(dell’11 novembre 2003)
Sezione 1
La Pretura è diretta dal Pretore. Egli è responsabile del buon funzionamento dell’ufficio.
L’aggiornamento delle cause è stabilito dal Pretore, il quale provvede che le stesse si svolgano e siano definite il più sollecitamente possibile nei termini fissati dalla legge.
Le petizioni e le istanze, appena giunte, vengono registrate nell’apposito supporto informatico, secondo le indicazioni della Divisione della giustizia.
Vengono immediatamente cancellate le petizioni o istanze decise o tolte per desistenza, transazione o compromesso, o per mancato anticipo delle spese.
Gli atti e i documenti prodotti sono timbrati con la data di ricezione (giorno, mese, anno) dalla Pretura, la quale provvede pure ad indicare su di essi, l’incarto al quale appartengono.
I documenti degli interventi sono numerati con le cifre romane. Negli incidenti conservano la serie del merito.
...
La Pretura, entro 5 giorni, rilascia alle parti che non la dispensano espressamente, copia delle perizie e dei verbali, che non fossero già stati consegnati al termine dell’udienza. E` vietato consegnare gli originali.
La Pretura è responsabile della custodia dei documenti e degli atti di causa.
Nessun atto o documento può essere ritirato senza la firma di persona autorizzata al ritiro.
La consegna delle copie degli allegati destinate alla Pretura è vietata.
Terminata la causa, se le parti non ritirano i rispettivi documenti entro otto giorni dalla crescita in giudicato, la Pretura deve rimetterli a chi di diritto, a mezzo raccomandata, ed è sciolta da ogni responsabilità.
Alla fine di ogni anno il Pretore rassegna alla Divisione della giustizia un rendiconto del movimento delle cause ed un rapporto sull’andamento generale della Pretura.
Nel corso dell’anno la Divisione della giustizia potrà inoltre ingiungere alle Preture l’allestimento di rendiconti straordinari, intesi a dimostrare il lavoro compiuto e l’osservanza dei termini, segnatamente nelle procedure sommarie e accelerate.
Sezione 2
La Pretura del Distretto di Lugano è suddivisa in sei Sezioni. Ciascun Pretore dirige una Sezione.
Le cause sono ripartite tra le Sezioni nel modo seguente:
a) Sezione 1:
b) Sezione 2:
c) Sezione 3:
d) Sezione 4:
cause in materia di diritto di famiglia, in alternanza con la Sezione 6;
cause in materia di diritto successorio, compresa la messa in liquidazione dell’eredità;
cause in materia di locazione e affitto, compreso l’affitto agricolo;
e) Sezione 5:
procedure di cui all’articolo 251 CPC;
procedure sommarie:
articolo 249 lettera a n. 2 CPC;
articolo 249 lettera b CPC;
articolo 249 lettera d numeri 1-4 e 6-10 CPC;
articolo 250 lettera c numeri 1-7 e 9-10 CPC;
articolo 250 lettera d CPC;
assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri (art. 196 CPC);
procedure riguardanti le commissioni rogatorie;
f) Sezione 6:
procedure sommarie:
articolo 271 CPC;
articolo 302 capoverso 1 lettere b e c CPC;
articolo 305 CPC;
altre cause in materia di diritto di famiglia, in alternanza con la Sezione 4.
Le cause in materia di diritto di famiglia sono attribuite dal Presidente alternativamente alle Sezioni 4 e 6. I procedimenti cautelari e di merito sul medesimo oggetto devono essere attribuiti alla stessa Sezione.
Le cause di competenza della Pretura a seguito di una proroga convenzionale della giurisdizione sono attribuite dal Presidente alle Sezioni 1, 2 e 3, secondo il loro ordine di entrata.
Alla ripartizione prevista dai cpv. 2 a 4 può essere derogato su decisione del Presidente qualora la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre Sezioni o la suddivisione equitativa del lavoro lo giustifichino.
I Pretori designano i singoli magistrati preposti alle sei Sezioni, garantito il diritto preferenziale di opzione dei magistrati in base all’ordine di anzianità di carica.
Il Presidente provvede alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale.
In caso di impedimento legale del Pretore e del Pretore aggiunto competenti la causa è devoluta ad altro Pretore o Pretore aggiunto nel modo seguente:
a) il Pretore della Sezione 1 è supplito da quello della Sezione 2;
b) il Pretore della Sezione 2 è supplito da quello della Sezione 3;
c) il Pretore della Sezione 3 è supplito da quello della Sezione 1;
d) il Pretore della Sezione 4 è supplito da quello della Sezione 6;
e) il Pretore della Sezione 5 è supplito da quello della Sezione 3;
f) il Pretore della Sezione 6 è supplito da quello della Sezione 4.
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La ripartizione delle cause in entrata fra i sei Pretori è effettuata dal presidente sulla base dell’art. 1 del presente Regolamento, il quale fa apporre in calce o a tergo della petizione o dell’istanza l’indicazione della Sezione competente.
Il primo atto di causa va genericamente indirizzato alla Pretura del Distretto di Lugano, mentre i successivi atti devono essere presentati alla Sezione competente.
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Sono abrogati:
a) Il Regolamento sull’organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano del 26 novembre 2002;
b) Il Regolamento delle Preture dell’11 dicembre 1924.
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.
Pubblicato nel BU 2003, 322.
Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
Cpv. modificato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510; precedente modifica: BU 2004, 162.
Lett. modificata dal R 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 162.
Frase modificata dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
Art. abrogato dal R 7.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 510.
Entrata in vigore: 21 novembre 2003 - BU 2003, 322.
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