Regolamento sul rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande
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(del 22 febbraio 2011)
visto l’art. 20 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,
Il presente regolamento si applica ai dipendenti del Ristorante Castelgrande, che non sono incaricati o nominati prevalentemente anche per compiti d’insegnamento nella Scuola superiore alberghiera e del turismo (in seguito SSAT), segnatamente dei settori:
a) della cucina (cuochi, aiuto cuochi, ecc.)
b) del servizio (camerieri, impiegati della ristorazione, ecc.)
c) della hall/reception (impiegati di commercio, ecc.)
Il rapporto d’impiego dei dipendenti del Ristorante Castelgrande di cui al cpv. 1 (in seguito dipendenti) è retto dal diritto privato.
L’assunzione dei dipendenti compete al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
L’assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro, di regola sulla base di un pubblico concorso.
La durata del rapporto d’impiego dei dipendenti può essere determinata o indeterminata.
Per stipendio, previdenza e assicurazioni malattia e infortunio dei dipendenti fanno stato le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCLN), dichiarato d’obbligatorietà generale.
Il Consiglio di Stato può derogarvi in meglio tenendo conto dell’età, della formazione e dell’esperienza professionale di ogni dipendente, come pure dei compiti che gli sono assegnati.
I dipendenti sono affiliati alla cassa pensioni Fondazione Istituto collettore LPP secondo gli obblighi stabiliti dalle relative leggi, che determinano pure i premi, la loro ripartizione e l’ammontare delle prestazioni di diritto degli assicurati.
Il direttore della SSAT e per esso il personale dirigente subordinato stabiliscono gli oneri e i compiti.
Il rapporto d’impiego di durata determinata cessa con la scadenza del termine stabilito dalla decisione di assunzione.
Per la disdetta valgono le disposizioni del CCLN (art. 6 e 7).
Ai dipendenti si applicano inoltre, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, le disposizioni del CCLN.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 2011.
Pubblicato nel BU 2011, 111.
Cpv. modificato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53.
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