Ordinanza concernente l'economia animale

912.010Ordinance1 gen 2008

Del 28.03.2000 (stato 01.01.2008)

1. Allevamento di animali e promovimento dell'economia animale

Art. 1 Parificazione dei sessi

  1. Le designazioni di persone, di funzioni e professioni nella presente ordinanza si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto non risulti altrimenti dal senso dell'ordinanza.

Art. 2

Art. 3 Commissione per l'economia animale

  1. Il Governo designa una commissione per l'economia animale composta da un massimo di sette membri e ne nomina il presidente. La carica di presidente è limitata a quattro anni. La durata in carica dei membri della commissione è al massimo di 12 anni.
  2. Le diverse organizzazioni operanti nell'ambito dell'economia animale vanno tenute in considerazione in misura appropriata.
  3. La commissione per l'economia animale esamina questioni concernenti l'allevamento, la tenuta degli animali e la vendita e, se del caso, presenta proposte al Dipartimento competente.

Art. 4 Esposizioni cantonali

  1. Il Governo è autorizzato a svolgere esposizioni cantonali di bestiame, combinandole possibilmente con un'esposizione agricola generale.

Art. 5 Sussidi alle esposizioni

  1. Il Cantone può accordare sussidi per esposizioni e presentazioni di animali di portata regionale e sovraregionale.

Art. 6 Provvedimenti supplementari

  1. Il Cantone può accordare sussidi per provvedimenti particolari atti a promuovere l'allevamento o la tenuta di bovini o di bestiame minuto nonché di equini.

Art. 7 Determinazione dei sussidi

  1. Il Gran Consiglio stabilisce annualmente il credito complessivo per i sussidi ai sensi degli articoli dal 4 al 6.
  2. Il Governo disciplina i particolari.

Art. 8 Vendita di bestiame

  1. Il Cantone promuove la vendita di animali da reddito e contribuisce ai provvedimenti della Confederazione per la vendita del bestiame.
  2. Può erogare contributi per la sorveglianza del mercato, la pubblicità e provvedimenti atti a sgravare il mercato; le caratteristiche qualitative possono essere tenute in speciale considerazione.
  3. Esso può delegare a un'organizzazione agricola l'attuazione di questi provvedimenti.

Art. 9 Elenco dei mercati

  1. Dopo aver sentito gli ambienti interessati, l'Ufficio dell'agricoltura redige annualmente un elenco dei mercati di bestiame da reddito e dei mercati di prodotti rurali.
  2. Dopo ogni mercato riportato nell'elenco, il comune deve notificare all'Ufficio dell'agricoltura il numero degli animali che vi sono stati esposti.

2. Disposizioni transitorie

Art. 10

Art. 11

3. Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione del diritto previgente

  1. L'ordinanza sull'allevamento, lo smercio e l'assicurazione del bestiame del 26 maggio 1994 è abrogata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 13 Entrata in vigore

  1. La presente ordinanza entra in vigore insieme con la revisione parziale della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura.