Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG)
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del 15 marzo 2011 (stato 25 luglio 2025)
visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6407 del Consiglio di Stato,
La presente legge disciplina l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
Sono riservate le leggi speciali.
L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L’assistenza giudiziaria si estende:
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
L’assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.
Al patrocinatore sono riconosciuti l’onorario e le spese delle prestazioni derivanti da una ragionevole conduzione del mandato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato; sono escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto d’ufficio e fiscale nella misura in cui ciò sia necessario all’accertamento della situazione economica.
La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo permette.
La decisione compete al Consiglio di Stato con facoltà di delega; contro tale decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
L’azione di rifusione si prescrive nel termine di dieci anni dalla crescita in giudicato della decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.
Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.
L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato.
La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.
Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.
L’autorità competente a concedere l’assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d’ufficio è quella del merito.
È allestito, annualmente, un elenco che indichi:
a) nominalmente il magistrato o il funzionario amministrativo competente che ha designato il difensore d’ufficio o accordato il gratuito patrocinio;
b) nominalmente l’avvocato che è stato designato con l’indicazione dello studio legale nel quale opera;
c) l’esborso complessivo, per l’anno di riferimento, derivante dalle difese d’ufficio e dalle assistenze giudiziarie.
L’elenco di cui al capoverso precedente è pubblico ed è allestito dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative.
Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente.
Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.
Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per analogia le norme del Codice di procedura civile (CPC) in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicata nel BU 2011, 263.
Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
Cpv. introdotto dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 150.
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