dell’8 novembre 2005 (stato 1° gennaio 2026)
visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,
Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell’articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l’impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.
I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall’economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.
La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:
a) assicurare l’acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale;
b) applicare e completare la legislazione federale in materia.
Le componenti della misurazione ufficiale sono definite nell’articolo 5 dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).
…
Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.
Nel caso di aggregazione di comuni, i comprensori di misurazione dei comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo comune.
L’ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare al giudice civile un’istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392–395 CC.
Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, gli adeguamenti particolari di interesse nazionale, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.
Il comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.
Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell’ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).
Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici.
Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:
a) estendere, se giustificato da un’esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l’accordo di programma pluriennale con la Confederazione;
c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
d) designare il servizio competente per l’insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante;
e) nominare i membri della Commissione di misurazione;
f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario;
h) designare il servizio competente che sottopone all’Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo;
i) prescrivere che, su richiesta delle parti interessate, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;
j) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.
1Il Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali sottostà alla direzione specialistica autonoma di un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.
2Il Servizio di vigilanza è competente per:
a) fissare la data d’esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 ONGeo;
c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all’Ufficio federale di topografia, ai sensi dell’articolo 21 dell’ONGeo;
d) sottoporre all’Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell’articolo 22 ONGeo;
e) presentare la domanda all’Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 lettera c ONGeo;
f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
h) emanare le istruzioni di servizio;
i) allestire il piano di base.
3Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall’OMU e nella presente legge.
La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all’ingegnere geometra, il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.
L’ingegnere geometra e il rispettivo sostituto sono autorizzati a firmare i documenti di mutazione e a rilasciare gli estratti autenticati e le valutazioni del comune per il quale sono stati nominati per i lavori di tenuta a giorno permanente.
È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.
La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell’ingegnere geometra.
La Commissione si occupa dell’evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze del deposito pubblico degli atti della misurazione ufficiale.
La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull’accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.
Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.
La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all’ingegnere geometra l’elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.
Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all’ingegnere geometra.
Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.
È istituita, ai sensi dell’articolo 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’elezione del Consiglio di Stato.
Oltre ai compiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la Commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell’articolo 3 lettera a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.
Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.
Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.
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Per l’assistenza nel rilevamento e nell’aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).
Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione (punti fissi).
Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
Sono riservate le normative del Codice penale.
Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione (punti fissi) deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all’ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.
Eventuali spese sono a carico dell’Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.
I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali.
Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall’ingegnere geometra assuntore.
L’accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:
a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura;
b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
A semplice richiesta dell’ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra di essi da rami e cespugli.
Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l’accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.
È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all’ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l’accertamento della proprietà.
Nel caso di confini territoriali comunali l’accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell’organo esecutivo degli enti pubblici interessati.
L’accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell’approvazione degli organi legislativi dei comuni interessati.
In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l’ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l’accertamento dei confini.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall’inge gnere geometra revisore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.
Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d’ufficio da parte dell’inge gnere geometra revisore.
Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade, i corsi d’acqua e i limiti di proprietà e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un comune non ne risulti notevolmente diminuita.
In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all’intenzione del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall’intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento.
Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause.
Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell’Ufficio federale dell’agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.
Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d’esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.
Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l’ingegnere geometra prende l’iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permute e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.
Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.
Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente Ufficio dei registri per la sua conservazione.
Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiarie irrazionali, l’ingegnere geometra procede d’ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.
Le proposte dell’ingegnere geometra di cui al capoverso 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione del deposito pubblico della misurazione ufficiale; cresciuto in giudicato, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente Ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.
Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l’ingegnere geometra assuntore è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.
Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile l’articolo 656 capoverso 2 CC.
Terminata la demarcazione dei confini l’ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al Servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.
Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l’esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente.
Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l’articolo 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell’avviso di deposito pubblico ai sensi dell’OMU.
La pubblicazione degli atti avviene in forma elettronica secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze del deposito pubblico che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate all’ingegnere geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.
Capitolo primo
Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d’attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.
Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 2b LRPT.
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Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) rispettivamente della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.
Il Cantone stipula un contratto d’appalto con l’aggiudicatario dei lavori di misurazione.
Capitolo secondo
L’esecuzione del primo rilevamento, del rinnovamento, degli adeguamenti particolari di interesse nazionale e della tenuta a giorno periodica è stabilita nei programmi di misurazione concordati con la Confederazione.
La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del Servizio di vigilanza. L’esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni nei casi stabiliti dal regolamento.
Le zone di spostamento di terreno permanente ai sensi dell’articolo 660a CC sono definite dalla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017.
Terminata l’esecuzione dei lavori gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al Servizio di vigilanza per la verifica tecnica.
Dopo l’approvazione dei lavori l’ingegnere geometra assuntore trasmette tempestivamente i dati e i documenti previsti dal regolamento all’Ufficio del registro fondiario competente.
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Capitolo terzo
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Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.
Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno permanente.
Capitolo quarto
Il comune nomina l’ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l’ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.
La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.
La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.
Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell’ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.
Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore.
Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.
Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell’ingegnere geometra revisore.
Il Consiglio di Stato su preavviso dell’autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l’ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.
La nomina dell’ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.
Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell’ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.
Il Servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.
Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l’Ufficio dei registri e l’ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.
Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell’ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.
Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento.
La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante l’esecuzione dei lavori di misurazione e di raggruppamento terreni viene eseguita dall’ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.
L’ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all’ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al capoverso 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.
Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l’ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.
È istituito l’obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell’ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Contro la decisione dell’ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall’intimazione.
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Il Servizio di vigilanza è l’autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 dell’ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale del 24 agosto 2023 (OMU-DDPS).
Le disposizioni d’esecuzione sono definite per regolamento.
L’ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del capitolo 5 OMU e della sezione 4 OMU-DDPS.
Nell’ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l’ingegnere geometra revisore ripristina d’ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l’autore del danno.
Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.
Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettificate d’ufficio dall’ingegnere geometra revisore previa autorizzazione del Servizio di vigilanza.
L’ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all’ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa.
L’iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l’esecuzione del deposito pubblico di cui agli articoli 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati.
Si prescinde dall’esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati.
Le spese dell’ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione.
…
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Il Servizio di vigilanza decide in merito all’accesso e all’utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.
2…
3…
Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.
Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l’ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti.
Per l’ammontare degli emolumenti per l’autenticazione di estratti è applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
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Capitolo primo
La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:
Cantone: – al massimo del 30 per cento, per le zone forestali
– al massimo del 20 per cento, per tutte le altre zone
Comune: al massimo del 20 per cento.
Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i comuni limitrofi.
I comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.
I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.
Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
Le spese d’esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni.
Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60 per cento della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei comuni.
Le spese per lavori di adeguamento particolare di interesse nazionale straordinariamente importante, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.
Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.
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Capitolo secondo
Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.
Nel caso di oggetti realizzati, in conformità della legge edilizia, da oltre dieci anni e non segnalati con il sistema di comunicazione, le spese di tenuta a giorno sono a carico del comune.
Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.
Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati riguardanti la nomenclatura, gli spostamenti di terreno permanenti, gli indirizzi degli edifici e le suddivisioni tecniche e amministrative sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40 per cento. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
1Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale e dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del comune nella misura del 50 per cento ciascuno.
Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
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Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.
Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10 per cento al 40 per cento. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.
Capitolo terzo
Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del comune nella misura dell’80 per cento e del Cantone nella misura del 20 per cento.
È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
…
La spesa per il rilascio di informazioni sui dati della misurazione ufficiale a terzi da parte dell’ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.
È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.
Le decisioni emanate in virtù degli articoli 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all’articolo 80 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell’ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.
…
Il comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale ancora in vigore, allestiti secondo il diritto previgente.
Il Servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.
Esso può delegare il compito a terzi.
I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.
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Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l’approvazione cantonale, all’ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.
Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.
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Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate. Se le spese non possono essere addebitate a chi le ha causate, esse sono a carico del proprietario del fondo.
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Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l’indennità cantonale, sono a carico del comune.
Le spese di cui al capoverso 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20 per cento del costo complessivo, ad eccezione delle spese d’archiviazione che sono interamente a carico del comune.
Per il rilascio di informazioni e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del titolo IX e l’articolo 78.
Il passaggio al nuovo modello di geodati della misurazione ufficiale deve essere completato entro il 31 dicembre 2027. Fino a tale data restano in vigore gli ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione.
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
– la legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;
– gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo concernente l’esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995;
– il decreto legislativo concernente l’approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
– il decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d’aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni comuni del 12 settembre 1978.
La presente legge, unitamente all’allegato, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicata nel BU 2006, 1.
Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014, 483.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Lett. introdotta dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Titolo abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2014, 483.
Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013, 481; BU 2014, 483.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedenti modifiche: BU 2013, 540; BU 2014, 483.
Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.
Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.
Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.
Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.
Art. introdotto dalla L 18.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 407.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Capitolo modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. abrogato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74.
Art. modificato dalla L 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 74; precedente modifica: BU 2013, 540.
Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.
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