(dell’8 marzo 1995)
visti il messaggio 10 novembre 1993 n. 4181 del Consiglio di Stato e il rapporto 22 febbraio 1995 n. 4181 R della Commissione speciale per la revisione del Codice di procedura penale;
richiamata la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991;
La legge ha per scopo:
a) di assicurare alle vittime la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine;
b) di predisporre una procedura per l’indennizzo e/o la riparazione morale a favore delle vittime;
c) di garantire l’esenzione delle spese processuali per i procedimenti di cui alla lett. a) e b);
d) di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti;
e) di assicurare il sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’adeguata cura dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.
La protezione delle vittime e la tutela dei loro diritti nell’ambito del procedimento penale sono salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’applicazione della LAV e emana le norme necessarie per l’applicazione diretta.
Spetta in particolare al Consiglio di Stato:
a) promuovere la formazione specifica delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime;
b) predisporre e sostenere le campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e d’informazione;
c) coordinare e favorire la collaborazione fra autorità e servizi pubblici e enti privati;
d) ...
e) concludere con altri Cantoni accordi sull’eventuale ripartizione dei compiti e delle spese derivanti dall’applicazione della normativa federale o chiederne il rimborso ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LAV.
Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime quale organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.
La polizia cantonale esercita i compiti stabiliti dall’art. 8 cpv. 1 e 2 LAV e provvede all’adeguata formazione degli agenti sull’aiuto alle vittime di reati.
Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi traumatici.
Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.
La domanda di indennizzo e/o riparazione morale va presentata dalla vittima all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.
Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.
Il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro.
Il sussidio è concesso tramite un contributo fisso stabilito a preventivo fino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.
La decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda d’indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 1996, 215.
Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica: BU 2008, 517.
Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.
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