Diritto preferenziale per alpi e diritto di godimento per gli interessati di fuori Cantone

910.810Law3 set 1996

Del 03.09.1996 (stato 03.09.1996)

Art. 1

  1. Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 della legge sull'agricoltura del 25 settembre 1994 fa stato per il diritto preferenziale la seguente data: «In caso di previsto cambiamento dell'affittuario, gli alpi destinati all'affitto devono essere messi a concorso dal locatario sul Foglio Ufficiale Cantonale entro il 1° agosto.»

Art. 2

  1. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge sull'agricoltura fa stato per il diritto di godimento la seguente data: «Agli interessati di fuori Cantone il diritto di estivare bestiame può essere concesso soltanto a partire dal 1° febbraio.»

Art. 3

  1. Il presente decreto del Governo sostituisce quello del 23 novembre 1987, protocollo n. 3007.

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