(del 20 aprile 2010)
visto il messaggio 21 gennaio 2009 n. 6165 del Consiglio di Stato,
visto il rapporto 31 marzo 2010 n. 6165 R della Commissione della legislazione,
La presente legge è applicabile alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.
La procedura davanti all’autorità amministrativa e alle autorità giudiziarie è retta dal codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.
Restano riservate le disposizioni previste dalla legislazione federale o da leggi speciali.
Al condannato è applicata, per l’emanazione del decreto d’accusa, una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 2000.--; le spese cagionate dal procedimento vengono addossate conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.
Il codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP) si applica alla prescrizione dell’azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.
È pure applicabile l’art. 107 CP concernente il lavoro di pubblica utilità.
L’autorità amministrativa che ha emanato il decreto d’accusa fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.
L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e prorogare i termini.
In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe.
L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all’opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale.
L’autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.
Se il contravventore appare solvibile, essa procede all’incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
La multa di cui non è possibile l’incasso è commutata in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità dall’autorità amministrativa che l’ha emanata.
Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CP.
Se l’autorità amministrativa emana un atto di accusa, la commutazione è decisa dal giudice dell’applicazione della pena, la cui decisione è impugnabile mediante reclamo davanti alla Corte di appello e di revisione penale.
Il Consiglio di Stato può, se circostanze eccezionali lo giustificano, condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudicato, le tasse e le spese.
La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
Le autorità amministrative cantonali competenti per il perseguimento delle contravvenzioni sono legittimate a ricorrere nelle procedure di loro competenza.
Davanti alle autorità penali delle contravvenzioni l’imputato può farsi rappresentare da un patrocinatore non iscritto nel registro cantonale o all’albo pubblico secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
Pubblicata nel BU 2010, 253.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 253.
Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 489.
Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366.
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