del 24 settembre 2013 (stato 1° giugno 2025)
visto il messaggio 23 maggio 2012 n. 6645 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 4 settembre 2013 n. 6645R della Commissione della legislazione,
La presente legge si applica ai procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, di enti cantonali e comunali autonomi, come pure di istanze ed organismi indipendenti dall’amministrazione cantonale che statuiscono nell’adempimento di un compito di diritto pubblico ad essi affidato dal Cantone.
Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi.
Le disposizioni del titolo II della legge non si applicano nella prima istanza dei procedimenti amministrativi che, per loro natura, sono definibili senza forme scritte con decisioni immediatamente esecutive.
Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico e concernenti:
a) la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
b) l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
c) la reiezione o la dichiarazione d’inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.
Sono decisioni anche quelle in materia di esecuzione, le decisioni incidentali e pregiudiziali, le decisioni su opposizione e su reclamo, le decisioni su ricorso e le decisioni in materia di interpretazione, di rettifica e di revisione.
Sono parti le persone i cui diritti od obblighi possono essere toccati dalla decisione o le altre persone, le organizzazioni e le autorità a cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
Salvo esplicita disposizione di legge, il denunciante non ha qualità di parte.
La competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti.
Prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio la propria competenza.
L’autorità incompetente trasmette d’ufficio gli atti a quella competente, sia essa cantonale o federale, e ne dà comunicazione all’istante o ricorrente.
I termini si ritengono rispettati se lo furono con le insinuazioni all’autorità incompetente.
Se la competenza è dubbia oppure se più autorità cantonali e federali sono adite contemporaneamente, prima di decidere sulla competenza si procede ad uno scambio di opinioni.
I conflitti di competenza fra il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo sono decisi dal Gran Consiglio.
Quelli fra autorità amministrative cantonali inferiori tra loro oppure tra queste e autorità comunali o di enti pubblici analoghi, dal Consiglio di Stato.
Quelli fra autorità amministrative cantonali e autorità di istituti cantonali autonomi o di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, dal Tribunale cantonale amministrativo.
Quelli fra autorità giudiziarie civili o penali e autorità amministrative, dal Tribunale di appello.
Pretese di risarcimento di privati contro il Cantone, i Comuni o altri enti di diritto pubblico, contro i funzionari e gli impiegati degli stessi, così come contro i titolari di concessioni, autorizzazioni e patenti pubbliche, sono devolute al giudice civile.
Insorgendo pregiudiziali di natura civile o penale, l’autorità amministrativa giudicante può sospendere il proprio giudizio e rinviare l’interessato al competente foro giudiziario assegnandogli, ove occorra, un termine per promuovere l’azione.
Gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.
Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti scritti.
Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la presentazione degli allegati per via elettronica e può limitare questa possibilità ai procedimenti davanti a determinate autorità.
Le parti che presentano conclusioni in un procedimento devono sempre comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede.
Le parti possono anche indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. In questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti forniscano ulteriori indicazioni.
Le parti con domicilio o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.
Istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all’interessato con l’invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.
Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorre a partire dal giorno successivo.
Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.
Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.
I termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. La domanda dev’essere presentata prima della scadenza.
I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.
La domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
L’autorità decide senza contraddittorio.
I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’autorità non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
I termini di impugnazione e di pubblicazione sono prorogati di conseguenza.
I capoversi 1 e 2 non si applicano nelle procedure provvisionali.
Rimangono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
L’autorità notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato, mediante invio postale semplice o raccomandato.
Quando l’autorità lo ritiene opportuno o se un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, la notificazione è fatta per mezzo di un usciere di qualunque autorità o di un agente della polizia cantonale o comunale.
La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni.
La notificazione è pure considerata avvenuta:
a) in caso di invio postale raccomandato non ritirato dal destinatario o da un terzo autorizzato, il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
b) in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario o un terzo autorizzato rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto.
La notificazione di atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni devono essere munite di una firma elettronica riconosciuta.
Il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la notificazione per via elettronica.
L’autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione nel Foglio ufficiale:
a) alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile;
b) alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la parte, in violazione dell’articolo 11 capoverso 3, non abbia designato un recapito in Svizzera;
c) in una causa con più di venti parti;
d) in una causa nella quale le parti non possono essere determinate tutte senza oneri particolarmente eccessivi.
La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio.
Le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato. Rimangono riservati i casi dove le parti sono tenute ad agire personalmente.
Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico possono farsi rappresentare da un loro dipendente.
La mancata comparsa viene scusata per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile, attività parlamentare o altri motivi gravi.
Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l’autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d’ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d’ufficio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011.
Se una parte non compare, l’autorità ripete la citazione con l’avvertenza che, nel caso di mancata comparsa alla seconda udienza, il procedimento continuerà il suo corso.
L’omissione di un atto processuale non comporta, salvo contraria disposizione di legge, la sospensione del procedimento.
In ogni stadio del procedimento, l’autorità può far luogo ad un esperimento di conciliazione.
D’intesa con le parti, l’autorità può anche sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto di una transazione. Questo accordo deve includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e deve indicare il modo di ripartizione delle spese.
La transazione conclusa davanti all’autorità ha forza di decisione.
Il Consiglio di Stato può definire per regolamento le materie dove la conciliazione è obbligatoria e ne stabilisce le modalità.
L’autorità, d’ufficio o su richiesta di parte, può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare allorquando la decisione da prendere dipende dall’esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante.
L’autorità amministrativa accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti e valuta le prove secondo libero convincimento.
Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti all’autorità amministrativa di ogni grado deve essere tenuto verbale.
Le autorità amministrative e giudiziarie sono tenute, su richiesta e a titolo gratuito, a prestarsi assistenza, trasmettendo le informazioni e gli atti necessari, riservate le disposizioni speciali in materia di tutela del segreto e di protezione dei dati.
Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:
a) in un procedimento da esse proposto;
b) in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c) in quanto un’altra legge speciale imponga loro obblighi più estesi di informazione o di rivelazione.
L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contratti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge federale del 23 giugno 2000 sugli avvocati.
L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a) e b) del primo capoverso, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
L’autorità può affidare l’assunzione delle prove ad uno dei suoi membri, ad un suo dipendente o anche ad una persona ad essa estranea espressamente incaricata.
Le parti hanno il diritto di partecipare all’assunzione delle prove. Se l’assunzione rischia di pregiudicare interessi degni di protezione pubblici o privati, l’autorità prende i provvedimenti necessari a loro tutela.
Se la prova dev’essere assunta fuori Cantone, si procede per rogatoria. Eccezionalmente, l’autorità può trasferirsi in un Cantone per esperire una prova o per assistervi, in quanto ciò sia compatibile con le leggi di quel Cantone. In questi casi, la prova può essere assunta in assenza delle parti.
L’autorità si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a) documenti;
b) informazioni delle parti;
c) informazioni di terzi;
d) sopralluoghi;
e) perizie.
Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti con i mezzi di prova di cui al capoverso 1, le autorità cantonali possono procedere, d’ufficio o su richiesta, all’audizione di testi.
L’autorità prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l’interesse all’accertamento della verità prevale.
Per il rifiuto di cooperare delle parti, il rifiuto di cooperare dei terzi, l’esame testimoniale e l’allestimento dei verbali si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 163-164, 165-167, 169-176 e 235 del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).
L’autorità applica il diritto d’ufficio.
Chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l’autorità un aggravio eccessivo.
Se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti, l’autorità può trasmettere gli atti ufficiali per consultazione alle parti o ai loro patrocinatori.
Per il rilascio di copie e la trasmissione degli atti, l’autorità può prelevare una tassa. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la tariffa.
La consultazione degli atti gestiti unicamente su supporto elettronico avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Stato.
Il diritto di esaminare gli atti può essere negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso. Il rifiuto deve essere motivato e annotato agli atti.
L’atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l’autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.
Le parti hanno il diritto di essere sentite.
Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.
L’autorità sente le parti prima di adottare una decisione.
Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare:
a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo;
c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d) una misura d’esecuzione.
L’autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza, vi è pericolo nell’indugio o se un’audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun’altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite.
Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare l’istanza o il progetto di decisione senza motivazione nel Foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione l’istanza o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.
Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.
L’autorità amministrativa adotta, d’ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali.
Per il Tribunale cantonale amministrativo la decisione è adottata dal presidente o dal giudice delegato. Per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente.
La concessione delle misure provvisionali può essere subordinata alla prestazione di una garanzia.
Le decisioni provvisionali sono immediatamente esecutive. Esse sono suscettibili di ricorso se la vertenza è impugnabile nel merito.
Se la parte contro la quale è stata pronunciata la misura provvisionale ne subisce un pregiudizio, essa può chiedere alla controparte il risarcimento del danno quando ricorrono gli estremi degli articoli 41 e seguenti del Codice delle obbligazioni.
L’azione di risarcimento si propone al giudice civile e si prescrive in un anno dalla decadenza della provvisionale.
Decaduta la misura provvisionale e ove sia stata prestata una garanzia, l’autorità giudicante assegna all’interessato un termine perentorio per proporre l’eventuale azione di risarcimento.
Trascorso infruttuoso tale termine, la garanzia viene restituita.
Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con un unico effetto per tutte.
Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti. Sono eccettuate le impugnazioni.
Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti od obblighi che si fondano su fatti o atti giuridici comuni.
Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.
I litisconsorzi possono designare un rappresentante comune. In caso contrario, le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.
In caso di decesso di una parte o in un altro caso di successione a titolo universale, il successore subentra alla parte nel procedimento.
Se l’oggetto della causa è alienato durante il procedimento, l’acquirente può subentrare nel procedimento al posto dell’alienante.
La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese già maturate.
Se non vi è alienazione dell’oggetto di causa, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte.
L’autorità giudicante può ordinare d’ufficio o su istanza di parte la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all’esito del procedimento.
Il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile.
L’intervento in causa è escluso.
Ogni decisione dev’essere motivata per iscritto e deve indicare il rimedio giuridico.
L’indicazione del rimedio deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.
Se la decisione è interamente conforme alle domande delle parti, la motivazione può essere ridotta all’essenziale.
L’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo varia:
a) da 100 a 5’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario;
b) da 100 a 30’000 franchi nei procedimenti amministrativi di carattere pecuniario.
Salvo diversa disposizione, la condanna nelle spese contro più persone si intende solidalmente fra di loro.
L’autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
L’anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l’anticipo.
Qualora l’istruzione del procedimento nell’interesse di un privato comporti spese considerevoli, la relativa prova può essere fatta dipendere dalla prestazione di un congruo anticipo.
Agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico non vengono addossate spese processuali. Rimangono riservate le procedure in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.
Le indennità ai testi e ai periti sono quelle previste dalla legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010.
Le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia. Le parti possono presentare una nota delle loro spese.
Gli enti pubblici e gli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico che dispongono di un servizio giuridico non hanno diritto a un’indennità per ripetibili. Rimangono riservate le procedure particolarmente complesse e quelle in cui agiscono a tutela dei loro interessi pecuniari.
L’articolo 47 capoverso 2 si applica per analogia.
Le persone a cui spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi:
a) se hanno un interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
b) se hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
c) se sono o sono stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;
d) se sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore;
e) se possono avere una prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.
La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione deve darne immediata comunicazione all’autorità superiore o all’autorità collegiale di cui è membro, indicandone le ragioni, e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.
La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona deve presentare un’istanza motivata all’autorità superiore o all’autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione.
La domanda viene comunicata all’interessato e alla controparte per le osservazioni.
Se il motivo di ricusazione è contestato, decide l’autorità superiore o, trattandosi di un membro di un’autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato.
Se è ricusato l’intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo. Nel caso di ricusa di quest’ultimo o della maggioranza dei suoi giudici, decide l’intero Tribunale di appello senza la presenza dei giudici ricusati.
In caso di ricusa in blocco o della maggioranza dei loro membri, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo possono statuire essi stessi su domande di ricusazione manifestamente irricevibili o prive di qualsiasi fondamento.
La decisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è emanata da un’autorità cantonale di ultima istanza.
Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione.
Le misure probatorie non ripetibili possono nondimeno essere prese in considerazione dall’autorità a cui compete la decisione.
Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.
Chiunque, durante il procedimento, offende le convenienze o turba l’andamento della causa, è punito con l’ammonimento o con una multa disciplinare fino a 500 franchi. L’autorità può inoltre ordinarne l’allontanamento.
In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con una multa disciplinare fino a 500 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1’000 franchi.
Il provvedimento disciplinare è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non è adottato da un’autorità cantonale d’ultima istanza.
L’autorità amministrativa esegue le proprie decisioni.
L’esecuzione delle decisioni dell’autorità di ricorso è devoluta alla istanza che ha preso il provvedimento impugnato.
L’esecuzione forzata avviene:
a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell’11 aprile 1889;
b) mediante esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato;
c) mediante coercizione diretta nei confronti dell’obbligato; a tale scopo può essere chiesto l’intervento della polizia comunale e, in via sussidiaria, della polizia cantonale.
Restano riservate le sanzioni del Codice penale per disobbedienza a decisione dell’autorità.
L’esecuzione d’ufficio e l’impiego della forza devono essere preceduti, salvo casi urgenti, da una diffida inappellabile ad adempiere entro breve termine.
La decisione di esecuzione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.
Contro le decisioni cresciute in giudicato di un’autorità di ricorso è dato il rimedio della revisione:
a) se la parte dimostra che l’autorità non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni;
b) se la parte adduce fatti o mezzi di prova nuovi e rilevanti, che non ha potuto allegare, senza sua colpa, nella precedente procedura;
c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante; non occorre che sia stata pronunciata una condanna penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
d) se la parte prova che l’autorità ha violato le norme sulla ricusazione.
L’istanza di revisione dev’essere proposta all’autorità di ricorso entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dall’intimazione della decisione.
Dopo dieci anni dalla notifica della decisione, la revisione può essere richiesta soltanto in virtù dell’articolo 57 lettera c).
L’istanza di revisione deve indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso di una nuova decisione del ricorso.
Se non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, l’istanza è comunicata alla controparte alla quale viene assegnato un congruo termine per la risposta.
Il termine per la presentazione degli allegati di replica e di duplica è di 15 giorni, a decorrere dall’intimazione dell’atto.
Un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.
Durante la procedura di revisione, il presidente dell’autorità adita o il giudice delegato possono sospendere l’esecuzione della decisione impugnata o ordinare altre misure cautelari.
Se l’autorità ammette l’istanza di revisione, annulla la decisione precedente e pronuncia nuovamente sul merito.
L’annullamento di una decisione di rinvio determina la nullità di quella che fu pronunciata dall’autorità inferiore a seguito del rinvio.
Il giudizio di revisione è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima istanza.
Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, l’autorità, su richiesta scritta di una delle parti, lo interpreta o lo rettifica. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspicate.
L’articolo 59 capoversi 2-4 e l’articolo 60 sono applicabili per analogia.
La decisione interpretata o rettificata è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto se non emana da un’autorità cantonale d’ultima istanza.
L’autorità può correggere in ogni momento gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale della motivazione.
La domanda intesa ad accertare l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti od obblighi può essere proposta all’autorità di prima istanza competente nel merito da chi giustifichi un interesse degno di protezione. In particolare, l’istanza può concernere l’accertamento della nullità di un atto amministrativo.
La decisione di accertamento è impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.
Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fondandosi legittimamente su una decisione di accertamento.
Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’autorità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico e che toccano diritti od obblighi:
a) ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti;
b) elimini le conseguenze di atti materiali illeciti;
c) accerti l’illiceità di atti materiali.
L’autorità si pronuncia mediante decisione formale, impugnabile con i rimedi ordinari di diritto.
Capitolo primo
Ha diritto di ricorrere chi:
a) ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, e;
b) è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, e
c) ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità a cui una legge speciale riconosce tale diritto.
Le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza e le domande di ricusa sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente.
Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se:
a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
b) l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 2 o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
Sono riservate le disposizioni previste da leggi speciali.
Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda indebitamente l’emanazione di una decisione impugnabile.
Il ricorso dev’essere presentato per iscritto all’autorità di ricorso entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
Il termine per l’impugnazione delle misure provvisionali è di 15 giorni.
Sono riservati i termini previsti da altre leggi.
Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni momento.
Il ricorrente può far valere:
a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
c) l’inadeguatezza.
La censura di inadeguatezza è ammissibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.
Il ricorso, in tante copie quante sono le parti, più una per l’autorità di ricorso, deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.
Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questo caso, con specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell’autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.
L’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l’istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati.
Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità di ricorso lo intima all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegna loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. Entro lo stesso termine, l’autorità inferiore deve produrre l’incarto completo.
La risposta dev’essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l’atto di ricorso.
Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta si estingue.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa all’autorità di ricorso.
L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta.
Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata all’autorità di ricorso, e decide sulle spese.
L’autorità di ricorso esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto.
L’autorità di ricorso intima la risposta al ricorrente e gli assegna un congruo termine per la replica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza.
L’autorità di ricorso intima la replica all’autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e agli eventuali altri interessati e assegna loro un congruo termine per la duplica, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza.
Se la replica o la duplica non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il relativo diritto si estingue.
L’autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
Quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
L’autorità di ricorso può ordinare la disgiunzione delle procedure in ogni momento, quando lo reputa necessario e segnatamente quando la loro trattazione congiunta potrebbe complicarne lo svolgimento.
In caso di assunzione di prove, deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta.
In ogni stadio del procedimento, l’autorità di ricorso può convocare le parti ad un’udienza d’istruzione e ordinare un dibattimento.
Le autorità di ricorso procedono alla pubblicazione delle loro decisioni cresciute in giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
Capitolo secondo
Il ricorso al Consiglio di Stato è ammissibile contro:
a) le decisioni della autorità comunali, patriziali, consortili e parrocchiali, se la legge non prevede il ricorso ad altra autorità;
b) le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria dello Stato, delle istanze subordinate e di commissioni speciali come pure di organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altra autorità di ricorso.
L’istruzione del ricorso e l’assunzione delle prove sono affidate dal Consiglio di Stato ad un servizio ad esso direttamente subordinato. Il Consiglio di Stato stabilisce le eccezioni.
Il ricorso non dev’essere trattato dal funzionario che ha istruito il procedimento di prima istanza.
Le udienze d’istruzione non sono pubbliche.
Il Consigliere di Stato, contro il cui Dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio di Stato.
Se il Consiglio di Stato annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito o rinvia gli atti all’istanza inferiore per una nuova decisione.
Il Consiglio di Stato può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.
Se il Consiglio di Stato intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
Capitolo terzo
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro:
a) le decisioni del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un’altra autorità di ricorso;
b) le decisioni di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge;
c) le decisioni di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge;
d) le decisioni del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge;
e) altre decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge.
L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del giudice delegato.
Se il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione impugnata, esso decide nel merito.
Il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all’istanza inferiore, segnatamente nei casi in cui quest’ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura.
I motivi della sentenza di rinvio devono essere posti a fondamento della nuova decisione.
Il Tribunale cantonale amministrativo può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a pregiudizio di una parte.
Se il Tribunale cantonale amministrativo intende modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte, deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
Le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo sono immediatamente esecutive.
Le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete.
Se vi è motivo di temere un pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se l’interesse di un partecipante al procedimento lo giustifica, il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.
Capitolo quarto
Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica l’assunzione o la nomina di un dipendente illegittima, esso lo accerta nella propria sentenza; di conseguenza l’assunzione o la nomina vengono annullate e gli atti sono rinviati all’autorità di nomina per una nuova decisione.
Il ricorso contro una decisione di assunzione o di nomina non ha effetto sospensivo.
I motivi di ricorso sono, a titolo esaustivo, i seguenti: manifesto mancato rispetto delle condizioni formali o sostanziali del bando di concorso o estromissione del ricorrente per motivi discriminatori legati segnatamente al sesso, allo stato civile o alla sua origine.
Il Tribunale cantonale amministrativo non può obbligare l’autorità competente ad assumere o nominare un candidato escluso.
In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d’impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata.
Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento disciplinare o la disdetta o la mancata conferma ingiustificati, esso lo accerta nella propria sentenza.
Secondo la procedura come istanza unica, il Tribunale cantonale amministrativo stabilisce la relativa indennità sia che l’autorità competente non intenda più riassumere il funzionario o egli non intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.
Se il Tribunale cantonale amministrativo giudica ingiustificata un’altra misura disciplinare, la annulla e può sostituirla con un provvedimento meno grave.
Il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato o un altro ente pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall’atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgono da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato o un Comune o un ente cantonale autonomo o un organismo indipendente incaricato di compiti di diritto pubblico è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
La petizione dev’essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il giudice, nella forma prevista dall’articolo 221 CPC.
Al convenuto viene assegnato un congruo termine per la risposta, la quale deve essere stesa nella forma prevista dall’articolo 222 CPC.
La risposta viene notificata all’attore, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.
In questo caso, la replica viene notificata al convenuto, che può presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.
In casi eccezionali e per giustificati motivi, il Tribunale cantonale amministrativo può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.
Il Tribunale cantonale amministrativo può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
In ogni stadio del procedimento, il Tribunale cantonale amministrativo può convocare le parti a un’udienza d’istruzione e ordinare un dibattimento.
Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza.
Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all’autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 e le altre leggi speciali.
La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all’autorità amministrativa.
Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il termine di 30 giorni, al Tribunale di appello.
Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti. In tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell’autorità di ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione.
Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.
Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell’opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa. Alle parti dev’essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.
Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Il ricorso al Gran Consiglio è dato nei casi previsti dalla legge.
Le norme generali di procedura previste dalla presente legge sono applicabili anche ai ricorsi al Gran Consiglio, in quanto le leggi speciali non dispongano altrimenti.
Hanno diritto di ricorrere le persone e le autorità che:
a) hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o sono state private della possibilità di farlo, e;
b) sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata, e;
c) hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa.
Sono riservate le condizioni previste da altre leggi.
Il ricorso dev’essere presentato per iscritto entro 30 giorni dall’intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata.
Sono riservati i termini previsti da leggi speciali.
Il ricorso per ritardata o denegata giustizia può essere interposto in ogni momento.
Il ricorrente può far valere:
a) la violazione del diritto, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b) l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
c) l’inadeguatezza.
Il ricorso, in tanti esemplari quante sono le parti, più una per il Gran Consiglio, deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
Il ricorso può addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova. Non sono ammesse nuove domande.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria della Commissione competente secondo l’articolo 108, adottata d’ufficio o ad istanza di parte.
Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, i servizi del Gran Consiglio lo intimano all’autorità che ha pronunciato la decisione impugnata, alle controparti e ad eventuali altri interessati ed assegnano loro un congruo termine per la risposta, comminando contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza. Entro lo stesso termine, l’autorità inferiore deve produrre l’incarto completo.
La risposta dev’essere stesa nella forma e con il contenuto previsti per l’atto di ricorso.
Se la risposta non viene presentata nel termine fissato dall’autorità o da questa prorogato, il diritto alla risposta è perento.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa al Gran Consiglio.
L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta.
Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata al Gran Consiglio, e decide sulle spese.
Il Gran Consiglio esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.
Il Gran Consiglio designa la Commissione competente per l’istruzione del ricorso e per il rapporto.
Le prove vengono assunte dalla Commissione o da una sua delegazione.
La risposta al ricorso viene intimata al ricorrente, che può presentare un allegato di replica entro un termine di 15 giorni.
In questo caso, la replica viene intimata all’autorità che ha pronunciato la decisione, alle controparti e ad eventuali altri interessati, che possono presentare un allegato di duplica entro un termine di 15 giorni.
In casi eccezionali e per giustificati motivi, la Commissione competente può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o fissare un termine superiore a 15 giorni.
Il termine per l’inoltro della replica e della duplica è pari al termine di ricorso se, in virtù di una legge speciale, questo termine è inferiore a 15 giorni.
La Commissione competente può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di scritti.
La decisione del Gran Consiglio è intimata a cura dei servizi del Gran Consiglio ed è accompagnata dal rapporto o dai rapporti commissionali. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio ufficiale.
I servizi del Gran Consiglio, a richiesta delle parti, comunicano in seguito il verbale della seduta del Gran Consiglio.
Contro la decisione del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nei casi previsti dalla legge.
La modifica del diritto vigente è disciplinata negli allegati I e II.
La presente legge si applica alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Alle procedure di ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata emanata dopo la sua entrata in vigore.
Riservata la norma dell’articolo 113, la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è abrogata.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi e il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.
L’entrata in vigore degli articoli 10 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 2, 18 e 32 capoverso 4 viene differita e sarà fissata successivamente.
Pubblicata nel BU 2013, 453.
Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1.
Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1.
Cpv. in vigore dal 1.1.2022 - BU 2013, 453 e BU 2021, 342.
Art. in vigore dal 1.1.2022 - BU 2013, 453 e BU 2021, 342.
Cpv. in vigore dal 1.2.2024 - BU 2013, 453 e BU 2024, 1.
Art. modificato dalla L 24.2.2025; in vigore dal 1.6.2025 - BU 2025, 96; precedente modifica: BU 2020, 319.
Entrata in vigore: 1° marzo 2014 - BU 2013, 453.
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