(del 18 giugno 2015)
L’assemblea generale ordinaria dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015, richiamata la Legge sul notariato (LN) del 26 novembre 2013, il Regolamento sul notariato (RN) del 25 marzo 2015 e lo Statuto dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino (SN) di data odierna, emana le seguenti norme deontologiche:
Il presente codice contempla una serie di norme deontologiche che servono a precisare e a interpretare i doveri e gli obblighi professionali stabiliti dal diritto cantonale e dallo statuto, come pure a regolare l’attività e il comportamento dei notai.
L’attività notarile è disciplinata dalla legge e dal regolamento sul notariato, dallo statuto, dalle presenti norme, dalle direttive del Consiglio dell’Ordine, dagli usi e dalle consuetudini della professione, purché abbiano una valenza generalmente riconosciuta.
Il notaio deve esercitare la professione in modo autonomo e sotto la propria responsabilità.
Il notaio deve comportarsi in modo tale da meritare la piena fiducia da parte del pubblico e dell’autorità.
Il notaio esegue i compiti affidatigli in modo imparziale, secondo scienza e coscienza e con sollecitudine.
Il notaio formula gli atti pubblici in modo chiaro e veritiero.
Al notaio è vietata qualsiasi forma di pubblicità, come pure l’accaparramento di clientela, in particolare la concessione di provvigioni o di altre prestazioni per l’ottenimento degli incarichi.
Le insegne e ogni altra presentazione dello studio devono avere dimensioni modeste e aspetto dignitoso.
L’annuncio per l’apertura o il trasferimento dello studio deve limitarsi allo stretto necessario.
Le iscrizioni in elenchi telefonici, annuari e simili possono apparire solo a caratteri normali, senza particolare risalto.
Il notaio mantiene un atteggiamento dignitoso verso i magistrati e le autorità.
Il notaio è tenuto senza limiti di tempo e nei confronti di tutti al segreto professionale su quanto è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio del suo ministero, nell’espletazione delle attività connesse e sugli affari conclusi con il suo intervento.
Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.
Il fatto di essere liberato dal segreto professionale non obbliga il notaio a divulgare quanto a sua conoscenza.
0 Il notaio custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati e deve provvedere con la massima sollecitudine al pagamento delle tasse e delle imposte anticipategli dai clienti, nonché ai pagamenti a terzi di cui sia stato incaricato previo deposito, restituendo le cose fungibili alla prima richiesta, riservati i diritti di compensazione e di ritenzione previsti dalla legge.
1 Il notaio riceve di regola nel proprio studio.
2 Il notaio cura specialmente l’informazione alle parti sulla natura, il contenuto e la portata giuridica dell’atto, fornendo ogni necessaria spiegazione.
3 Il notaio mantiene una perfetta equidistanza tra le parti, indipendentemente da chi lo remuneri o da chi gli abbia conferito l’incarico.
4 Il notaio dispone affinché venga designato un depositario dei suoi rogiti in caso di cessazione dell’attività, salvaguardando il segreto professionale e gli interessi delle parti in caso di decesso.
5 Riservate le regole sul segreto professionale, il notaio che assume un incarico già affidato ad altro collega informa il suo predecessore, nella misura in cui sia necessario per stabilire delle relazioni chiare e cerca di favorire la liquidazione della parcella notarile del collega.
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Accertata la violazione di una regola professionale da parte di un collega, il notaio si rivolge, prima di intraprendere passo alcuno, al presidente dell’Ordine.
Il notaio che ha una controversia personale con un collega deve rivolgersi al presidente dell’Ordine prima di procedere giudizialmente.
7 Le norme del CAvv valgono per analogia anche fra notai, ritenuto che vanno ritenuti colleghi anche i notai di altri cantoni o stranieri, per i quali ci si deve rivolgere al presidente dell’Ordine al quale appartiene il collega.
8
Il presente codice, adottato dall’assemblea del 18 giugno 2015, entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Stato e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Codice professione dell’Ordine dei notai del Cantone Ticino del 21 novembre 1970 è abrogato.
Pubblicato nel BU 2015, 462.
Entrata in vigore: 29 settembre 2015 – BU 2015, 463.
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