione, i municipi interessati trasmettono l’incarto completo alla Commissione di misurazione entro il termine di tre mesi dalla decisione dei rispettivi organi legislativi dandone comunicazione all’Ufficio.
Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale cantonale, si applicano per analogia le disposizioni valide per l’accertamento e la rettifica di confini territoriali comunali, con l’aggiunta della ratifica del Consiglio di Stato.
Nei casi di rettifica, la ratifica del Consiglio di Stato avviene attraverso la conclusione di un trattato intercantonale.
Nel caso in cui il confine territoriale comunale sia nel contempo confine territoriale nazionale, il Consiglio di Stato, su istanza di uno o più comuni oppure d’ufficio e sentiti i comuni interessati, inoltra alla Confederazione la richiesta di concludere una Convenzione internazionale con l’Italia. Sono applicabili le relative disposizioni del diritto internazionale.
Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove vengono costantemente minacciati dall’attività agricola, nei terreni regolarmente sommersi dall’acqua, nei terreni paludosi, nei fondi soggetti a crollo (franamento improvviso) o a colamento di terreno e nei fondi in cui il materiale sciolto impedisce la terminazione.
Di regola, nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura, si rinuncia alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola.
Eccezioni alla rinuncia alla posa dei segni di terminazione sono ammesse nei seguenti casi:
a) terreni che sono stati oggetto di una procedura di raggruppamento dei terreni;
b) boschi di proprietà patriziale, limitatamente ai punti principali, secondo i criteri indicati nel contratto d’appalto;
c) terreni intorno ai fabbricati compresi nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, fino a una distanza di 50 ml. dagli stessi;
d) terreni nelle zone di movimento permanente ai sensi dell’articolo 660a CC;
e) su richiesta del proprietario, a condizione che egli si assuma le relative spese.
L’Ufficio emana le direttive sulle caratteristiche dei segni di terminazione e sulle modalità di esecuzione della terminazione.
Il protocollo contiene:
a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell’estensore;
b) data e luogo della stesura;
c) nome, cognome, data di nascita, stato civile, attinenza e domicilio dei proprietari;
d) designazione dei fondi coinvolti;
e) natura del negozio;
f) firma dei proprietari e dell’ingegnere geometra su ogni pagina del protocollo;
g) firma del coniuge qualora parti o quote di proprietà costituiscano l’abitazione familiare (art. 169 CC).
Correzioni del protocollo tramite postille o sbarramento delle parti errate sono ritenute valide solo se controfirmate dalle parti, conformemente ai principi della legge notarile.
Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
Prima di proporre riordini parziali, permute e rettifiche, l’ingegnere geometra è tenuto a chiedere all’Autorità di vigilanza sul registro fondiario l’elenco dei diritti di pegno immobiliari gravanti i fondi interessati. In presenza dei diritti di pegno immobiliari occorre anche il consenso scritto dei creditori ove siano toccati i loro interessi.
Il trasferimento dei diritti di pegno avviene secondo i disposti di cui all’articolo 802 CC e all’articolo 42 del regolamento cantonale concernente la legge sul registro fondiario.
La procedura d’ufficio avviene in presenza di confini irrazionali o in presenza di più particelle appartenenti ad un medesimo proprietario e qualora l’operazione, in entrambi i casi, porti ad una riduzione complessiva dei costi.
Il protocollo contiene:
a) nome, cognome, qualifica e domicilio dell’estensore;
b) nome, cognome, data di nascita e il domicilio del proprietario; se la data di nascita e il domicilio non sono conosciuti, va eseguita una ricerca nei registri comunali da parte della cancelleria comunale;
c) data e luogo della stesura;
d) designazione dei fondi coinvolti;
e) natura dell’operazione;
f) firma dell’ingegnere geometra.
Al protocollo è allegata una planimetria indicativa della mutazione, datata e firmata dall’ingegnere geometra.
Le pagine del protocollo sono numerate e i protocolli elencati in una rubrica.
L’invio del protocollo alle parti avviene unitamente all’avviso di deposito pubblico.
Gli schizzi di terminazione devono contenere:
a) la rappresentazione dei fondi con il loro numero sulla base della misurazione esistente;
b) il simbolo che definisce il genere del segno di terminazione;
c) le modifiche di confine eseguite sulla base degli articoli 29 e 30 della LMU;
d) la legenda che riassume i simboli riguardanti i segni di terminazione;
e) il titolo «schizzo di terminazione» con il suo numero e l’indicazione del comune, la data dell’ultimo aggiornamento, il nome dell’ingegnere geometra, la scala e l’indicazione del nord.
L’Ufficio emana le direttive sul contenuto del rapporto tecnico.
La pubblicazione da parte del comune interessato avviene nei casi in cui sono stati eseguiti la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento della misurazione ufficiale e la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari.
L’autorizzazione per il deposito pubblico rilasciata dall’Ufficio è subordinata alle seguenti condizioni:
a) consegna degli atti della demarcazione, del primo rilevamento, del rinnovamento della misurazione ufficiale e della correzione di contraddizioni da parte dell’ingegnere geometra;
b) verifica e allestimento del relativo rapporto;
c) esecuzione di eventuali correzioni o completamenti richiesti nel rapporto di verifica;
d) attestato delle avvenute correzioni o completamenti da parte dell’ingegnere geometra;
e) controllo finale da parte dell’Ufficio.
La pubblicazione dell’avviso di deposito pubblico avviene nel Foglio ufficiale e all’albo comunale.
La pubblicazione degli atti in forma elettronica avviene online, secondo le istruzioni emanate dall’Ufficio. Se necessario, il comune mette a disposizione delle persone che lo desiderano gli strumenti necessari alla consultazione.
Le opposizioni sono trasmesse alla cancelleria del comune interessato entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito pubblico.
La cancelleria comunale registra ed elenca i ricorsi presentati.
Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione, la cancelleria comunale consegna all’Ufficio gli eventuali ricorsi con la relativa documentazione e l’attestazione dell’avvenuta informazione ai proprietari per posta.
L’Ufficio prende atto della fine della procedura di deposito pubblico e consegna tempestivamente alla Commissione di misurazione l’incarto completo relativo alle opposizioni.
Contraddizioni di cui all’articolo 36 capoverso 2 LMU sono da segnalare, per iscritto, direttamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione.
Se del caso, l’ingegnere geometra apporta le necessarie correzioni ai documenti e allestisce un protocollo di mutazione che viene conservato con gli atti della misurazione. Una copia dello stesso viene spedita al proprietario interessato.
Una risposta scritta da parte dell’ingegnere geometra viene data in ogni caso.
Capitolo primo
L’Ufficio allestisce e aggiorna annualmente il piano di attuazione.
L’Ufficio fissa la data di esecuzione delle singole misurazioni dopo aver sottoposto ai municipi dei comuni interessati la valutazione della prevedibile spesa a loro carico e il periodo previsto per l’esecuzione. Entro 30 giorni i municipi inviano le loro osservazioni all’Ufficio.
…
L’Ufficio è competente per le procedure di appalto dei lavori ai sensi del concordato intercantonale degli appalti pubblici rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche.
L’aggiudicazione dei lavori e la stipulazione del contratto di appalto, rispettivamente l’interruzione, la ripetizione e il rinnovo delle procedure di appalto avvengono ad opera dell’Ufficio per importi inferiori a fr. 150’000.- (IVA esclusa), mentre avvengono ad opera della Divisione per importi superiori.
Le condizioni generali contrattuali sono stabilite dall’Ufficio.
Capitolo secondo
L’esecuzione dei lavori di determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 2 può essere affidata a ingegneri geometri esterni nel caso di lavori combinati con la determinazione dei punti fissi planimetrici di categoria 3.
L’Ufficio emana le direttive sulla consegna per la verifica tecnica della misurazione ufficiale.
Gli atti da trasmettere sono la descrizione dei beni immobili e una copia dei piani per il registro fondiario in caso di primo rilevamento.
…
Capitolo terzo
…
La sostituzione in modo completo (in blocco) delle digitalizzazioni provvisorie è inserita nell’accordo di programma pluriennale.
L’Ufficio emana le direttive per la sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo.
Capitolo quarto
Il contratto è allestito dall’Ufficio sulla base di un contratto tipo.
I gravi motivi di revoca della nomina sono definiti all’articolo 337 capoverso 2 CO.
Nel caso di revoca della nomina il comune designa un ingegnere geometra revisore ad interim in attesa della nomina del nuovo ingegnere geometra revisore. L’ingegnere geometra revisore sostituito non avrà diritto ad alcun indennizzo.
In caso di cessazione anticipata del contratto, l’Ufficio procede alla pubblicazione del bando di concorso per la nomina del nuovo ingegnere geometra revisore. Il relativo contratto è stipulato fino al termine del periodo quadriennale in corso.
Il bando di concorso è pubblicato contemporaneamente dall’Ufficio per tutti i comuni del Cantone ad eccezione di quelli in cui il rinnovo della nomina avviene tacitamente e prevede quali requisiti la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e la sede operativa dell’ufficio nel Cantone.
L’Ufficio esamina l’idoneità dei candidati e comunica un preavviso di nomina al municipio.
Il municipio nomina l’ingegnere geometra revisore.
I diritti e i doveri dell’ingegnere geometra revisore sono fissati nel contratto; egli può anche esercitare privatamente come libero professionista nei limiti che l’attività prioritaria di ingegnere geometra revisore gli consente.
I gravi motivi di revoca della ratifica sono definiti all’articolo 337 capoverso 2 CO.
La verifica tecnica mira a controllare regolarmente la qualità dei lavori di tenuta a giorno, mentre la verifica finanziaria mira a controllare annualmente la qualità dei lavori contabili e amministrativi.
La verifica tecnica si estende al controllo di tutte le componenti della MU, mentre la verifica finanziaria si estende al controllo della corretta applicazione delle tariffe vigenti e delle basi legali sul finanziamento, del calcolo del costo totale e della sua ripartizione tra proprietari, comune, Cantone e Confederazione e della qualità formale dei documenti amministrativi richiesti.
La verifica viene eseguita a campione.
Per la verifica l’ingegnere geometra mette a disposizione dell’Ufficio ogni elemento della misurazione richiesto e fornisce le spiegazioni domandate.
Le autorità di cui all’articolo 51 capoverso 2 LMU sono:
a) i municipi per ogni oggetto sottoposto a procedura di autorizzazione, per le strade comunali e per gli indirizzi degli edifici;
b) gli uffici dei registri per le mutazioni di proprietà e per le servitù da rappresentare sul piano per il registro fondiario;
c) la Sezione degli enti locali per quanto riguarda le aggregazioni comunali;
d) la Sezione forestale per modifiche del limite del bosco, nuove strade forestali, premunizioni valangarie, rimboschimenti, dissodamenti e per decisioni relative a zone di movimento permanente di terreno;
e) la Divisione delle costruzioni per le modifiche dei corsi d’acqua di dominio pubblico e per la costruzione di strade cantonali;
f) l’Amministrazione federale per quanto attiene a:
– ferrovie, funivie e funicolari;
– strade nazionali;
– impianti militari e di protezione civile;
– linee d’alta tensione e condotte soggette al diritto federale;
– aeroporti e aerodromi.
Il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono i seguenti:
a) per i municipi, tramite una tabella di notifica con scadenza almeno trimestrale;
b) per gli uffici dei registri, secondo la legislazione cantonale in materia di registro fondiario;
c) per la Sezione degli enti locali, mediante l’invio immediato del decreto legislativo relativo alle aggregazioni dei comuni interessati per il tramite dell’Ufficio;
d) per la Sezione forestale, mediante l’invio immediato delle decisioni relative alle modifiche del limite del bosco e delle zone di movimento o mediante comunicazione, entro 15 giorni, dell’avvenuto collaudo per quanto riguarda le opere;
e) per la Divisione delle costruzioni, mediante comunicazione scritta, entro 15 giorni, dall’avvenuto collaudo delle opere;
f) per le costruzioni di competenza federale (capoverso 1 lettera f), entro 30 giorni dalla notifica dell’Amministrazione federale, l’Ufficio comunica al competente ingegnere geometra revisore gli oggetti realizzati.
Il sistema di comunicazione tra l’ingegnere geometra e l’Ufficio dei registri competente avviene secondo le istruzioni emanate dall’Ufficio del catasto e dei riordini fondiari.
L’ingegnere geometra revisore e l’ingegnere geometra assuntore devono scambiarsi tempestivamente tutte le informazioni necessarie per la tenuta a giorno.
Nel caso di fondi confinanti appartenenti allo stesso proprietario a cavallo dei quali viene eretto un nuovo edificio, l’ingegnere geometra revisore, sentito l’Ufficio dei registri competente, raggruppa questi fondi o ne sposta i confini prima del relativo inserimento nella misurazione ufficiale.
L’obbligo di riunione delle quote di PPPO nasce allorché, a seguito di trapasso, il proprietario di singole quote diventa proprietario di altre quote della medesima PPPO o di diritti di sporgenza.
L’ingegnere geometra revisore notifica al proprietario il progetto di mutazione e gli assegna un termine di 15 giorni per le eventuali osservazioni; la notifica avviene per lettera raccomandata.
Se il proprietario non solleva obiezioni fondate entro detto termine, l’ingegnere geometra revisore allestisce il piano di mutazione e presenta la relativa istanza d’iscrizione all’Ufficio dei registri competente.
L’ingegnere geometra revisore consegna alla fine di ogni anno all’Ufficio il documento di gestione dei dati e il documento sulla sicurezza dei dati per la verifica della gestione dei dati.
La verifica della gestione delle altre componenti della misurazione ufficiale avviene a discrezione dell’Ufficio.
L’Ufficio emana le istruzioni per la gestione della misurazione ufficiale.
L’istanza d’iscrizione nel registro fondiario delle modifiche di confine dovute alla rettifica di contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi è presentata dall’ingegnere geometra revisore.
…
L’ingegnere geometra revisore e l’Ufficio sono competenti per la diffusione dei dati della misurazione ufficiale.
Il rilascio dell’estratto ai sensi dell’articolo 20 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 compete:
a) all’ingegnere geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe censuarie aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare);
b) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione in prima istanza e l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi;
c) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l’eventuale ingegnere geometra assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l’entrata in vigore della nuova misurazione ufficiale;
d) all’ingegnere geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate.
Nel caso di comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958.
L’ingegnere geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l’estratto entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
La forma e il contenuto dell’estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall’Ufficio.
L’accesso ai dati della misurazione ufficiale e la loro utilizzazione sono liberi.
…
Capitolo primo
La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:
a) Cantone:
– zone forestali: 30 per cento
– tutte le altre zone: 20 per cento
b) comune:
– tutte le zone: 20 per cento.
La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dall’ingegnere geometra assuntore e approvata dall’Ufficio.
Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l’importo di partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l’anticipo dei costi residui da ripartire fra i proprietari fondiari pubblici e privati.
L’incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del municipio.
Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all’articolo 68 capoverso 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:
a) comuni finanziariamente forti:
– Cantone: 30 per cento
– comune: 70 per cento
b) comuni finanziariamente medi:
– Cantone: 40 per cento
– comune: 60 per cento
c) comuni finanziariamente deboli:
– Cantone: 50 per cento
– comune: 50 per cento
Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite:
a) comuni finanziariamente forti:
– Cantone: 40 per cento
– comune: 60 per cento
b) comuni finanziariamente medi:
– Cantone: 50 per cento
– comune: 50 per cento
c) comuni finanziariamente deboli:
– Cantone: 60 per cento
– comune: 40 per cento
La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale.
La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni.
Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l’Ufficio può concedere acconti all’ingegnere geometra assuntore nei limiti dell’importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80 per cento dell’importo contrattuale.
Capitolo secondo
…
Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria.
L’ingegnere geometra revisore fattura i costi della tenuta a giorno e provvede all'incasso.
Se le fatture non vengono saldate, dopo un infruttuoso sollecito da parte dell’ingegnere geometra revisore spetta al comune esigere il pagamento della fattura. A questo scopo, il comune emana una decisione di fatturazione impugnabile.
Alla fine di ogni anno di tenuta a giorno l’ingegnere geometra revisore chiude i conti annuali e trasmette il riassunto dei costi raggruppati per comune o sezione all’Ufficio, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo.
L’Ufficio procede annualmente ad una verifica dei conti di tenuta a giorno ed allestisce un rapporto.
…
Il pagamento dell’ingegnere geometra revisore per altre spese di tenuta a giorno che esulano dal campo della tenuta a giorno permanente, quali la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici, la gestione della misurazione ufficiale o altre operazioni non direttamente fatturabili al committente, avviene unitamente al pagamento dei costi di tenuta a giorno permanente nell’ambito della procedura ordinaria.
Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo, l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali.
Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai comuni interessati.
La scala di sussidiamento delle spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 e dei punti di confine è la seguente:
a) 40 per cento, se il terreno si trova fuori zona edificabile;
b) 10 per cento, se il terreno si trova in zona edificabile.
Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria.
…
Le spese per l’archiviazione sono definite dall’apposito tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore e sono riconosciute nell’ambito della procedura ordinaria di pagamento dell’ingegnere geometra revisore.
L’archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni avviene presso l’ingegnere geometra revisore, il quale è responsabile della buona conservazione in locali asciutti e sicuri dal fuoco.
L’Ufficio fissa la somma e la durata della polizza di assicurazione.
Le componenti delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono i piani e i registri, questi ultimi costituiti da:
a) sommarione, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di particella;
b) catastrino, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il nome del proprietario;
c) registro fiscale, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di partita fiscale.
L’Ufficio emana le direttive sull’allestimento dei piani e dei registri.
…
Per la tenuta a giorno delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.
…
Per il rilascio di informazioni e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.
Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del comune.
L’introduzione dei confini delle servitù è possibile a partire dal 1° gennaio 2028 con il completamento del passaggio al nuovo modello di geodati.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
il regolamento della legge sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935;
il decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e provvisorie dell’11 novembre 2003;
il decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali del 22 dicembre 1954;
il decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la misurazione catastale ufficiale del 9 luglio 1952;
il regolamento e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche del 26 aprile 1963;
il n. 2 del titolo «VI. Disposizioni finali» della tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.
Il presente regolamento, unitamente all’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2006, 414.
Titolo modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Art. introdotto dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. introdotto dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2008, 235.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Titolo abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedenti modifiche: BU 2014, 517; BU 2016, 328.
Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Frase introduttiva modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Lett. modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 17.4.2019; in vigore dal 19.4.2019 - BU 2019, 144.
Titolo modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Titolo modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. abrogati dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Titolo abrogato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. abrogati dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517 e BU 2015, 1; precedente modifica: BU 2013, 514.
Art. introdotto dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517.
Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88.
Entrata in vigore: 13 ottobre 2006 - BU 2006, 414.
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