(del 12 marzo 1997)
visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,
È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.
Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.
La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.
…
Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.
Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
…
Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).
Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).
L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.
Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.
Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.
Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.
Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260.
Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.
Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.
Approvazione federale: 21 maggio 1997.
Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.
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