Regolamento concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti di servizio nell’Amministrazione cantonale
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(del 15 ottobre 2003)
richiamato l’art. 74 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.
Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato.
La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.
È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.
L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.
Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.
Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.
Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.
Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.
I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.
Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio:
le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);
l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);
il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;
la tassa rifiuti.
Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.
La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.
Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.
L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario dell’appartamento.
Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti.
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2003, 278.
Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.
Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.
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