(dell’8 novembre 2005)
visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato,
La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.
Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.
Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.
Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.
L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.
Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso particolari.
È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.
L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della settimana.
In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.
I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore.
L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.
Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.
L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.
Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.
Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.
L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente.
Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.
I posteggi sono riservati prioritariamente:
a) ai veicoli di servizio;
b) al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.
Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.
I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;
b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;
c) ai magistrati;
d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;
f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;
g) a terzi.
Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.
Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.
Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie:
a) posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;
b) posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;
c) posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;
d) posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.
Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente.
È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.
Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.
Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.
L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.
L’indicizzazione compete al Dipartimento.
Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.
In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.
Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.
Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.
Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.
L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei confronti dello Stato.
I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità competente per l’avvio di una procedura disciplinare.
Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.
Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della precedente tassa d’uso.
III (BU 2006, 28)
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.
Pubblicata nel BU 2006, 25.
Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.
Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.
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