La presente ordinanza si applica a tutte le proiezioni pubbliche di pellicole, anche se non aventi scopo li lucro.
È da considerare pubblica una proiezione che non sia accessibile solo a una cerchia di persone determinata e circoscritta.
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Art. 1a Parità dei sessi
Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi, se dal senso dell'ordinanza non risulta altrimenti.
2. Apertura, trasformazione e chiusura di esercizi
Art. 2 Permesso, presupposti
Il permesso per l'esercizio di cinema secondo il diritto federale viene rilasciato dalla sovrastanza comunale.
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Art. 3 Procedura di permesso
La domanda di permesso va presentata alla sovrastanza comunale, che la farà pubblicare nel Foglio Ufficiale Cantonale fissando un termine di 14 giorni a coloro che vogliono pronunciarsi ritenendosi colpiti nei loro legittimi interessi e alle associazioni cinematografiche professionali.
Art. 4 …
Art. 5 Revoca del permesso
La sovrastanza comunale può revocare il permesso:
se il titolare ha contravvenuto alle disposizioni della presente ordinanza o non obbedisce agli ordini delle autorità nel termine fissatogli,
se si verificano i motivi di revoca della legislazione federale sulla cinematografia.
Art. 6 …
Art. 7 …
3. Polizia dei film
Art. 8 …
Art. 9 Autorità di controllo
Spetta ai comuni di vigilare sulla pubblicità e le proiezioni cinematografiche.
La sovrastanza comunale o un'autorità da essa designata fungono da autorità di controllo.
Art. 10 Obbligo di notifica, esame
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L'autorità di controllo può farsi proiettare la pellicola a spese dell'organizzatore per l'esame preliminare. Si può esaminarla il primo giorno della proiezione pubblica.
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Art. 11 Contestazioni
Se un'autorità di controllo giunge alla conclusione che una pellicola o la relativa pubblicità minacci l'ordine pubblico, essa può vietare la relativa pubblicità o la proiezione della pellicola oppure disporre la modifica della pubblicità.
Art. 12 …
Art. 13 …
Art. 14 Accesso ai cinematografi
Gli organi di polizia del Cantone o le autorità comunali di controllo hanno sempre diritto esercitando le loro funzioni di entrare nei locali d'esercizio cinematografi.
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Art. 15 Ore di proiezione
I comuni possono limitare nel tempo le proiezioni pubbliche di pellicole per ragioni di polizia.
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4. Protezione della gioventù
Art. 16 Età d'ammissione controllo e obbligo di legittimarsi
Il gerente del cinematrografo stabilisce l'età di ammissione alla proiezione di una pellicola.
Egli deve provvedere ad un controllo efficace.
I giovani devono essere in grado di documentare la propria età e identità.
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Art. 17 Innalzamento dell'età d'ammissione
L'autorità di controllo può innalzare l'età di ammissione per determinate pellicole.
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Art. 18 Ammissione di adolescenti e bambini
I giovani sotto i 16 anni ed i bambini possono assistere senza accompagnamento nel quadro dell'età d'ammissione fissata a pellicole che terminano al più tardi alle ore 21.00.
Accompagnati da adulti essi possono assistere a pellicole, se l'età d'ammissione fissata non è inferiore di più di due anni. La responsabilità dell'osservanza delle disposizioni concernenti l'età compete alla persona accompagnatrice.
Art. 19 Indicazione dell'età minima
Nelle indicazioni pubbliche di spettatali cinematografici bisogna rinvare all'età d'ammissione fissata.
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Art. 20 …
Art. 21 …
5. Disposizioni penali e finali
Art. 22 Disposizioni penali
Chiunque trasgredisce la presente ordinanza o una decisione fondata sulla stessa, viene punito dalla sovrastanza comunale con multa fino a 2000 franchi.
Se il trasgressore ha agito per fine di lucro, l'autorità giudicante non è vincolata dal massimo di 2000 franchi.
In casi lievi, specialmente quando si tratta di una negligenza non grave, ci si può limitare a una diffida o rinunciare a qualsiasi pena.
La sovrastanza comunale può, in relazione a una procedura penale, disporre il sequestro temporaneo di pellicole.
Art. 23 …
Art. 24 …
Art. 25 …
Art. 26 …
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1o ottobre 1966. Contemporaneamente e abrogata l'ordinanza concernente i teatri di proiezioni luminose del 30 maggio 1930.
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